Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3134 del 03/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3134 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA

REGISTRO
GENERALE
N. 29062 del
2013

sul ricorso proposto da SINAGRA Calogero:
avverso la sentenza n. 2002/2013 emessa dalla Corte di
appello di Palermo il 3 maggio 2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Aldo POLICASTRO il quale ha concluso
chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito l’avv. Margareth AMITRANO, in sostituzione dell’avv. Pietro SIRAGUSA, per
il Sinagra.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 3 maggio 2013, confermava
la precedente decisione del Tribunale di Termini Imerese, con la quale, dichiarata
la penale responsabilità di Sinagra Calogero per i reati di cui agli artt. 44, comma
1, lettera b), e 93, 94 e 95 del dPR n. 380 del 2001, accertati in data 5 febbraio
2009 ed affasciati dal vincolo della continuazione, per avere realizzato una
struttura in blocchi di cemento, composta da due vani con copertura pensile, in
assenza del necessario permesso a costruire e senza avere presentato né la
relativa denunzia di inizio della attività edilizia né il relativo progetto e senza avere
ottenuto la prescritta autorizzazione da parte dell’Ufficio tecnico regionale, pur
trattandosi di zona sismica, lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Avverso detta sentenza il Sinagra, tramite il proprio avvocato, ha proposto
ricorso per cassazione articolato su cinque motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In base al primo di essi il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza, in
relazione all’art. 606, comma 1, lettere b), d) ed e), cod. proc. pen., per avere la
Corte di appello dichiarato inammissibile la produzione documentale richiesta dal
ricorrente, costituita da aerofotogrammetria risalente al 30 maggio 2003, in base
alla quale sarebbe risultata la presenza già a tale data dell’immobile in questione;
precisa a tal riguardo il ricorrente che agli atti del giudizio di primo grado non vi è
documentazione aerofotogramnnetrica, ma solo un’immagine satellitare
riproducente i luoghi datata 5 novembre 2006, nella quale è ravvisabile la
presenza nel terreno del ricorrente dell’immobile de quo; se fosse stata acquisita

Data Udienza: 03/12/2013

Col secondo motivo di ricorso si eccepisce, in relazione all’art. 606, comma 1,
lettere b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 157 cod. pen., per non
avere la Corte di appello dichiarato l’avvenuta prescrizione dei reati contestati,
essendo le opere in questione già realizzate alla data del 30 maggio 2003, come
riscontrabile attraverso l’esame della ricordata documentazione
aerofotogrammetrica, e, pertanto, essendo ampiamente decorso il termine
massimo prescrizionale di quattro anni e mezzo previsto per le contravvenzioni
punibili con la pena dell’arresto ai sensi dell’art. 157 cod. pen. nel testo applicabile
ratione temporis.
Peraltro, sempre ai fini della individuazione del dies a quo per il calcolo della
prescrizione la Corte di appello non ha neppure tenuto conto del fatto che il
ricorrente è stato nella materiale impossibilità di realizzare l’opera a lui contestata
nel periodo fra il 4 maggio 2004 ed il 9 settembre 2008 in quanto in tale periodo
era detenuto per altro delitto in espiazione pena, per cui la realizzazione delle
opere va fatta risalire ad epoca anteriore al 2004.
Col terzo motivo di ricorso il Sinagra deduce, in relazione all’art. 606, comma
1, lettera b), cod. proc. pen., il vizio della impugnata sentenza per non avere la
Corte di appello provveduto ad assolverlo, quantomeno con la formula dubitativa,
essendo risultato che le opere edilizie da lui realizzate, trattandosi di mere opere
interne di completamento non necessitavano di specifico titolo abilitativo.
Col quarto motivo di ricorso il Sinagra, impugna la sentenza della Corte di
appello, in relazione all’art. 606, comma 1, lettera e), cond. proc. pen., per non
essergli stata riconosciute le attenuanti generiche, sebbene il suo comportamento
sia processuale che extraprocessuale lo consentisse.
Con l’ultimo motivo di ricorso viene contestata, in relazione all’art. 606,
comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., la mancata applicazione in favore del
condannato il condono di cui alla legge 241 del 2006, sebbene il tempus commissi
delicti, indicato dal Sinagra in epoca anteriore al 30 maggio 2003, rendesse
applicabile detto beneficio.
I motivi di impugnazione sopra sintetizzati sono o inammissibili o
manifestamente infondati.
Riguardo al primo di essi, rileva questa Corte che del tutto correttamente la
Corte di appello ha ritenuto inammissibile la produzione documentale che l’odierno
ricorrente avrebbe voluto depositare nel corso del giudizio di appello, previa
riapertura dell’istruttoria dibattimentale.
Infatti, premesso che la predetta documentazione sarebbe stata, nella
prospettazione dell’attuale ricorrente, funzionale alla retrodatazione della
realizzazione del manufatto abusivo tale da collocare quest’ultima in un’epoca in
relazione alla quale già sarebbe maturata la prescrizione dei reati contestati, si
rileva come, viceversa, la Corte territoriale abbia, con motivazione incensurabile
sotto il profilo della plausibilità logica, riscontrato che il manufatto, al momento
della contestazione dei reati, era di recentissima edificazione ed esso, anzi, ancora
non era stato completato.
Sulla base di tale rilievo la richiesta produzione documentale perde di qualsiasi
decisività e, correttamente, è stata ritenuta inammissibile.

nel giudizio di appello la documentazione richiesta dal Sinagra, entrata nella
disponibilità di questo solo dopo la celebrazione del processo di primo grado,
sarebbe stato possibile datare ad epoca anteriore al 30 maggio 2003 la
realizzazione delle opere e, quindi affermare la già avvenuta prescrizione dei reati
contestati.

Quanto dianzi esposto evidenzia anche la manifesta infondatezza del secondo
motivo di ricorso, in quanto, la perdurante flagranza dei reati contravvenzionali al
momento in cui esso sono stati contestati al Sinagra, consente di affermare la
legittimità della sentenza impugnata nella parte in cui essa esclude che in
relazione ad essi possa essere maturata la prescrizione, ovviamente nessun rilievo
avendo il fatto che il Sinagra, per un certo periodo, non possa avere atteso, in
quanto detenuto, alla costruzione stessa.
Riguardo al terzo motivo, questa Corte ne deve dichiarare la inammissibilità in
quanto esso si risolve in una pretesa modificazione della ricostruzione in fatto
della vicenda operata dalla Corte territoriale in ordine alla materialità stessa delle
opere abusive, evidentemente non consentita nell’attuale sede di legittimità.
Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, doglianza che forma
oggetto del quarto motivo di ricorso, rileva questa il Giudice della legittimità che la
Corte territoriale ha fatto corretto uso della discrezionalità di cui essa gode in
ordine al predetto beneficio, motivando riguardo alla sua negazione in modo
congruo sulla base del grave precedente penale a carico del prevenuto e alla non
modesta entità del manufatto abusivamente realizzato.
Infine, per ciò che attiene la mancata concessione dei benefici di cui alla
legge n. 241 del 2006, a tacer d’altro, diversamente da quanto ritenuto dal
ricorrente, non ricorrono le condizioni temporali che la avrebbero permessa.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, consegue, secondo quanto
previsto dall’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del Sinagra alla rifusione delle
spese processuali ed al pagamento della somma di euro a favore della cassa delle
ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013
Il Consigliere etensore
Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA