Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31392 del 24/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 31392 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PESCARA
nei confronti di:
LAME GORA JUNIOR N. IL 26/03/1988
avverso l’ordinanza n. 2696/2014 TRIBUNALE di PESCARA, del
08/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA’
lette/se le conclusioni del PG Dott.

c/f-ecIe
/P\'”‘3

/

dit i difensor Avv.;

VAD-bt-à_e_

I;

Data Udienza: 24/06/2015

Ritenuto che il Procuratore della Repubblica di Pescara ha proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza emessa 1’8 ottobre 2014 dal G.I.P. presso il
Tribunale di Pescara, con la quale non è stato convalidato l’arresto eseguito dalla
polizia giudiziaria nei confronti di Lame Gora Junior con riferimento al reato di cui
all’art. 73, comma 1 e 5 D.P.R. n. 309 del 1990, ritenendo ormai decorso il
termine di quarantotto ore dall’eseguito arresto, lamentando violazione e/o
erronea applicazione degli artt. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e 381 c.p.p., nonché
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella quale
il verbale di arresto, in quanto arresto facoltativo, era stato valutato carente

dalla lettura del verbale stesso emergerebbe una compiuta argomentazione dei
plurimi elementi sintomatici dei requisiti che hanno giustificato il provvedimento
restrittivo nella flagranza di reato, requisiti che peraltro non sono entrambi
necessari, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità; inoltre il
ragionamento del giudice sarebbe illogico e contraddittorio, in quanto dopo avere
negato la convalida dell’arresto, sulla base dello stesso verbale di arresto il
giudice ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, tanto da giustificare
l’adozione di una misura coercitiva quale l’obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria;

Considerato che in tema di arresto facoltativo in flagranza, la giurisprudenza ha
affermato il principio che “il giudice della convalida deve operare un controllo di
mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato
l’arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la
valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della
polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella
pericolosità del soggetto, senza, evidentemente, estendere il predetto controllo
alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità. Peraltro, ai fini
della legittimità dell’arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza
congiunta della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo
sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri.” (cfr., da ultimo, Sez. 5,
n. 10916 del 12/1/2012, P.M. in proc. Hraich, Rv. 252949)
che infatti la giurisprudenza di questa Corte si è sempre orientata nel ritenere
(cfr., Sez. 4 29/9/2000, Mateas Ion, Rv. 218474) che il giudice della convalida
deve operare rispetto ai presupposti sostanziali della stessa (gravità del fatto e
personalità dell’arrestato) un controllo di mera ragionevolezza ponendosi nella
stessa situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria e verificando, sulla base
degli elementi in tale momento conosciuti e conoscibili, se la valutazione di
procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità riconosciuta alla
polizia giudiziaria;

2

della motivazione sulla gravità del reato e la pericolosità dell’autore, mentre

che, quanto agli elementi che possono essere considerati in sede di convalida di
arresto facoltativo, è stato precisato che “il giudice è tenuto unicamente a
valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l’adozione della
misura con una verifica “ex ante”, dovendosi tenere conto della situazione
conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest’ultima conoscibile con
l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto o del fermo, con esclusione delle
indagini o delle informazioni acquisite successivamente, che sono utilizzabili solo
per l’ulteriore pronuncia sullo “status libertatis” (in tal senso Sez.3, n. 37861 del
17/6/2014, P.M. in proc. Pasceri, Rv. 260084);

polizia giudiziaria dell’esposizione delle ragioni dell’operato arresto facoltativo,
quanto alla gravità del fatto e soprattutto alla pericolosità dell’imputato, anche
perché si tratta di fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.p.r. n. 309/90, oramai
da considerare reato autonomo, per la quale la valutazione di lieve entità del
fatto è stata operata in via legislativa;
che pertanto il giudice non ha convalidato l’atto di polizia giudiziaria constatando
la mancata esplicazione da parte degli agenti operanti delle valutazioni effettuate
al momento dell’intervento d’urgenza, poste a base della determinazione di
adottare il provvedimento precautelare di limitazione della libertà personale,
facoltativo nel caso di specie;
che a nulla può valere la doglianza che il giudice abbia poi ritenuto la sussistenza
di esigenze cautelari per disporre la misura dell’obbligo di presentazione
giornaliera presso gli uffici delle forze dell’ordine, essendo tale misura fondata su
elementi acquisiti successivamente all’intervento nella flagranza del reato
(precedenti segnalazioni dell’indagato per analoghi reati e mancanza di fonti di
reddito autonomo);
che, alla luce dei principi sopramenzionati, il ricorso presentato dal pubblico
ministero presso il Tribunale di Pescara deve essere rigettato

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del pubblico ministero

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015

igliere estensore

Il Presidente

che nel caso di specie il giudice ha, invece, verificato l’assenza nel verbale di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA