Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31293 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31293 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAVONE ALFIO N. IL 23/10/1978
avverso l’ordinanza n. 197/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 1—Nia3.),
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GP,42, t

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 30/05/2014

RITENUTO IN FATTO
Pavone Alfio proponeva incidente di esecuzione con il quale chiedeva di
escludere la circostanza aggravante prevista dall’art.7 legge n.203 del 1991
contenuta nell’ordine di esecuzione emesso a suo carico dal Procuratore generale
presso la Corte di appello di Catania in data 6.5.2011.
Con ordinanza del 16.7.2013 la Corte di appello di Catania , in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta sul rilievo che la circostanza
aggravante in oggetto era stata ritualmente contestata e ritenuta “segnatamente

contravvenzionale prevista dall’art.678 cod.pen. dal Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Catania con la sentenza 10.4.2008, non riformata
sul punto dalla sentenza della Corte di appello del 23.4.2009, irrevocabile.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione deducendo:
l’aggravante in oggetto è applicabile ai delitti e non alle contravvenzioni e
pertanto la motivazione sul punto è illegittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi.
La citata sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Catania, che ha riqualificato il delitto previsto dall’art.2 della legge n.895 del
1967 contestato al capo P ( detenzione e cessione di materie esplodenti di vario
genere) quale ipotesi contravvenzionale prevista dall’art.678 cod.pen., ha
modificato l’intera intitolazione giuridica del reato, comprensiva degli elementi
normativi circostanziali, con implicita esclusione della circostanza aggravante
speciale prevista dall’art.7 della legge 12 luglio 1991 n.203 riferibile ai soli
delitti.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte
di appello di Catania perché proceda a nuovo deliberazione, considerando che
l’intervenuta riqualificazione del reato di cui al capo P) nell’ipotesi
contravvenzionale prevista dall’art.678 cod.pen. ha comportato l’implicita
esclusione della aggravante prevista dall’art.7 legge 12 luglio 1991 n.203 in
relazione alle sole fattispecie delittuose, ed affinché esamini se l’aggravante in
oggetto sussista o non sussista in relazione alle altre ipotesi di reato per cui è
intervenuta condanna irrevocabile, atteso che nell’ordine di esecuzione
impugnato la circostanza aggravante in oggetto è riferita al reato previsto
dall’art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309.

P.Q.M.

1

in relazione al capo P) dell’imputazione”, riqualificato nell’ipotesi

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di
appello di Catania.

Così deciso il 30.5.2014.

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