Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3129 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3129 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

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23 GEN 7014

SENTENZA
sul ricorso proposto da
ANDONOV Marco, nato a Radovis (Macedonia) il 25/9/1967
avverso la sentenza del 15/6/2012 del Tribunale di Treviso, che, a seguito di
opposizione a decreto penale di condanna, lo ha condannato alla pena di
22.000,00 euro di ammenda in relazione al reato previsto dagli artt.29, comma
1, e 18, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e dagli
artt.1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n.1369, commesso dal mese di settembre
2007 al mese di giugno 2008;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;

Data Udienza: 28/11/2013

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza senza rinvio per
prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15/6/2012 del Tribunale di Treviso emessa a seguito di
opposizione a decreto penale di condanna, il sig. Andonov è stato condannato
alla pena di 22.000,00 euro di ammenda in relazione al reato previsto dagli
artt.29, comma 1, e 18, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,

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n.276, e dagli artt.1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n.1369, commesso dal
mese di settembre 2007 al mese di giugno 2008.
2. Avverso tale decisione il sig. Andonov propone ricorso in sintesi
lamentando:
vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. ed errata
applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere il Tribunale
omesso di concedere al ricorrente la richiesta sospensione condizionale della
pena ex art.163 cod. pen., e ciò nonostante l’incensuratezza del ricorrente e
nonostante i positivi giudizi espressi quanto al comportamento processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
2. Premesso che il beneficio ex art.163 cod. proc. pen. può essere concesso
dal giudice di appello anche senza esserne sollecitato (art.597, comma 5, cod.
proc. pen.), nel caso in esame la richiesta di concessione del beneficio era stata
richiesta dal sig. Andonov e dalla sua difesa sia in sede di atto di impugnazione
sia in sede di conclusioni dibattimentali all’udienza del 15/5/2012.
3. Palese, dunque, il vizio in cui sono incorsi i giudici di appello omettendo di
pronunciare sul punto e omettendo di fornire specifica motivazione in ordine a
uno dei profili di cui erano stati investiti tramite l’atto di impugnazione.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata
deve essere annullata, limitatamente all’omessa pronuncia in ordine al beneficio
ex art.163 cod. proc. pen., con rinvio al giudice di merito ai sensi dell’art.623
cod. proc. pen. affinché questi provveda a un nuovo esame tenendo conto dei
principi fissati con la presente decisione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Treviso.
Così deciso il 28/11/2013

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