Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31362 del 08/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31362 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARBONARI PAOLO N. IL 12/05/1965
avverso l’ordinanza n. 709/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
18/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
1.ettz4sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 08/07/2015

FATTO E DIRITTO
1. Con provvedimento del 18 marzo 2015, il Tribunale del riesame di Roma
ha confermato l’ordinanza del 23 febbraio 2015, con la quale il Gip presso lo
stesso Tribunale ha applicato a Carbonari Paolo la misura degli arresti domiciliari
in relazione al reato di cui agli artt. 319 – 321 cod. pen. (capo 1), per avere,
quale appartenente alla polizia locale di Roma capitale, accettato da Biagini
Roberto, titolare di una società, la promessa di versamento di una somma e
quindi ricevuto del denaro, ai fini della mancata rilevazione di alcuni abusi nel

A fondamento della decisione, il Collegio ha ricordato le dichiarazioni rese dal
Biagini Roberto al pubblico ministero (in merito alle richieste avanzate dal
Carbonari di 1.000 euro ad appartamento, pari a 18.000 euro complessivi, e
quindi al fatto di avere consegnato al medesimo Carbonari la somma di 5.000
euro) e le dichiarazioni rese da Sicari Gianluca, collaboratore e dipendente del
Biagini (circa le due visite del Carbonari nel cantiere e quanto riferitogli dal
Biagini in merito alle richieste di Carbonari di consegnare somme di denaro ed
alla consegna allo stesso di 5.000 euro); ha dato conto della credibilità intrinseca
ed estrinseca delle dichiarazioni del Biagini e del Sicari; ha quindi evidenziato
come ulteriori elementi indiziari emergano sia dagli esiti delle intercettazioni
telefoniche sulle utenze riferibili agli stessi Biagini e Sicari (in particolare, da
quella del 23 settembre 2013), sia dalla circostanza che Carbonari non risulta
avere mai formalmente trattato pratiche edilizie né avere effettuato un’ispezione
presso il cantiere del Biagini; ha infine posto in rilievo come gli elementi a carico
non siano smentiti dalle dichiarazioni rese in interrogatorio dal Carbonari (il
quale ha spiegato di aver effettuato l’accesso presso il cantiere del Biagini a
seguito delle proteste di una non meglio indicata “signora” ed ha negato di aver
chiesto o ricevuto somme di denaro). Sul fronte cautelare, il Tribunale ha
ritenuto sussistenti sia il pericolo di reiterazione criminosa, sia il pericolo di
inquinamento probatorio, stimando adeguata la misura degli arresti donniciliari
applicata dal primo Giudice.
2. Avverso la decisione ha presentato ricorso l’Avv. Lucia Baraldo, difensore
di fiducia di Carbonari Paolo, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti
motivi:

2.1.

vizio di motivazione in ordine alla valutazione del contenuto

dell’interrogatorio di garanzia del Carbonari del 9 marzo 2015 nonché della
denuncia querela del 17 marzo 2015;

2.2. vizio di motivazione in ordine alla pretesa irrilevanza della precisa
determinazione dei giorni e dell’orario della presunta dazione illecita;

2

cantiere gestito dal medesimo Biagini, commesso in Roma fino al dicembre 2013.

2.3. vizio di motivazione nella ricostruzione della dinamica dei fatti stante la
palese inconciliabilità tra la deposizione di Roberto Biagini e le dichiarazioni delle
persone informate dei fatti (Pesce Andrea e Cilia Cristina), sentite dalla difesa,
rispetto all’accesso dell’assistito nel cantiere;

2.4. vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle
dichiarazioni di Roberto Biagini ed alla mancata valutazione del contenuto delle
dichiarazioni rese da Cilia e Pesce;

2.5. vizio di motivazione in ordine all’informativa del 10 febbraio 2015

Carbonari;

2.6. violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di
motivazione circa la ritenuta inverosimiglianza della segnalazione di rumori dal
cantiere da parte di una “signora”, con violazione del principio nemo tenetur se
detegere;

