Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31373 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31373 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

Data Udienza: 09/07/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EDDOMAIRI ABDELGHAFOR N. IL 22/05/1973
avverso l’ordinanza n. 70/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Uob Atm v am

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5.6.2015 la Corte di appello di Milano ha convalidato
l’arresto di EDDOMAIRI ABDELGHAFOR, in esecuzione del mandato di
arresto europeo emesso dall’Alta corte di Grasse per il reato di traffico di
stupefacenti commesso in Francia tra il 2012 e 2014, e disposto che

2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione

il difensore

dell’arrestato denunciando violazione di norma processuale stabilita a
pena di nullità e mancanza di motivazione in ordine al pericolo di fuga in
alcun modo giustificato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1.

Risulta dal provvedimento impugnato la fisica inesistenza delle ragioni
per le quali è stato ritenuto il pericolo di fuga in capo al ricorrente.

2.

Ritiene il Collegio di aderire all’orientamento secondo il quale, in tema di
estradizione per l’estero, l’annullamento per difetto di motivazione sulla
sussistenza del pericolo di fuga dell’ordinanza con la quale il presidente
della corte d’appello ha convalidato l’arresto provvisorio ed ha applicato
la misura cautelare della custodia in carcere, deve essere disposto con
rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi
del provvedimento annullato, con emissione, ove del caso, di un titolo
restrittivo valido ed operativo (Sez. 6, n. 620 del 31/10/2013, Chenier,
Rv. 257848); ancora, l’annullamento per il difetto di motivazione del
provvedimento di convalida dell’arresto provvisorio a fini estradizionali,
emesso a norma dell’articolo 716, terzo comma, cod. proc. pen., non
impedisce un nuovo esame da parte del Presidente della Corte di
appello, quando i termini perentori fissati per la convalida siano stati
rispettati, sia pure con un provvedimento viziato (Sez. 6, n. 40494 del
03/10/2005, Bala, Rv. 232839).

Invero, è stato condivisibilmente

spiegato che un simile radicale difetto di motivazione integra la
violazione di legge (il solo vizio per il quale può essere adita questa
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l’arrestato rimanga in stato di custodia cautelare in carcere.

Corte ex art. 719 c.p.p.), stante il disposto dell’art. 125, comma 3,
c.p.p.. Detto vizio non implica però che esso non possa essere colmato a
seguito di nuovo esame da parte del Presidente della Corte di appello
(contra Cass., sez. 6^, 21 settembre 2004, Petrita, secondo cui,
ricorrendo l’assoluto difetto di motivazione, il provvedimento deve
essere annullato senza rinvio): è vero che i termini fissati dall’art. 716
c.p.p. per la convalida sono perentori, ma essi sono stati nella specie

secondo la costante giurisprudenza, è da dirsi con riferimento al caso di
annullamento di una ordinanza del tribunale del riesame, una volta che
nel giudizio a quo siano stati rispettati i termini perentori di cui all’art.
309, comma 10, c.p.p.).
3.

Il provvedimento impugnato – nella specie adottato nei termini di legge deve, pertanto, esser annullato con rinvio alla Corte di appello di Milano
per nuovo esame.

4.

Vanno disposti gli adempimenti di cancelleria cui all’art. 94 comma 1 ter
disp. att. cod. proc .pen..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di
appello di Milano. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 9.7.2015.

rispettati, sia pure con un provvedimento viziato (analogamente,

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