Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3136 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3136 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

GEMFRALE

SENTENZA
?.1130 de
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la
Z013
Certe di appello di Roma:
nei confronti di DI CARLO Pasquale:
avverso la sentenza n. 7130/2012 delia Corte di appello di Roma de119 ottobre
2012
sentita la , relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA GENTILI;
sentite le conclusioni del PG Dott, Aldo POLICASTRO il quale ha concluso chiedendo
il rigetto del ricorso;
sentito l’avv. CIOTTI, in sostituzione de.id:avv. CC,P.RTAS i_,UCENTE, per resistente
DI CARLO
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza dei 26 novembre 2012 – in riforma
della sentenza del Tribunale di Roma che, dichiaratane la penale responsabilità per i
reati di cui all’art. 44, comma 1, lettera e), dei OPR n. 380 dei 2001; agli artt, 64,
63, 71 e 72 del medesimo dPR n. 380 del 2001 e agii artt. 6, 13 e 30 deile legge n.
394 1991, nonché per il delitto di cui ail’art. 483 cod. pen. aveva condannate Di
Carlo Pasquale alla pena di giustizia per avere realizzato abusivamente manufatti
edilizi in zona sottoposta a vincoio archeologico e paesaugistico Senza la direzione
di un professionista abilitato e per avere dichiarato falsamente nella domanda di
condono edilizio, presentata in data 10 dicembre 2004, che le apere erano state
ultimate sin dal 2002 disponeva non doversi procedere nei confronti dell’imputato
per essersi i reati a lui ascritti estinti per prescrizione.
Procuratore
Avverso detta sentenza prorYonev
icorso per CaS5 1,?zione
generale presso la Corte di appello di Roma: deducendo quale unico motivo le
inosservanza e la erronea applicaalone delle contestate norme ineriminatricl in
relazione al regime della prescrizione.
in particolare la Procura generale osservava che erroneamente la Corte di
appello aveva fatto decorrere li dies a quo ai fini del calcolo della prescrizione dal 25
gennaio 2005, giorno in cui erano stati accertati i reati contestati ai DO Carlo,
mentre, rilevava la ricorrente Procura, nel caso di realizzazione dì opere edilizie in
zona sottoposta a vincolo, il reato ha natura permanente, cessando la permanenza
non con_ la sola uitimazione delle opere ma allorche il soggetto è privato , della
disponibilità del bene con erovvedirrento autoritativo.
Poiché nel caso in duc-istione non risulta essere stato e.segeito i sequestro delle
predette opere, dovrebbe ritenersi, secondo la prospettazione del ricorrente Ufficio,

Data Udienza: 03/12/2013

che il reato fosse ancora flagrante sino alla pronunzia della sentenza di primo
grado, cioè sino alla data del 28 ottobre 2008; pertanto, al momento della
impugnata decisione, ancora non era maturato il termine prescrizionale dei reati
contestati.
La Procura generale chiedeva, altresì, che la Corte, annullata la sentenza
d’appello, disponesse la trasmissione degli atti al competente PM perché procedesse
anche in relazione al reato di cui all’art. 181, comma 1 bis, del dlgs n.42 del 2004,
non contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Procura generale presso la Corte di appello di Roma ha impugnato la
sentenza con la quale la locale Corte territoriale ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Di Carlo Pasquale per essersi prescritti i reati a lui
contestati, e per i quali era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Roma
dei 28 ottobre 2008, previa riunione degli stessi sotto il vincolo della continuazione,
alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese di giustizia.
Ad avviso della Procura generale il reato contestato al Di Carlo, consistente
nella realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, ha natura
permanente e la permanenza del reato non cessa con l’ultimazione dell’opera ma
solo allorquando il soggetto è privato della disponibilità del bene con provvedimento
autoritativo; poiché nel caso di specie non risultava essere stato emesso alcun
sequestro delle opere abusive, tale da privare il prevenuto delle disponibilità di
esse, secondo l’Ufficio ricorrente il termine prescrizionale dei reati contestati al Di
Carlo aveva iniziato a decorrere non, come ritenuto nella impugnata sentenza, dal
25 gennaio 2005, data risultante dal capo di imputazione contestato al Di Carlo, ma
dal 28 ottobre 2008, data della sentenza di primo grado.
La tesi in diritto sostenuta dalla Procura generale non è condivisibile.
A prescindere dalla circostanza che al Di Carlo era stata contestata non solo la
violazione delle norme in materia di tutela paesaggistica ed edilizia ma anche il
reato di cui all’art. 483 cod. pen., illecito di indubbia natura istantanea commesso in
data 10 dicembre 2004, in relazione al quale gli argomenti svolti dalla ricorrente
Procura non sarebbero spendibili neppure in astratto, osserva questa Corte che,
diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, anche nel caso di illecito
edilizio realizzato in zona sottoposta a vincolo, la natura permanente del reato non
comporta che lo stesso rimanga flagrante sino a che non intervenga un
provvedimento autoritativo che sottragga alla disponibilità dell’autore dell’illecito il
manufatto realizzato, dovendosi, invece, ritenere cessata la permanenza del reato o
con l’esaurimento totale della attività ovvero con la cessazione della condotta per
altro motivo (Corte di cassazione, Sez. III penale, 17 febbraio 2010, n. 16693).
Nel caso che interessa la cessazione della permanenza deve essere ritenuta
ancorata, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello di Roma, alla
contestazione del reato – trattandosi di cosiddetta “contestazione chiusa” – a carico
del Di Carlo ed è da tale data, il 25 gennaio 2005, che debbono essere fatti
decorrere i termini prescrizionali.
Sulla base di tale rilievo emerge la correttezza della impugnata sentenza che ha
affermato l’avvenuta prescrizione dei reati contestati, calcolata ai sensi della
previgente disciplina, quanto a quelli contravvenzionali, al 25 luglio 2009 e, quanto
al delitto di cui all’art. 483 cod. pen., per il quale, come dianzi accennato, vale un
diverso dies a quo, al 10 giugno 2012.
Con riferimento alla richiesta di trasmissione degli atti al pubblico ministro
competente perché proceda relativamente al non contestato reato di cui all’art.
181, comma 1-bis, del dlgs n. 42 del 2004, osserva questa Corte che non vi è luogo

a provvedere, essendo della vicenda già informato il richiedente ufficio di procura
cui, ai sensi dell’art. 70 ord. giud, già compete, ricorrendone le condizioni, la facoltà
di denuncia.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il

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