Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 313 del 20/09/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 313 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PETRILLI LEONARDO nato il 23/02/1961 a AGROPOLI

avverso la sentenza del 11/04/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO MURA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
/2

/

Data Udienza: 20/09/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la decisione di
primo grado, che aveva condannato l’imputato per più delitti di furto aggravato. Fatti
compiuti tra Novembre e Dicembre 2012.
1. Ha presentato ricorso l’imputato, che col primo motivo ha lamentato la mancata
risposta alle doglianze d’appello, poiché la sentenza impugnata aveva considerato
valido il riconoscimento informale operato dalla Polizia giudiziaria, tramite le immagini

1.1 Col secondo motivo il ricorrente si è lamentato della violazione di legge in relazione
all’art 81 cpv cp, poiché la Corte aveva respinto la sua richiesta di continuazione con
una precedente condanna per furto, asserendo che la relativa sentenza non era stata
depositata mentre il documento era agli atti.
All’odierna udienza il Pg, dr Mura, ha concluso per l’inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.La critica mossa alla motivazione col primo argomento ha, infatti, proposto una
diversa valutazione dei risultati della fase delle indagini, con particolare riguardo al
riconoscimento dell’imputato operato dalla Polizia giudiziaria, la cui validità non sarebbe
stata spiegata in motivazione.
1.1 Di contro va osservato che la Corte territoriale ha chiaramente esplicitato il
percorso argomentativo in base al quale ha ritenuto provata la responsabilità
dell’imputato, poiché è stato dato atto che l’imputatoera stato riconosciuto in quanto
plurípregiudicato noto agli operanti di PG, tramite la visione delle immagini fornite dal
sistema di videosorveglianza dello sportello bancomat presso il quale aveva usato la
tessera precedentemente rubata; tale dato è stato razionalmente incrociato con quello
dell’orario dei prelievi, accertati tramite gli estratti dei conti bancari delle persone
offese, constatandosene la coincidenza con le fasce orarie nelle quali Petrillo era stato
inquadrato dal sistema di videosorveglianza. La decisione appare, pertanto,
logicamente ineccepibile ed immune dal vizio denunziato in ricorso.
1.2 II secondo motivo inerente la censura circa il mancato riconoscimento del vincolo
della continuazione con una precedente sentenza di condanna per delitto di furto, non
ha tenuto conto dell’inconfutabile risposta fornita dalla Corte, che aveva constatato
che la sentenza sulla cui condanna era stata richiesta l’applicazione di pena in
continuazione non era in atti, né l’appellante ne aveva enunciato i riferimenti con i
motivi di appello, né in sede di conclusioni.

1

del sistema di videosorveglianza,senza spiegare i motivi del ritenuto valore probatorio

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il
ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
duemila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Deciso il 20.9.2017
Il consigliere estensore

Il Presidente

Dr Eduardo de Gregorio

dr Maurizio Fumo

L
Depositato in Cancelleria
Roma, lì

0.9 glitifs

processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

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