Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3135 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3135 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
– PETTI ANGELINA, n. 9/09/1961 a Nocera Inferiore

avverso la sentenza della Corte d’Appello di SALERNO in data 11/02/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Cons. Dott. ALDO POLICASTRO, che ha concluso per l’annullamento
con rinvio dell’impugnata sentenza;
udite le conclusioni dell’Avv.

Data Udienza: 03/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. PETTI ANGELINA ha proposto, personalmente, tempestivo ricorso avverso la
sentenza della Corte d’Appello di SALERNO in data 11/02/2013, depositata in
data 4/04/2013, confermativa della sentenza 20/01/2011 emessa dal Tribunale

pena di mesi uno di arresto ed 10.000,00 € di ammenda, concesse le circostanze
attenuanti generiche, per i seguenti reati: a) artt. 44, lett. b), d.P.R. n.
380/2001, 146 e 181, D. Lgs. n. 42/2004 (per aver eseguito, nella qualità di
proprietaria e committente, in assenza del permesso di costruire previsto
dall’art. 10 del d.P.R. citato, opere edili abusive costituite: a) nella realizzazione
di un locale piano terra con muratura in blocchi di lapilcemento e copertura
inclinata, scatolari in ferro e lamiere grecate coibentate, delle dimensioni di m.
7,47 e 3,77 – manufatto di m. 2,47 x 0,90 b), manufatto di m. 1,05 x 2,90); b)
artt. 64/71 d.P.R. n. 380/2001 (perché, in esecuzione di un medesimo disegno
criminoso, realizzava le opere di cui al capo a) in cemento armato, senza la
direzione di un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo nell’ambito delle
rispettive competenze; c) artt. 65/72 d.P.R. n. 380/2001 (per aver eseguito i
lavori indicati al capo a), senza averne fatto denuncia al competente Sportello
unico istituito presso il Comune); d) artt. 93/95 d.P.R. n. 380/2001 (per aver
eseguito i lavori indicati al capo a) in zona sismica senza dare preavviso scritto al
competente Sportello unico istituito presso il Comune, omettendo il contestuale
deposito dei progetti presso quest’ultimo ufficio ed omettendo di attenersi ai
criteri tecnico – descrittivi prescritti per le zone sismiche); fatti accertati in
Nocera Inferiore il 13/08/2009.

2. Ricorre avverso la predetta sentenza l’imputata personalmente, deducendo un
unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per
la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce violazione dell’art. 606, lett. d) ed e), c.p.p. in relazione all’art. 495
c.p.p.; in sintesi si duole la ricorrente del fatto che i motivi a sostegno della
sentenza di condanna della Corte territoriale si fonderebbero sull’erroneo
presupposto che l’imputata, unitamente alla sorella Rosa, alla data del
2/10/2009 si fossero determinate volontariamente rispetto alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi; inoltre, si evidenzia, sarebbe stato rilasciato il
permesso di costruire n. 4320/2013 con cui la PA autorizzava la demolizione e la
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di NOCERA INFERIORE, con cui la medesima imputata è stata condannata alla

ricostruzione di due piccoli fabbricati ad uso agricolo, inizialmente edificati senza
l’ausilio di tecnici abilitati alla progettazione; orbene, mentre la sorella Rosa, per
lo stesso fatto, sarebbe stata prosciolta dal giudice in data 4/3/2013, l’odierna
ricorrente sarebbe stata invece condannata, omettendo la Corte d’appello
qualsiasi valutazione in merito al predetto permesso di costruire, ritenendo

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso dev’essere rigettato perché infondato.

4. Il motivo di ricorso con cui si censura la sentenza impugnata per aver omesso
la Corte d’appello qualsiasi valutazione in merito al predetto permesso di
costruire, ritenendo erroneamente necessario il permesso in sanatoria, non tiene
invero conto della circostanza – emergente dal raffronto documentale tra
l’intervento edilizio assentito e quello eseguito – che la domanda n. 6311 del 7
marzo 2011, cui seguì il rilascio del permesso di costruire n. 4320 del 25 gennaio
2013, riguardava non solo la demolizione e la ricostruzione di due piccoli
fabbricati ad uso agricolo, ma la realizzazione di opere edilizie diverse da quelle
preesistenti. Dalla relazione allegata alla predetta domanda, a firma dell’ing.
Fortunato (1 marzo 2011), risulta, infatti, che quanto realizzato successivamente
alla demolizione dei predetti fabbricati, costituiva organismo edilizio

in toto

diverso, in quanto l’intervento edilizio richiesto con la domanda presentata il 7
marzo 2011 era teso a “realizzare un immobile più sicuro e più razionale, oltre
naturalmente ad ottenere locali più funzionali ed igienici necessari per le
esigenze di coltivazione del fondo agricolo”.
Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha escluso la rilevanza estintiva
all’intervenuta demolizione dei manufatti abusivi, in quanto ove il risultato finale
dell’attività demolitoria-ricostruttiva non coincida, per volumetria

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il manufatto preesistente, come nel caso in esame, l’intervento deve esser
qualificato come “nuova costruzione” e necessita del permesso di costruire (v.,
ex multis: Sez. 3, n. 47046 del 26/10/2007 – dep. 19/12/2007, Soldano, Rv.
238460). E’ già stato, infatti, affermato da questa stessa Sezione che la
demolizione spontanea delle opere abusive, al di fuori della tassativa ipotesi
prevista dall’art. 8-quater della legge 21 giugno 1985, n. 298 (di conversione del
D.L. 23 aprile 1985, n. 146), riferita alle operazioni eseguite entro la data di
entrata in vigore della disposizione normativa (7 luglio 1985), pur non
producendo l’estinzione del reato urbanistico, può essere comunque valutata ai
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erroneamente necessario il permesso in sanatoria.

fini della determinazione della pena, della mancanza di un danno penalmente
rilevante e della buona fede dell’imputato (Sez. 3, n. 10245 del 24/01/2013 dep. 05/03/2013, Gagliano’, Rv. 254430).
Esclusa, pertanto, l’identità del risultato finale dell’attività demolitoriaricostruttiva con i manufatti preesistenti, ai fini del prodursi dell’effetto estintivo
sarebbe stato necessario il rilascio del permesso di costruire in sanatoria in base

presuppone la c.d. doppia conformità, ossia che l’intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello
stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Quello rilasciato alla
ricorrente, invece, è un “ordinario” permesso di costruire (a prescindere dalla
qualificazione contenuta nell’originaria domanda presentata nel marzo del 2011,
rilevando l’oggettiva entità dell’intervento edilizio, difforme da quello
preesistente alla demolizione), cui non è possibile riconnettere l’invocato effetto
estintivo – che peraltro avrebbe avuto rilievo solo per il reato urbanistico sub a),
e non certo per i connessi reati previsti dalla normativa antisismica e in materia
di conglomerato cementizio armato: v.,

ex multis,

Sez. 3, n. 23287 del

22/04/2004 – dep. 19/05/2004, Petito, Rv. 229426; Sez. 3, n. 11511 del
15/02/2002 – dep. 21/03/2002, Menna A., Rv. 221439 -, collegato, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, solo al
rilascio di un permesso di costruire in sanatoria.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013

Il Consi liere est.

Il Presidente

al combinato disposto degli artt. 36 e 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il quale

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