2.7. violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 3, e 197-bis cod.
proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle
dichiarazioni di Biagini e Sicari;

2.8.

vizio di motivazione in ordine ai ritenuti pericoli di reiterazione

criminosa e di inquinamento della prova;

2.9. vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla pericolosità
sociale del Carbonari.
3. In data 7 luglio 2015, la difesa di Paolo Carbonari ha depositato in
Cancelleria, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, copia della denuncia querela
sporta da Carbonari del 17 marzo 2015, copia dei tre interrogatori di Biagini e di
Sicari e copia delle investigazioni difensive svolte.
4. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato,
mentre il patrono di fiducia di Carbonari Paolo ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.
5. Il ricorso è fondato in relazione al quarto ed assorbente motivo della
mancata valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti
Pesce Andrea e Cilia Cristina.

5.1. Mette conto rammentare che, come questa Corte ha avuto modo di
chiarire in precedenti occasioni, in tema di impugnazione di misure cautelari
personali, il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad
ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel
vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di
motivazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l’ordinanza che
aveva confermato il provvedimento custodiale senza preoccuparsi di confutare le
specifiche deduzioni formulate in una memoria depositata dal difensore
3

nonché in ordine alla mancata trattazione di pratiche edilizie da parte di

all’udienza camerale fissata per il giudizio di riesame) (Cass. Sez. 5, n. 45520 del
15/07/2014, Musto, Rv. 260765). Ancora, questo giudice di legittimità ha
affermato che, in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale,
l’obbligo imposto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., in ordine alla
valutazione di specifici elementi a discarico forniti dalla difesa, richiede che il
giudice del riesame proceda ad un puntuale vaglio degli stessi di guisa che il
giudizio di rilevanza in ordine a detti elementi sia analitico e non si risolva in una
valutazione del tutto sommaria e generica (Cass. Sez. 1, n. 14374 del

5.2. Di tale condivisibile regula iuris non ha tenuto conto il Tribunale
capitolino laddove, dopo avere dato atto (a pagina 1 dell’ordinanza)
dell’avvenuto deposito di “documentazione” da parte del difensore di Carbonari,
non ha tuttavia preso in esame in nessuna parte del provvedimento – neanche in
modo sintetico né implicito — le dichiarazioni rese da Pesce Andrea e Cilia
Cristina assunte dalla difesa ed oggetto di specifica deduzione nella memoria
depositata ed, in effetti, versate nel fascicolo (circostanza confermata dalla
consultazione del fascicolo).
Né si può ritenere che detti contributi dichiarativi siano ictu ocu/i irrilevanti sì
da stimare ininfluenti le circostanze da essi riferite ai fini del giudizio di gravità
indiziaria e da rendere inammissibile il motivo per manifesta infondatezza, in
quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito
favorevole in sede di giudizio di rinvio (Cass. Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014,
Bianchetti, Rv. 263157). Ed invero, secondo la puntuale prospettazione difensiva
sviluppata nel ricorso (da ritenere, sotto questo aspetto, certamente
autosufficiente), Pesce e soprattutto Cilia hanno riferito circostanze concernenti i
sopralluoghi compiuti dal Carbonari nel cantiere del Biagini e dunque elementi
possibilmente rilevanti ai fini del vaglio in ordine all’attendibilità e, quindi,
all’utilizzabilità delle dichiarazioni del Biagini e del Sicari, su cui appunto si
impernia il quadro d’accusa. Valutazione da compiere a cura del Giudice a quo e
non esperibile dalla Corte di legittimità, implicando all’evidenza valutazioni di
merito, seppure cautelare.
La decisione impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al
Tribunale del riesame di Roma affinchè provveda alla valutazione, completamene
pretermessa, delle dichiarazioni rese dai testi assunti dal difensore.
Le ulteriori censure sono assorbite.

4

9/01/2001, Cianciarusso, Rv. 219093).

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 8 luglio 2015

Il Presidente

Il consigliere estensore

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