Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31368 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31368 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCARANTINO VINCENZO N. IL 06/03/1961
avverso la sentenza n. 3710/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di SAVONA, del 27/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ai, tAiL
COiCi
t-UfrO-t-C-91-:

Udit i difensor

\/LGte-

Data Udienza: 09/07/2015

FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 27 marzo 2014, il Gup
presso il Tribunale di Savona ha applicato nei confronti di Scarantino Vincenzo la
pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione, pena sospesa, con
interdizione dai pubblici uffici per un anno, in relazione ai reati di cui agli artt. 81
cpv, 314 e 61 n. 9 cod. pen. (capo A) e 61 n. 2 e 476 cod. pen. (capo B).
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’Avv. Alessandra Magliotto,
difensore di fiducia di Scarantino Vincenzo, e ne ha chiesto l’annullamento per

pubblici uffici, sebbene non consentita dal combinato disposto degli artt. 444 e
445 cod. proc. pen.
3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso
sia dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso è fondato.
Non è revocabile in dubbio che, a mente dell’art.

317-bis cod. pen., la

condanna per il reato di cui all’art. 314 cod. pen. — come per gli altri ivi previsti comporta l’applicazione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero, se la
pena inflitta in virtù delle circostanze attenuanti è inferiore a tre anni,
dell’interdizione solo temporanea. Nondimeno detta disposizione deve essere
coordinata con l’art. 445 del codice di rito che, in caso di patteggiamento
ordinario (id est non allargato), prevede che all’imputato non possano essere
applicate pene accessorie, al cui novero sono pacificamente riconducibili le
interdizioni contemplate dall’art. 317-bis cod. pen.
La statuizione in parola si appalesa pertanto

contra legem,

con la

conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
nella parte in cui si è disposta la pena accessoria.

P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla
pena accessoria.

Così deciso in Roma il 9 luglio 2015

Il consigliere estensore

Il Presidente

avere il giudice applicato all’imputato la pena accessoria dell’interdizione dai

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