Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3138 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3138 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

ha pronunciato la seguente:
N. 32854 del 2013
SENTENZA
sul ricorso proposto da CONSAGRA Maria
avverso la sentenza n. 1770 del 2013 della Corte di appello di Palermo, del 17
aprile 2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Aldo POLICASTRO il quale ha concluso chiedendo
che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza depositata del 17 aprile 2013, ha
confermato la sentenza resa in data 27 settembre 2011 dal Tribunale di Palermo,
con la quale, dichiarata la penale responsabilità di Consagra Maria per i reati di cui
agli artt. 44, comma 1, lettera b), del dPR n. 380 del 2001; 93, 94 e 95 del dPR n.
380 del 2001; 65 e 72 del dPR n. 380 del 2001, unificati dal vincolo della
continuazione ed accertati in Palermo il 18 marzo 2009, per avere realizzato, in
assenza del permesso a costruire e delle altre autorizzazioni necessarie in zona
sismica, un fabbricato di due piani, con uso di cemento armato, della superficie di
circa 150 mq con due verande, coperte con strutture di cemento armato, della
superficie di mq 20, il Giudice di prime cure la aveva condannata, concesse le
attenuanti generiche alla pena di mesi due di arresto e euro 8.000,00 di ammenda,
subordinando la sospensione condizionale della medesima alla demolizione del
manufatto abusivo.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite
difensore di fiducia, la Consagra, deducendo un unico motivo di ricorso, consistente
nella affermata mancanza o manifesta illogicità della motivazione del
provvedimento impugnato.
Secondo la difesa della imputata la motivazione della sentenza sarebbe viziata
in quanto solo apparente, mancando dei necessari passaggi e delle argomentazioni
necessarie per rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudicante.
La ricorrente lamenta, altresì, la circostanza che in sentenza la concessione
della sospensione condizionale della pena sia stata subordinata alla demolizione
delle opere abusive, ciò, particolarmente laddove il condannato sia incensurato,
sebbene tale previsione sia resa facoltativa dall’art. 165 cod. pen.; la Consagra si
duole anche del fatto che, nel disporre l’abbattimento del manufatto abusivo, la
Corte non abbia tenuto conto della possibilità che ha il Comune di acquisire al
proprio patrimonio gli immobili abusivi.

Data Udienza: 03/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO
Consagra Maria ha impugnato la sentenza resa in data 17 aprile 2013 dalla
Corte di appello di Palermo e con la quale, in integrale conferma della sentenza con
la quale il Tribunale di Palermo la aveva condannata, per i reati di cui agli artt. 44,
comma 1, lettera b), 93,94 e 95, nonché 65 e 72 del dPR n. 380 del 2001, unificati
sotto il vincolo della continuazione, alla pena di mesi due di arresto e euro 8.000,00
di ammenda, subordinando la concessione della sospensione condizionale della
pena all’avvenuta demolizione, entro il termine di 90 giorni dalla definitività della
sentenza, del manufatto abusivamente realizzato.
La ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato sostenendo che la
motivazione dello stesso fosse viziata in quanto la stessa era solo apparente non
essendo esplicitate nella medesima le argomentazioni indispensabili al fine di
rendere comprensibile e verificabile l’iter logico seguito dal giudicante; in
particolare, poi, si doleva del fatto che la sospensione condizionale della pena fosse
subordinata all’avvenuta demolizione delle opere abusive, trattandosi di misura che,
nei confronti di un incensurato è facoltativa e potendo l’immobile essere acquisito
gratuitamente al patrimonio del Comune ove insiste.
Essendo il motivo di impugnazione formulato dalla prevenuta manifestamente
infondato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Esaminando partitamente le doglianze manifestate dalla Consagra, rileva
questa Corte, con riferimento alla pretesa omessa motivazione della sentenza
impugnata, che, ove la sentenza di appello, come nel caso che interessa, abbia
contenuto pienamente confermativo di quella emessa dal giudice di prime cure,
essa si va a saldare con quella sotto il profilo motivazionale, costituendo con la
medesima, come si suoi dire, un corpo unico.
E’, pertanto, in base agli argomenti desumibili da tale “corpo unico” che deve
essere scrutinata la compiutezza o meno della motivazione del provvedimento
giurisdizionale.
In base a tale consolidato rilievo, non può non osservarsi che la odierna
ricorrente, tratta a giudizio per i reati a lei ascritti in quanto proprietaria del terreno
sul quale era in corso di realizzazione un’attività edilizia priva delle necessarie
autorizzazioni anche riferite alla natura sismica che caratterizza il sito in questione,
ha, per quanto risulta dalla sentenza del giudice di prime cure – non oggetto sul
punto di contestazione né di fronte al giudice di appello né in questa sede -,
pienamente riconosciuto gli addebiti a lei mossi assumendosi 1″intera responsabilità
dell’iniziativa edilizia e, anzi, scagionando con tali dichiarazioni autoaccusatorie il
proprio figlio, originariamente coimputato in regime di concorso di persone nel
reato.
Pienamente esaustiva delle ragioni della pronunzia condannatoria è, pertanto,
la sentenza impugnata, la quale si fonda, oltre che sul dato obbiettivo della
relazione esistente fra la imputata ed il terreno sul quale era in corso di
realizzazione il manufatto abusivo, sulle stesse dichiarazioni confessorie
dell’imputata..
Con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena
subordinata alla demolizione delle opere abusive, è, in questa sede di legittimità,
sufficiente osservare che la Corte territoriale ha ritenuto di fare uso della propria
discrezionalità nel senso denunziato non in modo ingiustificato, ma, anzi,
rifacendosi ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, anche di questa Corte,
secondo il quale legittimamente può essere disposta la sottoposizione della
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in materia di
reati edilizi alla demolizione da parte del condannato delle opere illegittimamente

2/

realizzate, trattandosi di misura ripristinatoria del bene offeso che, pertanto, si
riconnette all’interesse sotteso all’esercizio della azione penale.
Infine con riferimento alla mancata considerazione della possibilità che il
Comune avrebbe di acquisire gratuitamente al proprio patrimonio il manufatto
realizzato, possibilità di cui la Corte di Palermo non avrebbe tenuto conto nel
disporre la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla
demolizione del manufatto, questa Corte ribadisce, a riprova della non interferenza
fra di loro delle due possibili scelte (quella della demolizione e quella della
acquisizione comunale), che “la disposizione con cui il giudice subordini la
sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivamente
realizzato non è impedita dall’avvenuta acquisizione dell’immobile al patrimonio
comunale, salvo che il Consiglio comunale non abbia manifestato la volontà di non
procedere alla demolizione stessa in ragione di interessi pubblici prevalenti” (Corte
di cassazione, Sez. III penale, 12 gennaio 2012, n. 4444).
Ciò, ovviamente, vale tanto più nel caso in cui il Comune ancora non abbia
affatto manifestato una qualche sua volontà provvedinnentale volta all’acquisizione
del manufatto.
Alla inammissibilità del ricorso conseguono la condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese processuali ed al pagamento della somma di 1000,00 euro in
favore della cassa per le ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di 1000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

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