Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3131 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3131 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania
e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica nel procedimento
nei confronti di :
Amenta Pino, n. a Scicli il 27/09/1953;
Buscema Letizia, n. a Scicli il 20/11/1955;

avverso la sentenza del Gip presso il Tribunale di Modica in data 27/10/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale A. Policastro, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27/10/2012 il G.i.p. del Tribunale di Modica ha assolto,
all’esito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna, Amenta Pino e
Buscema Letizia dal reato di cui all’art. 1161 cod. nav. per avere mantenuto un

Data Udienza: 28/11/2013

immobile ricadente entro la fascia dei trenta metri dal confine del demanio
marittimo perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. Hanno proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Modica nonché il P.G. presso la Corte d’Appello di Catania.
Con il proprio ricorso il P.M. presso il Tribunale lamenta l’erronea applicazione

della motivazione. Contesta che la soppressione, nel comma primo dell’art.1161,
per effetto dell’art.19 del d.lgs. n. 96 del 2005, del riferimento espresso alla
mancata osservanza delle disposizioni, tra le altre, dell’art.55, abbia significato
liceità della realizzazione di opere nella fascia di rispetto senza la prescritta
autorizzazione, avendo anzi inteso il legislatore, nel sostituire a tale inciso il
riferimento alla mancata osservanza dei “vincoli cui è assoggettata la proprietà
privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti”, ampliare
l’ambito applicativo dello stesso art. 1161. Censura inoltre come contraddittoria
ed illogica la motivazione laddove si è affermato che la necessità di ottenere una
autorizzazione per la costruzione nei trenta metri non importerebbe, ex se, un
vincolo pere la proprietà privata.
Anche il P.G. presso la Corte d’Appello di Catania censura, invocando il vizio di
manifesta illogicità e di erronea applicazione della legge penale, l’assunto della
sentenza osservando che il nuovo testo dell’art. 1161 cod. nav., lungi dal
comportare una depenalizzazione della condotta di realizzazione delle opere nella
fascia di rispetto ha, al contrario, esteso la tutela penale dell’interesse pubblico
relativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono fondati.
L’articolo 1161, comma 1, cod. nav., sia nella formulazione previgente alle
modificazioni introdotte dall’art. 19, comma 2, del d.lgs. 09/05/2005 n. 96, sia
nel testo attuale, configurava e configura il reato di occupazione arbitraria di
bene demaniale marittimo finalizzato a impedire la tacita sdemanializzazione
come acquisizione di un potere di fatto su tale bene dal contenuto
corrispondente a un diritto di proprietà o di godimento, potere di fatto che
esclude o comunque significativamente comprime l’uso pubblico del bene stesso
(cfr., tra le altre. Sez.3, n. 42404 del 29/09/2011, Farci, Rv. 251400; Sez. 3, n.
8410 del 12/01/2005, Di Palma, Rv. 230973; Sez.3, n. 11098 del 20/09/2000,
2

degli artt. 55 e 1161 cod. nav. nonché contraddittorietà ed illogicità manifesta

Simeoni, Rv. 217638), come necessariamente derivante dalla costruzione e dalla
fruizione di manufatti collocati al suo interno o nella fascia di rispetto di metri 30
dal confine demaniale.
Invero, la suddetta disposizione, nel testo previgente, così statuiva: “Chiunque
arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle
zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa

714 e 716 è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino ad euro
516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato”. La sopra citata
novella del 2005 ha successivamente sostituito le parole “non osserva le
disposizioni di cui agli artt. 55, 714 e 716” con le parole “non osserva i vincoli cui
è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o
agli aeroporti”. In tal modo il legislatore, lungi dal realizzare, come ritenuto dal
giudice di merito nella sentenza impugnata, una depenalizzazione, ha effettuato
un rafforzamento del presidio penale, ampliando in senso generalizzante il
contenuto della fattispecie, in quanto ha appunto sostituito l’indicazione degli
specifici vincoli “di cui agli artt. 55, 714 e 716” con il riferimento a qualsiasi
vincolo posto a tutela del demanio, tra i quali, logicamente, sono, a maggior
ragione, da includere anche quelli già espressamente stabiliti dalle norme
suddette del Codice della navigazione (esattamente in tal senso, da ultimo, Sez.
3, n. 45930 del 09/10/2013, Spadaro, non massimata; vedi anche, per analoghe
conclusioni, Sez. 3, n. 42346 del 18/09/2013, non massimata).
Erronea pertanto l’interpretazione della norma effettuata dal Tribunale, la
sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Modica per nuovo
esame che tenga conto dei principi sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Modica.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013
Il Con gl

est.

I Presidente

innovazioni non autorizzate ovvero non osserva le disposizioni di cui agli artt. 55,

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