Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31385 del 24/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31385 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AIELLO ANGELA N. IL 28/10/1969
avverso la sentenza n. 842/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 15/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Generale in persona dp1 Dott.
che ha concluso per
kLQ-U,(A,

7

/

elito, per la parte civile, l’Avv

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/06/2015

Rilevato che con sentenza del 15 gennaio 2015, la Corte d’Appello di Catanzaro
ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da Aiello Angela
avverso la sentenza del 2 dicembre 2013 del Tribunale di Cosenza che l’aveva
condannata alla pena di mesi due di reclusione ed euro 450,00 di multa per il
reato di cui agli art. 81 cpv c.p. e artt.1 e 1 bis della legge n. 638/1983, per
avere omesso di versare, quale legale rappresentante della ditta Pettoruto soc.
coop. le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti nel
secondo e terzo trimestre 2007, per un totale di euro 3.029,47, fatti accertati a
Cosenza il 6 giugno 2008;

chiedendo l’annullamento della sentenza ex art. 606, lett. c) c.p.p. per
inosservanza delle norma processuali, atteso che i giudici hanno tenuto conto
dell’indicazione, frutto di un errore materiale, della data di ricezione della notifica
di deposito della sentenza di primo grado (25 gennaio 2014), mentre la
ricorrente ha ricevuto la notifica della sentenza in data 7 febbraio 2014, come si
evince dal timbro postale apposto sulla busta contenente il plico raccomandato e
come comprovato dalla cartolina di ricevimento firmata dal postino, già allegata
agli atti;

Considerato che è stato precisato che “La notificazione a mezzo del servizio
postale nel caso di mancata consegna o rifiuto di ricezione del plico si perfeziona
con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o
con il ritiro del piego da parte del destinatario se esso avvenga entro il prescritto
periodo di giacenza” (cfr. Cass. Sez.3, n. 32119 del 11/6/2013, Busetto, Rv.
257052; Sez. 1, n. 6325 del 11/01/2013, Frati, Rv. 254530);
che pertanto, nel caso di specie, essendo mancata la consegna del plico, la
notifica non poteva dirsi perfezionata il 25 gennaio 2015, come asserito nella
decisione impugnata, ma nei dieci giorni successivi, alla spedizione dell’avviso di
giacenza del plico , inoltrato con raccomandata alla sig. Aiello in data 25 gennaio
2014, come risulta dal timbro apposto sulla cartolina ed anche dalla dicitura
“atto non ritirato entro il termine di 10 giorni”;
che, di conseguenza, rispetta il termine di legge di trenta giorni stabilito per la
proposizione dell’impugnazione il deposito dell’atto di appello in data 28 febbraio
2014, per cui il rapporto impugnatorio si era ritualmente perfezionato,
che pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti
devono essere trasmessi alla Corte di appello di Catanzaro per la celebrazione
del giudizio di appello

P.Q.M.

che l’imputata, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione,

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti
alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio di appello

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015.

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