Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31365 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31365 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEREGALLI GIAN LUIGI N. IL 21/11/1962
avverso la sentenza n. 5493/2014 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
01/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/~te le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 09/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

Decidendo a seguito di annullamento con rinvio limitatamente alle

statuizioni relative alla confisca per equivalente, con sentenza del 1 luglio 2014,
il Gup del Tribunale di Monza ha disposto, nei confronti di Meregalli Gian Luigi,
imputato dei reati di cui agli artt. 166, comma 1 lett. a), D.Lvo n. 58/1998 (capo
a), 648-bis (capi b e c) e 648-ter cod. pen. (capo d), la confisca per equivalente
del dossier titoli presso la Banca Popolare di Bergamo, filiale di Vimercate,
cointestato a Rigamonti Luigia, madre dell’imputato, ai sensi dell’art. 648-quater

relazione al profitto di esso, commisurato in circa 540 mila euro.
2. Ricorre avverso il provvedimento l’Avv. Paolo Moretti, difensore di fiducia
di Meregalli Gian Luigi e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale in relazione all’art. 648-quater, comma 2,
cod. pen. e vizio di motivazione, per avere il Gup disposto la confisca per
equivalente del profitto derivante dai delitti tributari commessi da Stuani Silvio
(che quest’ultimo aveva trasferito e fatto investire dal ricorrente Meregalli in
strumenti finanziari intestati alla famiglia Stuani presso Allianz Bank Financial
Advisors), anziché provvedere in via preliminare alla confisca diretta del profitto,
essendo la confisca per equivalente provvedimento solo sussidiario rispetto ad
essa.
2.2. Violazione di legge processuale in relazione all’art. 627, comma 3, cod.
proc. pen., per avere il Gup disatteso il principio di diritto affermato dalla
Suprema Corte nel provvedimento di annullamento con rinvio con riferimento
alla determinazione del valore dei beni sequestrati all’imputato ed, in particolare,
con riferimento al valore ai beni immobili.
2.3. Violazione di legge penale in relazione all’art. 648-quater, comma 2,
cod. pen. e vizio di motivazione, per avere il Gup disposto la confisca per
equivalente del dossier titoli cointestato all’imputato ed alla di lui madre, pur non
essendo provata la riferibilità del dossier in via esclusiva al Meregalli.
3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale Dott. Piero Gaeta ha
chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. In via preliminare, mette conto rilevare che, secondo quanto dispone
l’art. 648-quater cod. pen., “1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena
su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno dei delitti previsti dagli articolo 648-bis e 648-ter, è sempre ordinata la
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cod. pen., in riferimento al solo reato ex art. 648-bis cod. pen. sub capo b) ed in

confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che
appartengano a persone estranee al reato. 2. Nel caso in cui non sia possibile
procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle
somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità,
anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o
prezzo del reato”.
In ossequio all’inequivoco dato testuale della norma, la costante
giurisprudenza di questa Suprema Corte è orientata nel senso di ritenere che il

profitto del reato ed, a maggior ragione, la confisca per equivalente in sentenza
possano essere legittimamente disposti solo se, per una qualsivoglia ragione, i
proventi dell’attività illecita, di cui pure sia certa l’esistenza, non siano rinvenuti
nella sfera giuridico – patrimoniale dell’indagato (Cass. Sez. 5, n. 46500 del
19/09/2011, Lampugnani Rv. 251205). L’ablazione per equivalente, o di valore,
è invero prevista per il solo caso in cui non sia possibile agire direttamente sui
beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, a cagione del mancato loro
reperimento, e consente di apprendere utilità patrimoniali di valore
corrispondente, di cui il reo abbia la disponibilità. In tale caso, l’ablazione per
equivalente può riguardare un qualunque bene di cui l’indagato abbia la
disponibilità, anche in modo legittimo e, comunque, indipendentemente dalla
commissione dell’illecito penale a lui contestato, a condizione – si ribadisce – che
nella sfera giuridico – patrimoniale del soggetto attivo non sia rinvenuto, per una
qualsivoglia ragione, il prezzo o profitto del reato per cui si proceda, ma di cui sia
ovviamente certa l’esistenza (Cass. Sez. 1, n. 28999 dell’1.4.2010, Rv. 248474,
Sez. 5, n. 15445 del 16/1/2004, Rv. 228750, nonché Sez. U., n. 41936 del
25/10/2005, Rv. 232164).
Tirando le fila di quanto sopra, allorchè, nel patrimonio dell’autore del reato
ovvero di taluno dei concorrenti, siano individuabili denaro o beni fungibili
costituenti profitto del reato, prima di poter procedere alla confisca per
equivalente (in sentenza o in fase cautelare) è necessario previamente disporre,
o quantomeno tentare, l’ablazione diretta dei valori costituenti provento di reato,
di tal che la confisca di valore è possibile soltanto nel caso in cui il tentativo di
aggressione diretta del profitto si sia rivelato infruttuoso per l’indisponibilità
materiale di beni da apprendere.
3. Sempre in linea generale, va evidenziato che, come sancito dalle Sezioni
Unite di questa Corte, qualora il profitto sia costituito da una somma di denaro bene fungibile per eccellenza -, essa non è assoggettabile a confisca per
equivalente, in quanto il denaro è sempre oggetto di confisca diretta, e la sua
trasformazione in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è di ostacolo al
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sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del prezzo o del

