Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31393 del 24/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31393 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KASDAOUI MOURAD N. IL 14/11/1981
avverso la sentenza n. 2237/2013 GIP TRIBUNALE di TERNI, del
09/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISA4ETTA
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e le onclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 24/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 giugno 2014, il G.I.P. presso Tribunale di Terni, applicava
la pena concordata con il Pm, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, nella misura di anni due mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di

multa, nei confronti di Kasdaoui Mourad, imputato del delitto di cui agli artt. 110
c.p. art. 73 c.1, del D.P.R. 309/90, per avere trasportato in concorso 7 involucri
di eroina del peso complessivo di gr.97,929 pari a 1.473,2 dosi medie singole,
accertato in Terni il 20 giugno 2013.

sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., lamentando violazione dell’art. 606, lett. b),
c), ed e) c.p.p. in relazione all’art. 129 c.p.p. e per difetto di motivazione. La
sentenza impugnata presenterebbe un evidente vuoto motivazionale nella parte
in cui sembra verificare, ex art 129 c.p.p., la eventuale sussistenza di
circostanze che possano comportare la immediata declaratoria di proscioglimento
dell’imputato, mentre finisce per recepire acriticamente l’accordo intervenuto tra
le parti, senza tenere conto che l’imputato era stato trovato intento ad assumere
sostanze stupefacenti, in assenza di elementi ulteriori che confermassero che la
sostanza stupefacente rinvenuta indosso all’imputato fosse destinata alla
cessione a terze persone.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va ricordato che è principio pacifico in giurisprudenza (per tutte, Sez. 3, n.
1693 del 1/6/2000, Rv. 216583) che, nel giudizio definito ai sensi dell’art. 444
c.p.p., è inammissibile, per genericità, l’impugnazione nella quale sia stata
lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine
alla sussistenza di cause di non punibilità, quando la censura non sia
accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto
imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Infatti,
nell’ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta
formulata dalla parte secondo lo schema procedimentale previsto dall’art. 444
c.p.p., l’esigenza di specificità delle censure deve ritenersi più pregnante rispetto
ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la censura sul
provvedimento che abbia accolto la richiesta dell’impugnante deve impegnarsi a
demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte (Sez. Unite,
n. 11493 del 24/6/1998, Rv. 211468).
2. D’altra parte il ricorrente non ha indicato in maniera specifica quali sarebbero
le risultanze delle indagini preliminari dalle quali emergerebbe l’assoluta
inidoneità degli elementi di accusa a suo carico e la sussistenza, invece, di
elementi dimostrativi dell’estraneità di esso imputato ai fatti contestati,
limitandosi a dolersi genericamente circa la mancanza di prova relativa alla

2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della

finalità di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta, senza alcuna
indicazione degli elementi emergenti agli atti che avrebbero dovuto imporre al
giudice l’assoluzione o il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Di contro, la sentenza
impugnata ha fornito sintetica, ma sufficiente, motivazione in ordine alla
correttezza della qualificazione giuridica dell’imputazione elevata a carico del
Kasdaoui, connessa al trasporto, effettuato in concorso con altro soggetto, di
circa un etto di eroina (per un considerevole numero di dosi singole), fatto per il
quale era stato arrestato nella flagranza di reato il 20 giugno 2013.

del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della
somma di 1500 euro alla Cassa delle Ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di 1500 euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna

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