Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31299 del 18/04/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31299 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GILARDI MARCELLO N. IL 17/10/1971
avverso la sentenza n. 5036/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
30/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. OS ca”
che ha concluso per fit
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 18/04/2013
Ricorrente GILARDI Marcello
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 30 novembre 2011, la Corte d’appello di Firenze
confermava la sentenza emessa l’ 1 dicembre 2009 dal Tribunale di Prato nei
confronti di
ILARDI
Marcello, riconosciuto responsabile delle
strada, per aver guidato, in Prato il 24 aprile 2008, l’autovettura Opel Astra tg.
CW469PS, in stato dl ebbrezza alcoolica,con etilemia accertata dal pronto
soccorso del locale ospedale, in 1,73 gr./I. ed in stato di alterazione psico fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti tipo oppiacei. Per l’effetto,
l’imputato era stato condannato alla pena di mesi QUATTRO di arresto ed euro
2.000,00 di ammenda, ritenuti i reati unificati sotto il vincolo della continuazione,
con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per UN anno.
Ricorre per cassazione il prevenuto, per tramite del difensore deducendo, ma
unico motivo, per vizi di violazione di legge e di difetto e di illogicità della
motivazione, così riassunti. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello si sarebbe
limitata a confermare la sentenza di primo grado senza esaminare lo specifico
motivo di gravame relativo al difetto di prova del fatto che il veicolo, sul quale
si trovava l’Imputato, fosse effettivamente in movimento al momento del
controllo della P.G. ; circostanza affermata dal verbalizzante, ma negata dallo
stesso prevenuto, impossibilitato a guidare l’automobile in quanto sotto l’effetto
di sostanze psicotrope. Neppure, a dire del ricorrente, vi sarebbe la prova che
l’imputato si fosse posto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, non
essendo a tanto sufficienti le ammissioni dell’imputato di aver fatto uso delle
stesse.
Conclude per l’annullamento della impugnata sentenza con ogni conseguente
statuizione.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato e perché enuncia
motivi improponibili in sede di legittimità.
Invero le censure dedotte dal difensore a contestazione dell’affermazione di
penale responsabilità attengono ad una non consentita [ri]valutazione In fatto
delle risultanze e dell’apprezzamento del materiale probatorio posto da entrambi
i giudici di merito alla base del raggiunto convincimento in ordine al dato
fattuale che l’Imputato, all’atto del controllo eseguito dalla P.G., si trovasse
1
contravvenzioni di cui agli artt. 186, comma 2° lett. c) e 187, comma 1° cod.
effettivamente alla guida dell’autovettura, In violazione degli artt. 186, lett. c) e
187 cod., strada. Ed infatti, con motivazione perspicua congrua ed ineccepibile,
la Corte d’appello ha in particolare dato atto che l’agente di P.G. intervenuto sul
posto aveva riferito di aver veduto che la vettura, al cui posto di guida si
trovava l’imputato, ” era in marcia, anche se si muoveva lentamente e che, allo
stesso tempo il conducente aveva una vivace discussione con una persona sulla
strada ” ,
attraverso il finestrino aperto. Hanno altresì opportunamente
all’insegnamento di questa Corte ( Sez. 4 n.37631 del 2007 ), la penale
responsabilità dell’imputato non sarebbe stata in ogni caso esclusa anche in
caso di momentanea ” fermata ” (e quindi se la vettura fosse stata ferma od in
leggero o significativo movimento, all’atto del controllo ) giacchè anche la
fermata costituisce una fase della circolazione ( a differenza della sosta ), non
foss’altro per avere il conducente, in stato di ebbrezza o di alterazione ex art.187
cod. strada, fino a quel momento circolato per raggiungere una siffatta
posizione.
Non appare superfluo ricordare in proposito che, come affermato dalla Suprema
Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., N.6402/97, imp. Dessimone ed altri,
rv. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, rv. 214793), esule dai poteri della
Corte di Cessazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a
sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa – e per il ricorrente più adeguata – valutazione
delle risultanze processuali. Ed ancora deve osservarsi che, come statuito da
questa stessa Sezione 4 con la sentenza n. 11522 del 2004,quale espressione di
un pregresso orientamento giurisprudenziale in seguito consolidatosi nel tempo (
cfr. Sez. 5 n. 18092 del 2006; Sez. 6 n. 26149 del 2009 ), in sede di controllo
della motivazione, ” la Corte di Cassazione non deve (nè può) stabilire se la
decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una “plausibile
opinabilità di apprezzamento”.
Pertanto, in esito ad un siffatto controllo dell’apparato argomentativo della
sentenza Impugnata ( di conferma in punto all’affermazione della penale
responsabilità dell’imputato, della sentenza di primo grado ), va esclusa ogni
censura di illogicità o di contraddittorietà o di carenza motivazionale anche in
ordine all’asserito difetto di prova del fatto – concreto ed attuale – della guida in
stato di ebbrezza alcoolica e sotto l’effetto di stupefacenti. L’integrazione
oggettiva ed in concreto di entrambe le contravvenzioni ( ed in particolare la
sussistenza dello stato di alterazione psicofisica in cui l’imputato si trovava
2
sottolineato in punto di diritto i Giudici d’appello che, in conformità
mentre fu colto alla guida dell’autovettura ) discendeva pacificamente dalle
stesse ammissioni di costui, puntualmente richiamate dalla Corte d’appello che
ha evidenziato come Il prevenuto abbia dichiarato di ” aver appena assunto in
macchina una fiala di stupefacente e di aver bevuto whisky, offertogli da un
tossicodipendente ” .
L’accusa aveva trovato poi incontestabile conforto negli
esiti degli accertamenti effettuati al pronto soccorso dai quali era emerso un
tasso di etilemia pari a 1,73 gr./I. e la positività agli oppiacei.
pagamento delle spese processuali nonché ( trattandosi di causa di
Inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente:cfr.
Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ) al versamento, a
favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in euro 1.000, 00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 18 aprile 2013.
Alla declaratorla di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al