Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31375 del 14/01/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31375 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ACUNTO CONCETTA N. IL 02/08/1952
avverso la sentenza n. 5991/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A – ‘PeD C)
che ha concluso per
3 c2.-, k(iks-SCA-k—-. o

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza dell’Il dicembre 2013 la Corte di Appello di Napoli decidendo
sull’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Ischia – in data 2 maggio 2012 nei confronti di D’ACUNTO Concetta,
imputata del delitto di cui all’art. 181 comma 1 bis del D. Lgs. 42/04 – fatto commesso in
Ischia fino al 2 febbraio 2006 – con la quale la D’ACUNTO era stata dichiarata non punibile per

previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di
reclusione.
1.2 Ricorre avverso la detta sentenza l’imputata, a mezzo del proprio difensore
deducendo, con un primo motivo, la nullità della sentenza impugnata per violazione della legge
processuale penale per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare inammissibile, perchè
tardivamente proposto, l’appello del Pubblico Ministero. Con altro motivo la difesa deduce la
nullità della sentenza per omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello.
Con altro motivo la difesa lamenta l’inosservanza della legge processuale penale (art. 442 cod.
proc. pen.) per omessa riduzione della pena per il rito. Con il quarto motivo la difesa lamenta
vizio di motivazione in punto di mancata concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena. Con il quinto motivo la difesa deduce altra violazione di legge per
erronea applicazione della legge penale e correlato vizio di motivazione in punto di
affermazione della penale responsabilità nonché inosservanza della legge processuale per
avere la Corte di merito statuito oltre e diversamente rispetto ai motivi dedotti dal Pubblico
Ministero con l’appello. Con il sesto motivo la difesa lamenta difetto assoluto di motivazione in
relazione alla omessa verifica della offensività della condotta. Con l’ultimo motivo la difesa
lamenta inosservanza della legge penale (art. 157 cod. pen.) per la mancata declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione maturata prima della decisione di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto nei termini e limiti di cui appresso.
1.1 Assorbente su ogni altro motivo è la circostanza, rilevata preliminarmente dal Collegio,
che il reato contestato all’imputata (indicato come commesso fino al 2 febbraio 2006) si era
estinto per maturata prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei trattandosi di delitto) in data 2
agosto 2013, antecedentemente, quindi, alla pronuncia della sentenza di appello. La situazione
non muta in relazione alla sospensione del corso della prescrizione intervenuta nella fase del
giudizio di primo grado dal 14 dicembre 2011 al 2 maggio 2012 per il rinvio dell’udienza a
seguito di concomitante impegno professionale del difensore, in quanto la relativa durata del
periodo di sospensione va calcolata in misura non superiore a giorni sessanta (vds. tra le tante

3_

avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, la riteneva colpevole del detto reato e la condannava,

’ Sez. feriale 13.8.2014 n. 46817, Cipolla, Rv. 260550; nello stesso senso Sez. 3^ 7.5.2014 n.
37171, Di Mauro, Rv. 260106; S.U. 18.12.2014 n. 4909, Torchio, Rv. 262913).
1.2 Va, del pari, escluso che il ricorso in esame risulti manifestamente infondato, tenuto
anche conto del fatto che alcuni dei motivi (quali quello della mancata diminuzione di un terzo
della pena nel giudizio di appello nonostante il giudizio di primo grado si fosse celebrato, come
ricordato dalla stessa Corte territoriale nell’incipit della propria sentenza, con il rito abbreviato
e quello concernente la inosservanza della legge processuale sub art. 583 cod. proc. pen.

Pubblico Ministero a mezzo telefax, inammissibilità tuttavia superata per via dell’intervenuto
deposito nella cancelleria del giudice a quo) avevano una consistente base di fondatezza.
1.3 Ed ancora, a riprova della non infondatezza del motivo di ordine processuale
concernente l’ammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero la Corte territoriale non avrebbe
potuto pronunciarsi sul ricorso del P.M. in quanto a ciò impedita dalla maturata prescrizione
che avrebbe, peraltro, dovuto rilevare d’ufficio.
1.4 Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è
estinto per prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 14 gennaio 2015
Il Co

liere estensore

Il Presidente

prevista a pena di inammissibilità nell’ipotesi di spedizione della impugnazione da parte del

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