Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31383 del 24/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31383 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIACOBBE PASQUALE N. IL 15/09/1972
avverso la sentenza n. 540/2012 TRIBUNALE di MESSINA, del
11/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore G erale in persona del Dott. ;l_Q51
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Data Udienza: 24/06/2015

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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell’Il novembre 2013, il Tribunale di Messina ha condannato
Giacobbe Pasquale alla pena dì euro 900 di ammenda, dichiarandolo colpevole
del reato di cui all’art. 5, lett. b), della legge n. 283 del 1962, perché in qualità di
titolare dell’esercizio commerciale “Stel Market” sito in Villafranca Tirrena,
deteneva e poneva in vendita prodotti alimentari (merendine) con il termine di
conservazione scaduto di validità e che dagli esami di laboratorio risultavano
essere contaminati da batterica mesofila, commesso il 25 agosto 2010.
2. Avverso la sentenza, l’avvocato Piero Giordano, nominato difensore di fiducia
dall’imputato con atto del 12 marzo 2014, ha proposto appello in data 21 marzo
2014, convertito nel presente ricorso con ordinanza della Corte di Appello di
Messina depositata il 21 maggio 2014, censurando la decisione per il seguente
motivo: Carenza di motivazione, violazione dell’art. 594 c.p. per violazione di
legge, atteso che l’imputato avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non
sussiste ovvero per non averlo commesso. La querelante Mazza non è stata mai
sentita in dibattimento, mentre la sua querela risulta illegittimamente acquisita
agli atti. Di contro, dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri è emerso che nel
supermercato non sono stati mai posti in vendita merendine del tipo segnalato
dalla Signora Mazza. La predetta aveva citato l’imputato in sede civile innanzi al
giudice di Pace che con sentenza pubblicata il 16 dicembre 2013 ha rigettato la
domanda per mancanza di prova da parte della querelante dell’acquisto della
merendina.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va osservato che il difensore di fiducia Avvocato Piero Giordano, del foro di
Messina, che ha proceduto a redigere l’impugnazione nell’interesse dell’imputato,
non risulta essere iscritto nell’Albo dei professionisti abilitati al patrocinio innanzi
alla Corte Suprema di Cassazione. Infatti, sulla declaratoria di inammissibilità
del ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, in violazione
dell’art. 613 c.p.p., non può influire il principio di conversione o di qualificazione
giuridica dell’impugnazione, ex art. 568 c.p.p., poiché è principio generale che la
conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e sempre che siano presenti i
requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito (cfr.tra le altre Sez 1, n. 45393
del 16/11/2011, Tedeschi, Rv. 251464; Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004,
Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 3, n. 2943 del 08/11/1994, Zangarini Rv. 200728).
2. D’altra parte l’istituto della conversione in materia processuale rappresenta
pur sempre una declinazione del principio della conservazione degli atti e si ispira
ad un “favor impugnationis”, che tuttavia non può comportare alcuna deroga ai
requisiti tassativamente previsti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di
gravame.

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Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente
condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende non emergendo
ragioni di esonero al pagamento di detta somma a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015

Il c

ere estensore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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