Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3126 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3126 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
SCRIGNI Paolo, nato a Trieste il 5/10/1952
avverso la sentenza del 13/6/2012 della Corte di appello di Trieste che, in
parziale riforma della sentenza del 21/6/2010 del Tribunale di Pordenone, ha
ritenuto la continuazione coi fatti o gg etto della sentenza del Tribunale di
Pordenone del 24/1/2011 (irrevocabile il 12/4/2011) e ha determinato in un
mese e due g iorni di reclusione e 400,00 euro di multa la pena da portare in
aumento per il reato ex art.2 della d.l. 12 settembre 1983, n.463 convertito in I.
11 novembre 1983, n.638 e successive modifiche, relativo alle mensilità di
ag osto e dicembre 2006 e g ennaio- g iu g no 2007 ;
visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso ;
udita la relazione svolta dal consi g liere Lui g i Marini ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore g enerale, Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13/6/2012 la Corte di appello di Trieste, in parziale
riforma della sentenza del 21/6/2010 del Tribunale di Pordenone, ha ritenuto la
continuazione coi fatti o gg etto della sentenza del Tribunale di Pordenone del
24/1/2011 (irrevocabile il 12 /4/ 2011) e ha determinato in un mese e due giorni

Data Udienza: 28/11/2013

di reclusione e 400,00 euro di multa la pena da portare in aumento per il reato
ex art.2 della d.l. 12 settembre 1983, n.463 convertito in I. 11 novembre 1983,
n.638 e successive modifiche, relativo alle mensilità di agosto e dicembre 2006 e
gennaio-giugno 2007.
2. Avverso tale decisione il sig.Scrigni propone ricorso in sintesi lamentando
l’omessa conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e l’omessa
motivazione sul punto; si tratta di vizio tanto più evidente in quanto la Corte di
appello ha riconosciuto l’unicità del disegno criminoso tra i fatti oggetto del
presente procedimento e quelli oggetto di altra sentenza del Tribunale di

Pordenone che aveva disposto la conversione della pena detentiva.
Il ricorso, inizialmente assegnato alla Sezione Settima Penale è stato
restituito dal Collegio alla competenza di questa Sezione con ordinanza del
5/4/2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento, al di là della sintetica
indicazione delle conclusioni riportate nell’intestazione della sentenza impugnata.
2. Se è vero, infatti, che i motivi di appello non contenevano una espressa
richiesta di conversione della pena detentiva, ma solo il riconoscimento della
continuazione fra i reati giudicati e quelli oggetto di precedente condanna, è pur
vero che la sentenza impugnata dopo avere riconosciuto l’unità del disegno
criminoso delibera di fissare la pena di un mese e due giorni di reclusione e 400
euro di multa quale aumento da portarsi sulla precedente sentenza del Tribunale
di Pordenone del 24/1/2011 (irrevocabile il 12/4/2011).
3. Ebbene, una volta rilevato che la citata sentenza del Tribunale di
Pordenone aveva provveduto a convertire la pena delle detenzione in quella della
multa, così giungendo a irrogare la complessiva pena di 810,00 euro di multa, la
decisione della Corte di appello di non provvedere alla sostituzione della pena
detentiva risulta contraddittoria e non è sostenuta da alcuna specifica
motivazione.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata
deve essere annullata con rinvio al giudice di merito affinché questi, tenendo
conto dei principi fissati con la presente decisione, provveda a un nuovo esame
sul punto oggetto di censura.
P.Q.M.

2

i,

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello
di Trieste.

Così deciso il 28/11/2013

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