Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31372 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31372 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VECCHI ATTILIO N. IL 07/09/1960
avverso l’ordinanza n. 119/2015 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
28/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
4egielsentite le conclusioni del PG Dott. P9_ 910 afidt (I
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 09/07/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 28.4.2015 il Tribunale di Taranto ha rigettato l’
appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. nell’interesse di VECCHI
Attilio avverso la ordinanza emessa il 18.3.2015 dal G.I.P. del locale
Tribunale con la quale era stata chiesta la revoca o la sostituzione della

predetto in data 16.2.2015.
2. Avverso la ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori del
VECCHI deducendo:
2.1.

Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di
norme processuali stabilite a pena di nullità e mancanza,

contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli
artt. 125 comma 3, 274 comma 1 lett. a) e c) cod. proc. pen. e 110,
317 cod. pen.. In particolare, si evidenzia la contraddittorietà tra il
provvedimento reso dal Tribunale del riesame il 5.2.2015 e quello del
26.2.2015 circa la sussistenza di esigenze cautelari e , comunque, la
mancanza di qualsiasi tipo di riscontro idoneo a dimostrare il pericolo
concreto ed attuale che il Vecchi possa ad oggi interferire nelle indagini
o commettere altri reati della stessa specie. Inoltre, vi sarebbe assoluta
carenza di motivazione rispetto agli elementi di novità illustrati dalla
Difesa relativi alla posizione del VECCHI all’interno della Marina Militare.
2.2.

Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con
riferimento alla comunicazione della marina Militare del 15.2.2015 ed in
relazione agli artt. 125 comma 3, 274 cod. proc. pen. e 915 d.leg.vo 15
marzo 2010 n. 66. Questa ultima disposizione correla la sospensione

obbligatoria dal servizio a misure cautelari coercitive o interdittive tali da
impedire la prestazione del servizio, tra le quali va ricompresa anche la
misura più gradata degli arresti domiciliari, cosicchè non solo non è
pertinente il richiamo operato dal Tribunale alla precedente ordinanza
del 26.2.2015 che faceva riferimento alla ipotesi di revoca della misura
cautelare e non alla sostituzione con misura meno gravosa ma rimane
priva di considerazione la deduzione difensiva circa la idoneità – a
seguito del provvedimento di sospensione emesso il 2.2.2015 – della
minor misura a tutelare le ritenute esigenze cautelari. Erronea, infine,
era la considerazione svolta dal Tribunale in ordine alla circostanza
secondo la quale il VECCHI avrebbe continuato ad operare all’interno di
1

misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti del

un reparto che si occupava della gestione di beni e servizi, operando invece – presso il Comando Logistico (COMLOG), istituzione diversa dal
Reparto Beni e Servizi.
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di

2.3.

norme processuali stabilite a pena di nullità e mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli
artt. 125 comma 3, 275, comma 3, cod. proc. pen., 110 e 317 cod. pen.

all’inadeguatezza delle altre misure cautelari a soddisfare le ritenute
esigenze.
2.4.

Con distinti atti il difensore ed il VECCHI hanno dichiarato di
rinunciare al ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse in
relazione alla concessione degli arresti donniciliari con braccialetto

elettronico avvenuta con provvedimento del G.I.P. in data 25.6.2015.
3. Alla dichiarata predetta rinuncia consegue la declaratoria di
inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, 9.7.2015.

avendo il Tribunale omesso di fornire qualsiasi motivazione in ordine

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