Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31376 del 14/01/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31376 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VERZOLA VITO N. IL 05/11/1958
avverso la sentenza n. 1465/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del
08/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
_)(
o
Udito il Procuratore GeRerale in persona del Dott. ?.–‘
che ha concluso per

e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza dell’8 novembre 2013 la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma
della sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica di dettaL
e
imessa in data
29 gennaio 2008 nei confronti di VERZOLA Vito, imputato dei reati di cui

t/ 11,691H 1,53 35″iit
D.P.R. 380/01, nonché del reato di cui all’art. 181 comma 1 del D. Lgs.

4m, eth.
atigcommessi
il 17 febbraio 2006 – e condannato a tale titolo alla pena di mesi tre

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42/04 —reati

e giorni venti di

P).

della pena, confermando nel resto.
1.2 Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore
deducendo, con i primi due motivi, la nullità della sentenza impugnata per assoluto difetto di
motivazione in quanto redatta per relationem rispetto alla decisione del Tribunale senza
peraltro fornire risposte alle censure sollevate con l’atto di appello ed anzi, fondando la propria
decisione nonostante la affermata inutilizzabilità delle dichiarazioni dell’imputato in sede di
indagini, su tali dichiarazioni ed inoltre travisando la prova testimoniale. Con il terzo motivo la
difesa deduce inosservanza della legge penale per avere la Corte territoriale erroneamente
indicato il dies a quo dal quale far decorrere l’invocata prescrizione dei reati, trattandosi
comunque di opere ultimate all’atto del sopralluogo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
1.1 Assorbente su ogni altro motivo è la circostanza, rilevata preliminarmente dal Collegio,
che i reati contestati all’imputato (indicati come commessi fino il 17 febbraio 2006, data
dell’accertamento) si erano estinti per maturata prescrizione (pari ad anni cinque trattandosi di
contravvenzioni) in data 17 febbraio 2011. La situazione non muta in relazione alle intervenute
sospensioni del corso della prescrizione nel corso del giudizio di primo grado, calcolate per una
durata complessiva di un anno/ quattro mesi e due giorni. In particolare, dall’esame dei verbali
di udienza risulta che un primo rinvio venne disposto all’udienza del 19 ottobre 2009 per
adesione del difensore all’astensione collettiva proclamata dall’organismo di categoria, differita,
per tale ragione, al 21 dicembre 2010 e calcolabile per l’intero periodo corrispondente al tempo
necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili al fine di garantire il recupero
dell’ordinario svolgersi del processo intero (vds. Sez. 4^ 29.1.2013 n. 10621, M., Rv. 256067;
conforme Sez. 1^ 17.6.2008 n. 25714, Arena, Rv. 240460).
1.2 Risulta, ancora, che il rinvio disposto all’udienza del 21 dicembre 2010 fino al 15 luglio
2011; quello disposto in tale data fino al 14 dicembre 2012 e l’ultimo disposto in tale data fino
all’8 novembre 2013, tutti dovuti al concomitante impegno del difensore fiduciario comunicato
al Tribunale vanno calcolati in ragione di giorni sessanta per ciascuno dei rinvii, in quanto la
relativa durata del periodo di sospensione in ipotesi siffatte va calcolata in misura non

arresto ed C 13.000,00 di ammenda, concedeva il beneficio della sospensione condizionale

superiore a giorni sessanta (vds. tra le tante Sez. feriale 13.8.2014 n. 46817, Cipolla, Rv.
260550; nello stesso senso Sez. 3^ 7.5.2014 n. 37171, Di Mauro, Rv. 260106; S.U.
18.12.2014 n. 4909, Torchio, Rv. 262913).
1.3 Per effetto di tali sospensioni il termine di maturazione della prescrizione decorrente
dalla data di accertamento del reato (indicata nel 17 febbraio 2006), è maturata il 17 ottobre
2012 in epoca, quindi, antecedente alla pronuncia della sentenza di appello.
1.4 Ciò detto il ricorso dovrebbe dichiararsi inammissibile in relazione alla genericità e

epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello, peraltro eccepita in ricorso,
ancorchè per ragioni non condivisibili, impone comunque l’annullamento della sentenza
impugnata senza rinvio, con la formula corrispondente (v. in ordine alla improcedibilità
derivante da prescrizione maturata prima della sentenza a fronte di ricorso inammissibile Sez.
4^ 26.11.2014 n. 51766, Celotti, Rv. 261580; Sez. 3^ 21.3.2014 n. 15112, Bombara, Rv.
259185).
1.5 All’annullamento per le ragioni sopra indicate consegue la revoca dell’ordine di
demolizione e dell’ordine di rimessione in pristino, con contestuale trasmissione di copia della
sentenza all’Ufficio Tecnico della Regione Campania.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché iit reati, t.estint4 per prescrizione.
Revoca l’ordine di demolizione e di rimessione in pristino, e dispone trasmettersi copia della
sentenza all’Ufficio Tecnico della Regione Campania.
Così deciso in Roma il 14 gennaio 2015
Il Presidente

manifesta infondatezza dei relativi motivi: tuttavia la maturazione del termine prescrizionale in

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