Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31364 del 08/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31364 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRANDE ARACRI NICOLINO N. IL 20/01/1959
avverso l’ordinanza n. 87/2015 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
16/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
1,te/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 08/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 gennaio 2015, il Gip del Tribunale di Bologna ha
applicato a Grande Aracri Nicolino la misura della custodia in carcere in relazione
alle imputazioni provvisorie: di cui agli artt. 81 cpv, 110, 423, 424, 629 e 7 L. n.
203/1991 (capo 12), artt. 81 cpv cod. pen., 12-quinquies L. n. 356/1992 e 7 L.
n. 203/1991 (capo 89) e artt. 81 cpv, 110, 112, comma 1 n. 1, 648 e 648-bis
cod. pen. e 7 L. n. 203/1991 (capo 94).

ha annullato il primigenio provvedimento coercitivo in relazione alle incolpazioni
di cui al capo 94) e di cui al capo 12), limitatamente alla violazione degli artt. 81
cpv, 110, 423 e 424 cod. pen. (previa riqualificazione ex artt. 81 cpv, 110, 424,
comma 1, cod. pen.), ed ha confermato l’ordinanza applicativa della misura della
custodia in carcere in relazione ai reati di cui al capo 12), limitatamente al reato
di cui agli artt. 81 cpv, 110, 629 e 7 L. n. 203/1991, ed al capo 89).
2.1. Quanto ai gravi indizi, il Tribunale ha evidenziato: a) che sussiste una
situazione di incertezza in ordine alla provenienza da delitto della partita di
piastrelle oggetto della incolpazione sub capo 94); b) che, quanto al capo 12),
sulla scorta delle risultanze delle indagini ed, in particolare, del tenore di diverse
intercettazioni, può ritenersi provato che Grande Aracri Nicolino abbia
commissionato, non solo l’incendio dell’abitazione di Villirillo Romolo a Cutro, ma
anche l’appiccamento del fuoco agli autoveicoli di proprietà di Colacino Michele,
Colacino Nicola e Olivo Domenico, per colpire indirettamente Villirillo Romolo, il
quale si era appropriato di somme dell’ordine di due miliardi di proprietà dello
stesso Grande Aracri; che, nondimeno, detti fatti vanno riqualificati ai sensi
dell’art. 424 cod. pen. e non consentono l’applicazione di misure cautelari, salvo
che per la residua contestazione – sempre inclusa nel capo 12) – di estorsione
aggravata ai sensi dell’art. 7 L. n. 203/1991; c) che i gravi indizi di colpevolezza
del reato di cui al capo 89) emergono dal contenuto di alcune conversazioni
ambientali e telefoniche, da cui si evince che Grande Aracri concordava con
Bolognino Michele, quale forma di reimpiego di denaro proveniente dall’attività
illegale della cosca, l’acquisizione della gestione del ristorante “Millefiori”,
ridenominato “il cenacolo del pescatore”, sito in Montecchio Emilia.
23. Sul fronte cautelare, il Collegio ha evidenziato come Grande Aracri
Nicolino sia capo della consorteria `ndranghetistica cutrese e, dopo essere stato
detenuto ininterrottamente per quindici anni e rimesso in libertà, ha ripreso a
delinquere, ponendo in essere molteplici condotte contra jus, a dimostrazione
della perdurante determinazione nel perseguimento dei fini illeciti e dell’ampia
esperienza criminale, con conseguente intensità del rischio di recidiva specifica.
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2. Con ordinanza del 16 febbraio 2015, il Tribunale del riesame di Bologna

Il Collegio ha quindi rilevato come le delineate esigenze cautelari siano
fronteggiabili con la sola custodia in carcere.
3.

Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso l’Avv. Gregorio Viscomi,

difensore di fiducia di Grande Aracri Nicolino, e ne ha chiesto l’annullamento per i
seguenti motivi.

3.1. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in
relazione agli artt. 273 e 274 e 192 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 110 e
629 cod. pen. di cui al capo 12), per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i gravi

e Nicola e Olivo Domenico, soggetti legati a Villirillo Romolo, mentre l’unico fatto
che ricollega direttamente Grande Aracri a Villirillo è il danneggiamento
dell’abitazione quest’ultimo, non oggetto di contestazione.