sequestro preventivo, che può avere ad oggetto il bene di investimento così
acquisito (Cass. Sez. U n. 10561 del 30/1/2014, Gubert, in motivazione). In
questo stesso senso si è ribadito che il sequestro preventivo finalizzato alla
confisca diretta del denaro, costituente il profitto del reato, può colpire sia la
somma che si identifica proprio in quella che è stata acquisita attraverso l’attività
criminosa sia la somma corrispondente al valore nominale, ovunque sia stata
rinvenuta e comunque sia stata investita (Cass. Sez. 2, n. 14600 del
12/03/2014, Ber Banca Spa, Rv. 260145). Ed invero, costituiscono “profitto”

in cui questo è trasformato, in quanto tali attività di impiego di trasformazione
non possono impedire che venga sottoposto ad abiezione ciò che rappresenta
l’obiettivo del reato posto in essere (Cass. Sez. 6, n. 11918 del 14/11/2013,
Rossi Rv. 262613).
Ed invero, nel sistema penale non costituiscono ostacolo alla confisca (e,
quindi, nella fase delle indagini, al sequestro) le trasformazioni o modifiche che il
prodotto del reato abbia subito, cosicché ove le cose da sequestrare siano per
loro natura fungibili – originariamente o a seguito di trasformazione – l’eventuale
commistione tra cose lecite e cose illecite, appartenenti allo stesso genere,
costituisce una forma di trasformazione dell’originario prodotto del reato in cose
comunque separabili con operazioni di peso, misurazione o numerazione. Il tutto
in conformità della regola civilistica che prevede, per le obbligazioni che hanno
ad oggetto denaro o altre cose fungibili, l’obbligo di restituire “altrettante cose
della stessa specie e qualità”, regola generale applicabile anche in sede penale,
in considerazione della natura patrimoniale della misura di sicurezza (Cass. Sez.
6, n. 1041 del 14/04/1993, Ciarletta, Rv. 195683).
4. Dei sopra delineati principi non ha fatto buon uso il Giudice monzese
laddove ha disposto la confisca per equivalente dei beni del Meregalli prima di
disporre in via prioritaria, o quantomeno tentare, la confisca del profitto in forma
specifica, all’evidenza ben identificato nei prodotti finanziari riferibili allo Stuani.
4.1.

Mette conto porre in evidenza come, proprio a tenore della

contestazione cautelare, il profitto del reato di riciclaggio sia costituito dalla
somma di circa 540 mila euro, derivante dai reati di natura fiscale commessi da
Stuani Silvio, da questi trasformata – con la condotta contestata al ricorrente
Meregalli – negli strumenti finanziari riferibili allo stesso Stuani presso Allianz
Bank Financial Advisors. In altri termini, il profitto del reato di riciclaggio per il
quale Meregalli ha patteggiato la pena – rectius il bene in cui si condensa il lucro,
il vantaggio economico ricavato per effetto della commissione del reato – è
costituito dai suddetti titoli intestati agli Stuani, laddove – per quanto sopra

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del reato anche gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa e i beni

chiarito – la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni
di altra natura, fungibili o infungibili, non può essere di ostacolo all’ablazione.
4.2. Se ne inferisce che, sulla scorta delle regulae iuris sopra rammentate,
prima di procedere all’ablazione di valore, il decidente di merito avrebbe dovuto
disporre la confisca diretta del profitto, essendo la confisca per equivalente
provvedimento solo sussidiario rispetto ad essa. In altri termini, prima di poter
disporre la confisca per equivalente nei confronti del Meregalli, l’autorità
giudiziaria procedente avrebbe dovuto verificare se, presso la Allianz Bank

il reimpiego delle somme oggetto dei reati fiscali e dunque sostanzianti – in
forma specifica – il profitto confiscabile del delitto di riciclaggio.
4.3. Né, nella specie, l’ablazione diretta del profitto poteva ritenersi preclusa
dalla circostanza che gli strumenti finanziari in oggetto “appartengano a persone
estranee al reato”, cioè ritenendo sussistente la condizione ostativa alla confisca
in forma specifica prevista dal primo comma dell’art. 648 quater cod. pen. Il

profitto del reato, o la sua diretta trasformazione, è sempre aggredibile in forma
specifica salvo che non appartenga a terzo estraneo, situazione che
evidentemente non ricorre nel caso in oggetto, laddove Stuani Silvio – lungi
dall’essere terzo estraneo al reato – viene definito dallo stesso Giudice a quo
quale “coimputato” del Meregalli ed è, secondo la stessa impostazione d’accusa,
l’autore dei reati presupposto del delitto ex art. 648-bis cod. pen. nonché
soggetto beneficiario del relativo provento illecito.
5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nella parte
relativa alla confisca con rinvio, per nuovo esame sul punto al Tribunale di
Monza.
Gli ulteriori motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca e
rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Monza.

Così deciso in Roma il 9 luglio 2015

Il consigliere estensore

Il Presidente

Financial Advisors, fossero ancora presenti i titoli intestati agli Stuani costituenti

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