Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31382 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31382 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ANGIULLI VITTORIO N. IL 03/12/1967
CARAMIA ANTONIO N. IL 02/04/1962
avverso la sentenza n. 225/2013 TRIBUNALE di BRINDISI, del
25/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Generale in perso a del Dott.
che ha concluso per t
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 09/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brindisi con sentenza in sede di giudizio immediato pronunciata
il 25 giugno 2014 e depositata il 19 settembre 2014 ha condannato alla pena di
4 mila euro di ammenda D’Angiulli Vittorio e Caramia Antonio, per il reato di cui
all’art. 256, comma 4 d.lgs n. 152 del 2006 con riferimento al comma 1 lett. b),
perché il primo quale titolare della società Ecologia Sud, proprietaria
dell’autocarro targato DG775BF, il secondo quale autotrasportatore,
raccoglievano e trasportavano rifiuti pericolosi senza contenerli in colli con

dall’autorizzazione), in Brindisi il 16 giugno 2010.
2. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri
difensori, chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi:
1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 8, c.3 e 23,
c. 1 c.p.p.) ed erronea applicazione ed inosservanza della legge penale in
riferimento all’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione alle ordinanze di
rigetto della sollevata eccezione di incompetenza territoriale emesse il 17 luglio
2013 ed il 27 gennaio 2014. Il giudice non ha considerato la documentazione
prodotta dalla difesa a sostegno dell’eccezione, atta a dimostrare che la
consumazione del reato aveva avuto inizio a Lecce, affermando l’erroneo
principio che l’eccezione di incompetenza per territorio deve essere valutata allo
stato degli atti presenti nel fascicolo del dibattimento, contrariamente al principio
affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21195 del 2011. Inoltre il
giudice non ha considerato che la fattispecie è un reato permanente e la
consumazione era comunque iniziata dal momento in cui l’autocarro aveva preso
in consegna i rifiuti, ossia, come si evinceva dai formulari di trasporto, dal
comune di Cavallino in provincia di Lecce, presso la Supercar srl. Del resto lo
stesso pubblico ministero si era espresso favorevolmente per l’accoglimento di
tale eccezione;
2) Erronea applicazione ed inosservanza delle norme giuridiche in riferimento
all’art. 256, c 4, d.lgs. n. 152 del 2006, in particolare, inosservanza della
disciplina ADR con riferimento alle prescrizioni imposte nel provvedimento
autorizzatorio al trasporto, rilasciato in data 18 dicembre 2006 dall’Albo
Nazionale dei gestori ambientali, sez Regione Puglia. L’accordo ADR (Accordo
europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, Ginevra
1947) è stato recepito in Italia. Il D.M. 4 settembre 1996 ha poi recepito la
direttiva 94/115/CEE, stabilendo che gli allegati A e B dell’accordo costituiscono
norme nazionali e tali norme sono state aggiornate con cadenza biennale. Il
consulente tecnico della difesa aveva chiarito che il deposito alla rinfusa delle
batterie esauste (accumulatori) era legittimo in quanto il cassone carrabile aveva
le caratteristiche richieste ed era omologato nel rispetto della disciplina ADR

indicazione della lettera R sui colli (art. 4, comma 8, richiamato

(come chiarito nell’avvertenza VV14 alla colonna 17 nella parte 3 della tabella A
dell’Accordo). Quanto all’erronea applicazione dell’art. 256 c. 4 del D.Igs. n. 152,
i ricorrenti hanno osservato che la norma non impone il trasporto in colli, mentre
va considerato il richiamo alla lettera b) del comma 9 dell’autorizzazione, che
non va applicato congiuntamente con la lettera a): una più attenta lettura
dell’autorizzazione consente di escludere la necessità di prevedere colli, laddove
vi sia la disponibilità di mezzi idonei, idoneità attestata da perizia giurata (a
firma dell’ing Francesco Semeraro). L’istruttoria dibattimentale aveva accertato

veicolo, come imposto dalla prescrizione sub a) dell’art. 4 comma 9 del citato
provvedimento autorizzativo, per cui il fatto ascritto non è previsto dalla legge
come reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto ribadito il principio secondo cui la competenza territoriale deve
essere dal verificata dal giudice e quando – com’è accaduto nella specie – non si
celebra l’udienza preliminare, il giudice del dibattimento deve provvedere entro il
termine di cui all’art. 491 c. 1, c.p.p., valutando il materiale conoscitivo in quel
momento disponibile, vale a dire l’imputazione formulata dal P.M., il fascicolo del
dibattimento, le emergenze d’indagine del P.M. che vengano eventualmente
poste a disposizione del giudice e delle parti private, le prospettazioni formulate
dalla parte interessata e la documentazione dalla medesima eventualmente
prodotta a tale fine, senza possibilità di sviluppare attività istruttoria finalizzata
all’acquisizione di nuovi elementi, in quanto la decisione sulla competenza per
territorio deve essere assunta immediatamente (cfr. Sez. 6, n. 33435 del
4/5/2006, Battistella e altri, Rv. 234348, che ha precisato: “che il giudice
dell’impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della
competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione “ex ante”,
riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o,
in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all’art. 491,
primo comma, cod. proc. pen., e non può prendere in esame le eventuali
sopravvenienze dibattimentali, poiché la verifica ha ad oggetto la correttezza
della soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale,
non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento”; conforme Sez.
6, n. 49754 del 21/11/2012, Casulli, Rv. 254100).
2. Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto “allo stato degli atti” che
l’eccezione non fosse fondata, senza considerare che, in allegato alle memorie
presentate dalla difesa nel corso dello svolgimento delle questioni preliminari,
erano stati prodotti i formulari di trasporto dei rifiuti, relativi al giorno 16 giugno
2010 (data del commesso reato), dai quali emergeva con assoluta chiarezza che
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che il veicolo era provvisto della targa recante R, posto nella zona posteriore del

il trasporto dei rifiuti aveva avuto inizio presso la Supercar srl, sita in Castro
mediano, frazione del Comune di Cavallino, in provincia di Lecce. Tale modus
procedendi costituisce una violazione del principio di diritto sopramenzionato,
che vuole garantire una pronta verifica, nel pieno contraddittorio delle parti e
mediante l’esame di tutti gli atti presenti al fascicolo o prodotte dalle parti a
supporto delle rispettive eccezioni sollevate in merito alla competenza
territoriale, in modo da consentire il radicamento del giudizio dibattimentale
innanzi al giudice naturale, precostituito per legge alla trattazione del processo

3. Orbene, poiché il reato di cui all’art. 256, comma 4 d.lgs n. 152 del 2006 è
reato di condotta (Cfr. Sez. 3, n. 15560 del 14/3/2007, Andreani, Rv. 236341)
e la stessa è stata contestata quale raccolta e trasporto di rifiuti senza
l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, è indubitabile che
tale condotta è iniziata nel momento della raccolta dei rifiuti e nel luogo di presa
in carico degli stessi ed è stata “perdurante” per tutto il tempo del trasporto con
l’autocarro, ossia fino al momento dell’accertamento della contestata violazione.
In base ai criteri di cui all’art. 8 c.p.p., il /ocus commissi delicti, infatti, va
individuato con quello dell’inizio della condotta.
4. Attesa la fondatezza del primo motivo di ricorso, con la presente decisione va
considerata assorbita la censura prospettata per seconda e atteso l’accoglimento
del ricorso la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con
trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce, competente per territorio.

• PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Lecce competente per territorio

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2015.

penale in merito a quel determinato fatto-reato.

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