Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31257 del 14/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 31257 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 14/07/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUZMAN JOSE ANTONIO N. IL 19/07/1964
avverso la sentenza n. 4287/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
31/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 4 R
Ak.c-C21—)

i

Udito, per la parte civile, l’Avvl
Udit i difensor Avv.

A

Ritenuto in fatto

GUZMAN Jose Antonio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, laddove questa,
relativamente alla sua posizione, nel confermare il giudizio di responsabilità, ha accolto
l’appello del PM e rideterminato la pena, escludendo il giudizio di equivalenza tra
l’aggravante della transnazionalità e le attenuanti generiche, disposto invece in primo
grado, in ossequio al disposto dell’articolo 4, comma 2, della legge 16 marzo 2006 n.

Con il ricorso ci si duole della determinazione assunta, limitatamente alla suddetta
rideterminazione del giudizio di comparazione.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza

ha fatto corretta applicazione della disciplina normativa in tema di

circostanza aggravante della trans—tazionalità, mentre è certamente incensurabile
laddove ha poi proceduto alla concreta rideterminazione della pena, alla luce anche delle
ulteriori circostanze apprezzate come sussistenti.

Indubbiamente corretto è l’assunto da cui si è mosso sostanzialmente il giudicante,
considerando esattamente l’aggravante della transnazionalità come aggravante
“rinforzata”, nel senso che, laddove ritenuta esistente, rispetto ad essa le circostanze
attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 c.p., “non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetta a questa”, con la conseguenza che “le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente
alla predetta aggravante” [cfr. il citato articolo 4, comma 2, che richiama il comma 2
dell’articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991].

Ciò premesso, il successivo computo della pena non può qui essere censurato, a fronte di
decisione giuridicamente corretta, giacchè, come è noto, il giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti è rimesso al potere discrezionale del giudice di
merito, il cui esercizio deve essere certamente motivato, ma nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l’adeguamento della pena
concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il
giudice di appello il quale – pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive
dell’appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli
2

146.

o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è
sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo
implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione
(Sezione IV, 27 giugno 2013, Elia).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento

favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 luglio 2015

Il Presidente

delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in

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