Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31369 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31369 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GASPARIN GIUSEPPE N. IL 20/12/1950
avverso l’ordinanza n. 489/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
09/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
4~h/sentite le conclusioni del PG Dott. ?..1,0 tp

412,1■4 RA,NAA.

M vi,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza del 9.2.2015 il Tribunale di Napoli – a seguito di istanza ai
sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. nell’interesse di GASPARIN Giuseppe
avverso la ordinanza cautelare emessa il 7.1.2015 dal G.I.P. distrettuale
del locale Tribunale con la quale sono stati applicati gli arresti domiciliari

203/91, ha confermato detta ordinanza riconoscendo la sussistenza della
gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capì 8) (artt. 110, 81 cpv.,
112 n. 1, 319, 319bis cod. pen.) e 9) (artt. 110, 81cpv., 112 n. 1, 353
co. 1 cod. pen.) in relazione alla gara indetta dalla ASL di Caserta per la
concessione in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori
automatici di alimenti, bevande ed altri generi di conforto da installarsi
nelle sedi dei PP.00., dei DD.SS. e degli uffici dell’ASL di Caserta,
rispetto alla quale era stata illecitamente garantita l’aggiudicazione alla
società I.V.S. ITALIA S.P.A..
2. Avverso la ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori
dell’indagato deducendo con unico ed articolato motivo violazione ai
sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione derivante dal
travisamento delle prove. La ordinanza premetterebbe considerazioni,
relative alla posizione di ZAGARIA Francesco, del tutto estranee alle
vicende in esame e , pur concordando con la deduzione difensiva circa la
infondatezza dell’impianto accusatorio, giunge comunque a confermare
le accuse ascritte al ricorrente. Tuttavia né le conversazioni considerate
né le stesse dichiarazioni del GASPARIN sostengono il tema dell’accusa,
con particolare riguardo a quella corruttiva. Non la conversazione del
3.9.2012 che non si riferisce alla vicenda in esame, dove non c’è
sicuramente stata corresponsione di denaro; non quella del 17.9.2012 in
cui non v’è alcun cenno ad accordi presi non tenendosi conto dell’esito
sfavorevole della gara per la IVS. Cosicchè risulta contraddittoria
rispetto all’abbattimento dell’ipotesi accusatoria circa la condotta del
GASPARIN la conclusione circa la sussistenza della gravità indiziaria circa
l’ipotizzata accettazione della promessa corruttiva, della quale non
risulta – pertanto – motivazione.

1

al predetto indagato – previa esclusione della aggravante dell’art. 7 I.n.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.

La ordinanza impugnata, premesse le vicende anomale che avevano
connotato l’affidamento del servizio oggetto di gara negli anni precedenti
alla sua indizione su iniziativa del Direttore Generale dell’ASL BOTTINO
in data 12.2.2012, individua il compendio intercettivo dal quale desume

Franco – infermiere della azienda ospedaliera – e RANFONE Rocco della società I.V.S. – al cui fondo risulta la realizzazione di una
promessa, in cambio del pagamento di una somma di denaro a soggetti
non individuati, secondo la quale la gara sarebbe stata da vinta dalla
I.V.S.. A tal fine si riproduce la conversazione tra il RANFONE e
FRANCHINI Roberto, consulente della IVS Italia S.P.A., del 11.6.2012
dalla quale, secondo la ordinanza, si evincerebbe la stipula del patto
illecito da parte dello stesso RANFONE con soggetti non identificati con
la garanzia fornita dall’intervento di un personaggio autorevole
individuato in POLVERINO Angelo ( “il consigliere”). La ordinanza
registra l’insuccesso della IVS nel dicembre successivo ( conversazioni
del 13.12.2012) senza che ne emergano le ragioni e, purtuttavia,
individua il GASPARIN quale destinatario della somma promessa dal
RANFONE attraverso due conversazioni: quella del 3.9.2012 «che
pare» riferirsi alla gara e nella quale GASPARIN, interloquendo con
SMARRA, affermava la necessità di definire qualcosa e quella del
17.9.2012 in cui i due parlano della IVS e del suo interesse alla gara e
dalla quale il Collegio desume che il GASPARIN era in grado di
«pilotare» la gara. Tuttavia, lo stesso Collegio esclude dal
compendio indiziario pertinente all’accusa la conversazione n. 15 del
27.8.2012 argomentando che essa – che, secondo il G.I.P., avrebbe
individuato il riscontro alla promessa di denaro e il motivo del mancato
adempimento all’illecito accordi° – non faceva affatto riferimento alla
gara in questione. Infine, valorizza le stesse dichiarazioni del GASPARIN
in sede di interrogatorio al fine di giustificare il suo interessamento alla
vicenda.
2.

Ritiene il Collegio che la motivazione esibita dal provvedimento
impugnato non giustifichi la gravità indiziaria in ordine alla ipotesi
corruttiva sub 8), cui specificamente mira il ricorso.

3.

Invero, non solo non si apprezza la diretta e concludente conferenza
della prima parte della ordinanza dedicata all’influenza del clan dei
2

le manovre di cui si rendono protagonisti D’AMICO Remo, SMARRA

Casalesi nell’ambito delle vicende dell’ospedale casertano ( v. pg. 2/5) posta l’estraneità della vicenda agli interessi del clan (donde la
esclusione della aggravante mafiosa cui la ordinanza è pervenuta) – alle
specifiche vicende di cui si tratta, ma – soprattutto – le uniche due
intercettazioni che, secondo la ordinanza, identificano la gravità
indiziaria in capo al ricorrente, la prima (quella del 11.6.2012) risulta,
in ogni caso, priva di concreto riferimento al predetto e, la seconda

che la estesa riedizione della conversazione tra il RANFONE ed il
FRANCHINI non può sostituire la necessità della sua analitica disamina
in ordine alla ipotizzata pattuizione illecita, tanto più alla luce delle
emergenze intercettive successive al fallimento del programma inteso a
favorire la IVS – di cui si sconoscono le ragioni – nelle quali i diretti
interessati non fanno alcun riferimento a tradite promesse di denaro. Né
è dato comprendere come, alla carenza delle predette emergenze in
ordine allo specifico e decisivo tema di accusa – una volta esclusa la
conversazione del 27.8.2012 – possano sopperire le dichiarazioni del
ricorrente che ebbe a presiedere la gara e che, al più, danno conto
dell’intervento del POLVERINO nella vicenda.
4. La carenza della motivazione che così si manifesta in ordine agli
elementi indiziari dell’accusa sub 8) comporta l’annullamento della
ordinanza limitatamente a tale capo con rinvio al Tribunale di Napoli per
nuovo esame, all’esito del quale riconsidererà anche le complessive
esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al capo 8) e rinvia per
nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, 9.7.2015.

(quella del 17.9.2012) alla promessa corruttiva. Va, inoltre, evidenziato

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