Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31269 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31269 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
GHARBI MANSOUR N. IL 22/02/1968
avverso la sentenza n. 81/2012 GIUDICE DI PACE di PADOVA, del
13/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
RAtto
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
j

r

a,n,ina)

Udito, per la pa civile, l’Avv
Uditi di sor Avv.

QA-te

zA,G;

Data Udienza: 01/07/2014

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 13.2.2012 il Giudice di pace di Padova condannava
alla pena della multa, sostituita con l’espulsione dal territorio dello Stato, Gharbi
Mansour in relazione al reato di cui all’art. 14, comma 5 -ter d.lgs. n. 268 del
1998, accertato il 4.4.2009.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di

condanna trattandosi di fatto anteriore al d.l. n.89 del 2011 ed essendo
intervenuta

abolitio criminis

della disposizione per incompatibilità con le

disposizioni della direttiva 2008/115/CE.

3. Come è noto, hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico
interno gli articoli 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
16 dicembre 2008, 2008/115/CE, ed, inoltre, è sopravvenuta la decisione della
Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel
procedimento C-61/11 PPU, che ha statuito nel senso che le succitate
disposizioni sovraordinate non consentono la “normativa di uno Stato membro
L] che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese
terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di
un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato,
permane in detto territorio senza giustificato motivo”; con la conseguenza che ai
giudici penali degli Stati della Unione spetta “disapplicare ogni disposizione del
decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115”,
tenendo anche “debito conto del principio della applicazione della retroattiva
della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli
Stati membri”.
La decisione della Corte di Giustizia, interpretando in maniera autoritativa il
diritto dell’Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive
giurisdizioni, incide sul sistema normativo impedendo la configurabilità del reato.
L’effetto è paragonabile a quello della legge sopravvenuta (cfr. C. Cost. nn. 255
del 1999, 63 del 2003, 125 del 2004 e 241 del 2005, secondo cui «i principi
enunciati nella decisione dalla Corte di giustizia si inseriscono direttamente
nell’ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, condizionando e
determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere
applicata anche da parte del giudice nazionale») con portata abolitrice della
norma incriminatrice.
Conseguentemente, a norma dell’art. 2 comma secondo, cod. pen. e degli
artt. 129 e 609 comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impug ata deve essere
2

appello di Venezia denunciando violazione di legge in relazione alla decisione di

annullata senza rinvio in relazione al reato previsto dall’art. 14, comma 5 ter

T.U. imm. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.

Così deciso, il 1° luglio 2014.

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