Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31387 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31387 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Baraldi Marco, nato a Milano il 16/12/1998
avverso l’ordinanza dl 04/04/2014
del GIP del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
letta la requisitoria del P.M., in persona del Sost.Proc.Gen.
Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso, chiedendo il rigetto
del ricorso.

Data Udienza: 22/04/2015

,

1.11 Questore di Milano, con provvedimento in data 2/4/2014, disponeva nei confronti di
Marco Baraldi il divieto di accedere nei luoghi in cui si svolgevano manifestazioni sportive
relative alla squadra dell’Olimpia Armani Jeans Milano, nonché la presentazione presso la
Questura di Milano-Ufficio Dnunce- mezz’ora dopo l’inizio delle manifestazioni sportive in
questione, per la durata di anni due.
Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto richiedeva la convalida del provvedimento, notificato
in data 2/4/2014 ore 19,20.
Il G.i.p. del Tribunale di Milano, con ordinanza in data 4/4/2014, ore 16,40, convalidava il
provvedimento del Questore.
Rilevava il G.i.p. che fosse certa l’attribuibilità al Baraldi delle condotte indicate nel
provvedimento del Questore (interruzione di un allenamento, con impedimento ai giocatori ed
all’allenatore di svolgere la propria attività) e che esse fossero riconducibili alle ipotesi previste
dall’art.6 comma 1 L.401/89.
Nonostante la peculiarità della fattispecie (la condotta era rivolta contro i giocatori della
propria squadra, accusati di scarso impegno nelle gare) non c’era dubbio che la condotta
medesima fosse collegabile a manifestazioni sportive (per tali dovendosi intendere non solo le
gare ma anche la preparazione ad esse).
La condotta (violenta e minacciosa), infine, riconducibile all’art.610 cod.pen., era
contemplata nelle previsioni dell’art.6 cit.
2.Ricorre per cassazione Marco Baraldi, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di
legge in relazione all’art.6 comma 1 L.401/89 e 2 bis D.L. 20/8/2001 n.336, in quanto i fatti
sarebbero avvenuti in occasione di una seduta di allenamento della squadra Olimpia basket di
Milano, in luogo diverso da quello dove si disputano le gare.
Denuncia altresì la violazione di legge (art.6 comma 1 L.401/89 e 2 bis D.L. 20/8/2001
n.336) con riferimento alla riconducibilità al ricorrente della condotta ascritta alle ipotesi
previste dalla norma.
Assume che non vi era stata alcuna colluttazione od alterco minaccioso; ma, anche a voler
ritenere configurabile nel comportamento tenuto l’ipotesi di cui all’art.610 cod.pen., non
potevano trovare applicazione le prescrizioni imposte, non essendo tale fattispecie prevista
nell’elenco tassativo di cui all’art.6 cit.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Va, innanzitutto, ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.44273/2004),
risolvendo il contrasto giurisprudenziale manifestatosi in relazione ai requisiti minimi del
provvedimento del Questore, con cui viene imposto l’obbligo di presentazione di cui al comma
2 art.6 L.13.12.1989 n.401 e succ.modif.,dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni
della Corte costituzionale n.512 del 20,11.2002, n.136 del 23.4 1998 e n.234 del 20.1.1997,
hanno affermato che il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la
misura e cioè: a) la pericolosità del soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore
possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l’adeguatezza della misura in
relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non
aumentata ex officio dal giudice, c) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il
Questore a provvedere.
Con la predetta decisione le sezioni unite hanno anche precisato che il giudice della convalida
può avvalersi della motivazione per relationenn a condizione che essa dia conto del percorso
argomentativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento impugnato.
3. In ordine al fumus di attribuibilità delle condotte al ricorrente, il G.i.p. ha indicato,
richiamando la parte narrativa del provvedimento del Questore, che il ricorrente aveva
partecipato insieme a numerose altre persone alla interruzione dell’allenamento dei giocatori

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RITENUTO IN FATTO

4. Infine, quanto al secondo motivo di ricorso, il G.i.p. non si è limitato a far riferimento
all’art.610 cod.pen., avendo evidenziato che la condotta violenta e minacciosa, consistita
nell’interrompere l’allenamento ed impedire la prosecuzione dello stesso, fosse certamente
riconducibile alle previsioni di cui all’art.6 L.401189
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 22/04/2015

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della squadra di basket Olimpia Milano, occupando il campo ed impedendo la prosecuzione
dell’allenamento. Si trattava, quindi di una condotta minacciosa e violenta.
Facendo, poi, la norma riferimento ad episodi commessi non solo in occasione, ma anche a
causa di manifestazione sportive, debbono ritenersi in essa ricompresi anche quelli di cui alla
fattispecie in esame.
Nell’espressione “a causa di manifestazioni sportive” debbono, invero, ricomprendersi anche
le condotte che, pur se non tenute direttamente in occasione di eventi sportivi, sono ad essi
collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità (cfr. Cons.Stato, sez.3, 8/11/2011).
Correttamente, pertanto, il G.i.p. ha rilevato che, essendo stata la condotta tenuta durante
un allenamento finalizzato alla partecipazione a competizioni sportive, indiscutibile fosse il
C011egamento tra la finalità della condotta medesima e le manifestazioni sportive.
Si addebitava, invero, ai giocatori di non essersi impegnati sufficientemente nelle
competizioni, tanto da determinare l’eliminazione della squadra da un trofeo nazionale, e la
mancanza di vittorie a livello di campionati nazionali ed internazionali.
Le precedenti pronunce di questa Corte, richiamate dal ricorrente, si riferiscono ad ipotesi
diverse (festeggiamenti indetti per commemorare la fondazione di una società calcistica;
manifestazione nelle strade cittadine) da quella in contestazione (interruzione di un
allenamento in vista della partecipazione a manifestazioni sportive).

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