Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3128 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3128 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
BORYSYUK Iryna, nata a Rivc (Ucraina) il 13/2/1980
avverso la sentenza del 11/7/2012 della Corte di appello di Napoli, che ha
confermato la sentenza di condanna alla pena di 2.000,00 euro di multa emessa
in data 5/5/2008 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a seguito della
detenzione illegale di tabacchi lavorati esteri punita ex artt.282, lett.f), e 341 del
d.P.R. 23 gennaio 1973, n.43, fatto accertato il 18/11/2005;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza senza rinvio per
prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 11/7/2012 la Corte di appello di Napoli ha confermato la
sentenza di condanna alla pena di 2.000,00 euro di multa emessa in data
5/5/2008 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti dell’odierna
ricorrente a seguito della detenzione illegale di tabacchi lavorati esteri punita ex
artt.282, lett.f), e 341 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n.43, fatto accertato il
18/11/2005.

Data Udienza: 28/11/2013

2. Avverso tale decisione la sig.ra Borysyuk propone ricorso in sintesi
lamentando:
errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere la Corte
di appello omesso di rilevare la nullità derivante dall’omessa citazione
dell’imputata in relazione all’udienza dibattimentale dell’11/7/2012, data a cui il
giudizio era stato rinviato a seguito dell’omessa notificazione della citazione
come eccepita dalla difesa e quindi rilevata dai medesimi giudici all’udienza del
30/5/2012, udienza in cui il Difensore depositava l’elezione di domicilio della

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento. L’esame degli atti, che questa Corte deve
operare alla luce della censura processuale mossa dalla ricorrente, consente di
rilevare che effettivamente in sede di udienza del 30/5/2012 venne depositata
una dichiarazione di nomina del difensore con elezione di domicilio e che di
quest’ultima non si tenne conto in sede di citazione dell’imputata per la
successiva udienza.
2. Posto che la citazione non raggiunse personalmente la destinataria e che
il vizio non può dirsi sanato, si versa in ipotesi di violazione di legge che
comporta l’annullamento della decisione.
3. Rileva, infine, la Corte che l’annullamento deve essere disposto senza
rinvio ex art.620 cod. proc. pen. in quanto, in assenza di periodi di sospensione
in sede di merito, il reato risulta estinto per intervenuta prescrizione nelle more
del presente giudizio, prescrizione intervenuta nello scorso mese di maggio.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso il 28/11/2013

propria assistita.

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