Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31271 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31271 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SARACINO PASQUALE N. IL 24/11/1974
avverso la sentenza n. 95/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
03/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ( 7 I\ g KA E (-q i-A R ‘no i rik
che ha concluso per k’ ‘ e
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 01/07/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 3.05.2013 la Corte d’Appello di Bari ha
confermato la sentenza in data 23.09.2005 con cui il Tribunale di Foggia,
Sezione distaccata di Cerignola, all’esito di giudizio abbreviato, aveva
condannato l’imputato Saracino Pasquale alla pena di mesi 10 di reclusione (oltre
statuizioni accessorie) per il reato continuato di cui all’art. 9 comma 2 legge n.
1423 del 1956, commesso in Cerignola dal 29 luglio al 17 settembre 2005
mediante reiterate violazioni (oltre una decina di volte) degli obblighi di
permanenza nell’abitazione e di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza

imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con
obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
2. Ricorre per cassazione Saracino Pasquale, a mezzo del difensore, deducendo
come primo motivo di censura mancanza o manifesta illogicità della motivazione
della sentenza impugnata, che si era limitata a confermare la decisione di prime
cure senza confrontarsi coi motivi d’appello, con particolare riguardo al diniego
delle attenuanti generiche nonostante la risalenza dei precedenti penali
dell’imputato; come seconda ragione di doglianza, il ricorrente deduce
l’estinzione del reato per intervenuto decorso del termine massimo di
prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Va premesso che, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata,
nella fattispecie deve trovare applicazione, ai sensi della norma transitoria di cui
all’art. 10 comma 3 legge n. 251 del 2005, il termine (ordinario) di prescrizione
di 10 anni (aumentabile a 15 per effetto degli atti interruttivi) risultante dal
combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod. pen. nel testo vigente all’epoca di
commissione del fatto, in quanto il processo era già pendente in grado d’appello
al momento della sopravvenienza normativa di cui alla legge (n. 251 del 2005)
che ha novellato la disciplina della prescrizione, essendo stata pronunciata la
sentenza di condanna di primo grado (che determina la pendenza ostativa
all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli: Sez. Un. N. 47008 del
29/10/2009, Rv. 244810) il 23.09.2005, prima dell’entrata in vigore della
novella.
3. Le doglianze del ricorrente sono peraltro del tutto generiche, così da non
superare la soglia dell’ammissibilità, limitandosi a una apodittica contestazione
della decisione di secondo grado, che non si confronta con le motivazioni della
sentenza impugnata e non esplicita le ragioni di censura avverso il diniego della
concessione delle attenuanti generiche se non attraverso un vago richiamo alla
risalenza temporale dei precedenti penali del Saracino, integrante una mera
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argomentazione di merito inidonea a scalfire la congruità delle ragioni, fondate
sulla reiterata pluralità delle violazioni degli obblighi della misura di prevenzione,
valorizzate dai giudici di merito (e in particolare dalla sentenza di prime cure,
integralmente richiamata e condivisa sul punto dalla sentenza d’appello) al fine
di rigettare il gravame dell’imputato.
5. Dall’inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 1.000 euro.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 1° luglio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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