Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31311 del 25/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31311 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZAMPELLA DANIELE N. IL 26/06/1986
avverso l’ordinanza n. 1005/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/10/2013
sentita lajelazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
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Uditi dife r Avv.;

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Data Udienza: 25/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2/10/2013, la Corte di appello di Napoli, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza del difensore di Daniele Zampella di
riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze
di condanna, la prima per furto aggravato (di energia elettrica) e 73 d.P.R. 309
del 1990 e la seconda nuovamente per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del
1990.

escluso la continuazione tra il furto di energia elettrica e il delitto di cui all’art. 73
d.P.R. 309 del 1990. Inoltre, i due delitti attinenti agli stupefacenti erano stati
commessi a distanza di nove mesi l’uno dall’altro, dato che non era tanto breve
da indicare l’unicità del disegno criminoso, che non era stato provato, nemmeno
parzialmente.
La Corte riteneva irrilevante la circostanza che i reati erano stati commessi
nell’abitazione dell’imputato nonché l’emissione di ordinanza di custodia
cautelare per entrambi i reati nello stesso periodo.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Daniele Zampella, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione.
La Corte aveva ritenuto l’istante onerato della prova della continuazione;
inoltre, non aveva valorizzato gli indici sintomatici della continuazione: la
medesima natura dei reati, l’arco temporale ristretto, l’identico luogo di spaccio,
il concorso nell’attività illecita della madre, l’arresto in flagranza nell’agosto del
2009 e la successiva emissione di ordinanza di custodia cautelare relativa ai fatti
del 2008, a dimostrazione che l’attività era proseguita ininterrottamente dal
2008 alla data dell’arresto.
Secondo il ricorrente, era chiara la progettazione ab origine di una serie
individuata di attività illecite omogenee già concepite nelle loro caratteristiche
essenziali.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto
del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2

La Corte osservava che il giudice della prima sentenza di condanna aveva

L’ordinanza, certamente corretta sotto il profilo dell’impostazione giuridica,
soffre di carente valutazione del fatto, compito precipuo del giudice di merito.

In effetti, gli elementi evidenziati dal ricorrente impongono un’analisi
dettagliata delle modalità di spaccio descritte nelle due sentenze di condanna,
atteso che potrebbe evincersi, dal luogo di commissione dei reati nonché dal
concorso della madre del condannato, un disegno criminoso precedente
all’episodio dell’aprile del 2008 e che contemplava la realizzazione di una serie di

operativa; disegno realizzato fino all’arresto in flagranza del 6/8/2009.
Il distacco temporale tra il primo periodo, oggetto della sentenza n. 4873 del
19/10/2011, e l’ultimo episodio, oggetto della sentenza n. 143 del 14/1/2011,
effettivamente non è modesto; tuttavia, dovrà essere verificato se ciò consegue
alla cessazione delle indagini nel novembre 2008: in tal caso, infatti, la
mancanza di prova di una ulteriore attività di spaccio nel periodo novembre 2008
– agosto 2009 perderebbe gran parte del suo valore dimostrativo dell’autonomia
dei due episodi.

L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio per nuovo
esame alla Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello
di Napoli.

Così deciso il 25 giugno 2014

DEP SI A A

condotte illecite dello stesso tipo mediante l’utilizzazione della stessa base

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