3.2. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in
relazione agli artt. 273 e 274 e 192 cod. proc. pen. in riferimento all’art. 12quinquies L. n. 356/1992, per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i gravi indizi
di colpevolezza in ordine al reato di interposizione fittizia sulla base di una
motivazione del tutto illogica, non potendo ritenersi provata l’identificazione
dell’assistito nel soggetto indicato nelle intercettazioni come “quello di giù”.
4. Nei motivi aggiunti depositati in Cancelleria in data 11 giugno 2015,
l’Avv. Gregorio Viscomi, nell’interesse di Grande Aracri Nicolino, ha eccepito la
violazione di legge penale processuale e vizio di motivazione in relazione agli
artt. 273 e 274 e 192 cod. proc. pen. in riferimento all’art. 12-quinquies L. n.
356/1992, per avere il Tribunale dato una interpretazione apodittica del
contenuto delle intercettazioni e del presunto incontro fra Bolognino e Grande
Aracri del 30 aprile 2012, in effetti indimostrato, come si evince anche dalla nota
della polizia giudiziaria del 30 maggio 2012 dei Carabinieri di Crotone, allegata
alla memoria.
5. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
rigettato, mentre il difensore dell’indagato ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo, mentre va rigettato
nel resto.
2. Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce l’insussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza in ordine al coinvolgimento di Grande Aracri Nicolino, quale
mandante, nella tentata estorsione aggravata posta On dafìno di Colacino
Michele, Colacino Nicola e Olivo Domenico.

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indizi di colpevolezza in ordine al danneggiamento delle auto di Colacino Michele

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la motivazione sviluppata sul
punto non può ritenersi lacunosa né incongrua. Sollecitato espressamente coi
motivi dedotti nel ricorso per riesame, il Giudice della impugnazione cautelare ha
invero esplicitato, in modo puntuale (nelle pagine 9 e seguenti), gli elementi
obbiettivi e le ragioni di ordine logico sulla scorta dei quali i danneggiamenti delle
vetture dei tre soggetti strettamente legati al Villirillo – atti aventi valenza
ritorsiva ed estorsiva – possano essere ricondotti, almeno in termini di gravità
indiziaria, all’input del Grande Aracri, analogamente al danneggiamento della

Il ragionamento logico deduttivo seguito dai decidenti del merito cautelare
per giungere a tale conclusione si sviluppa secondo un rigoroso percorso
interferenziale fondato su significativi elementi sintomatici, quali: le acclarate
appropriazioni di denaro del Grande Aracri da parte del Villirillo Romolo e la
conseguente “caduta in disgrazia” di quest’ultimo (v. pag. 11), la riconducibilità
al ricorrente dell’incendio appiccato all’abitazione del Villirillo (v. pag. 12), gli
stretti rapporti di amicizia fra Villirillo e Colacino Michele e Nicola e Olivo
Domenico e la contiguità temporale fra i quattro danneggiamenti (fra il 14
novembre ed il 19 dicembre 2011 quelli in danno dei Colacino e di Olivo, il 24
dicembre 2011 quello in danno di Villirillo), la “certezza” manifestata dalle
vittime che i tre episodi incendiari fossero tutti riconducibili alla “famiglia”
capeggiata dal Grande Aracri (v. tel. progr. n. 3404 del 20/12/2011, pag. 12). Le
sopra delineate circostanze consentono, invero, di affermare in termini di elevata
probabilità – giusta la gravità, precisione e concordanza dei dati tenuti in
considerazione – che le azioni incendiarie costituiscano espressione di un unitario
disegno criminale ordito dal Grande Aracri in danno del Villirillo quale
rappresaglia per la sottrazione delle somme da parte di questi e, nel contempo,
quale “strumento di persuasione”, rectius di costrizione, ai fini della restituzione
del maltolto (“gli hanno bruciato la casa, non lo lascia in pace, se non gli porta
tutti i soldi non lo lascia in pace”, v. tel. fra Tattini Roberta e Gualtieri Antonio
aventi ad oggetto la vicenda patrimoniale fra Villirillo romolo e Grande Aracri
Nicolino progr. n. 278 del 22/2/2012, a pag. 12).
Del tutto correttamente i decidenti della cautela hanno dunque stimato che
gli elementi obbiettivi emergenti dalle investigazioni, unitariamente valutati alla
luce di condivisibili massime d’esperienza, siano tali da integrare i gravi indizi di
colpevolezza in ordine all’imputazione provvisoria di cui al capo 12), come
delimitata dallo stesso Tribunale distrettuale.
3. Fondato è di contro il secondo motivo, col quale il ricorrente si duole della
ritenuta integrazione del requisito ex art. 273 cod. proc. pen. in relazione al
reato di cui all’art. 12-quinquies L. n. 356/1992.
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casa del Villirillo.

A fondamento del giudizio di gravità indiziaria il Collegio ha evidenziato, per
un verso, le risultanze delle captazioni, per altro verso, le video riprese,
effettuate in data 30 aprile 2012, della via in cui si trova l’abitazione di Grande
Aracri Nicolino in Cutro (v. pagine 13 e seguenti del provvedimento).
3.1. In linea generale, mette conto ribadire come, secondo i consolidati
principi espressi da questa Corte regolatrice, gli indizi raccolti nel corso di
conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l’imputato,
possano certamente costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire

allorchè: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che
gli interlocutori si riferiscano all’imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli
interlocutori nell’ambito dell’associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo
per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia
alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all’altro (Cass.
Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398). Ancora, gli elementi di
prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia
partecipato l’imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale
criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto
dall’art. 192 comma primo, cod.proc.pen., senza che sia necessario reperire dati
di riscontro esterno; qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria,
essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in
conformità del disposto dell’art. 192, comma secondo cod. proc. pen. (Cass. Sez.
1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri Rv. 260842).
3.2. Di tale condivisibile regula iuris non ha fatto buon uso il Collegio della
cautela laddove ha tratto la prova – seppure in termini di elevata probabilità della interposizione fittizia del Grande Aracri nella gestione del ristorante rilevato
da Bolognino Michele, sulla scorta di risultanze di intercettazioni e di attività
d’indagine che – almeno nei termini nei quali sono state riportate e valorizzate
dal Tribunale – non possono ritenersi probanti del fatto da accertare. Ed invero, il
giudizio di gravità indiziaria in ordine alla interposizione fittizia si fonda
essenzialmente sulle locuzioni che Bolognino ha messo il ristorante “con quello di
giù” “assieme a quello là sotto”, registrate nelle captazioni del 30 aprile e del 4
maggio 2012 (v. pag. 15). Se non che il riferimento soggettivo, all’evidenza vago
ed indeterminato, non può ritenersi esaurientemente e congruamente illuminato
dalla circostanza che il 30 aprile 2012 Bolognino Michele fosse ripreso a bordo
della propria vettura nella via ove si trova l’abitazione del Grande Aracri. Anche a
voler ritenere dimostrato che, in tale frangente, Bolognino si stesse
effettivamente recando a visita dal ricorrente, ciò non consentirebbe ancora di
ritenere comprovato, neanche in termini di gravità indiziaria, che “quello di giù”
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riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti e cioè

- cointeressato alla gestione del ristorante – si identifichi nell’odierno indagato. In
altri termini, dalle risultanze delle investigazioni, non emerge -rectius, non è
stato evidenziato – un elemento di collegamento diretto fra “quello di giù” ed il
personaggio incontrato il 30 aprile. Conclusivamente, gli elementi valorizzati dal
Tribunale bolognese costituiscono certamente degli indizi dell’ipotesi d’accusa,
ma – almeno per come sono stati valutati e argomentati – non sono tali da
sostanziare l’elevata probabilità di colpevolezza che è imposta dal dettato
dell’art. 273 del codice di rito.

reato di cui al capo 89) della rubrica con rinvio per nuovo esame sul punto al
Tribunale di Bologna.
3.3, I motivi afferenti le esigenze cautelari e la misura più adeguata a farvi
fronte sono assorbiti.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 89) della
rubrica e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Bologna. Rigetta nel
resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 8 luglio 2015

Il Presidente

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente al

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