Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31256 del 14/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 31256 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARTONE ANGELO N. IL 21/08/1978
avverso la sentenza n. 17323/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Ge erale in persona del Dott.
che ha concluso per i
Aiti h
Ò

Udito, per la parte civile, 1’Avv, /
,7
Udit i difensor Avv. ›/

Data Udienza: 14/07/2015

Ritenuto in fatto

La Corte di Appello di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato quella di
primo grado che ha ritenuto MARTONE Angelo responsabile della contravvenzione di cui
all’art. 186, comma 7, del codice della strada e lo ha condannato alla pena ivi indicata

Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando due motivi.

Con il primo reitera l’eccezione di nullità del giudizio di primo grado per violazione dell’art.
552, comma 3, c.p.p. per mancato rispetto dei termini a comparire( notifica effettuata in
data 16.1.2013 per l’udienza del 15.2.2013). La Corte di appello rigettava l’eccezione
sostenendo trattarsi di nullità a regime intermedio deducibile ex art. 182, comma 2, c.p.
dalla parte interessata, a pena di decadenza, prima dell’apertura del dibattimento e che
tale eccezione non era stata avanzata dall’imputato contumace né dal difensore di ufficio
e, pertanto, la suddetta nullità doveva ritenersi sanata.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6 comma 3 lettera b) della CEDU ed eccepisce
l’illegittimità costituzionale dell’art. 182, comma 2, c.p.p. per contrasto con l’art. 117
Cost. e con il citato articolo 6 CEDU nella parte in cui non prevede che l’imputato
contumace possa eccepire la nullità entro i termini previsti dagli artt. 180 e 181 c.p.p.
Con il secondo motivo deduce la nullità del giudizio per violazione delle disposizioni
concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato a causa della
nomina di difensore diverso da quello d’ufficio iscritto nell’elenco predisposto dal Consiglio
dell’ordine Forense.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

Come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare l’inosservanza del termine di
comparizione dell’imputato costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita
nei termini di cui all’art. 181 c.p.p. e non una nullità assoluta, configurabile solo in caso di
omessa citazione dello stesso.
Non sussiste alcun profilo di incostituzionalità ovvero di violazione dei principi della CEDU
in ragione della difesa tecnica comunque garantita all’imputato dal difensore di ufficio, il
cui ruolo è all’evidenza equiparato a quello del difensore di fiducia.

1

fatto del 25.7.2010).

Il secondo motivo è parimenti inaccoglibile in quanto non è in discussione l’iscrizione
nell’albo degli avvocati del difensore che ha assistito l’imputato ( il quale, quindi, non ha
subito alcun pregiudizio nel proprio diritto di difesa), ma si evoca impropriamente la
disciplina afferente la nomina del difensore d’ufficio, mentre qui in tutta evidenza si verte
in tema di applicazione della disciplina di cui all’art. 97, comma 4, c.p.p, relativamente
alla quale l’unica condizione per la ritualità della nomina è quella che il difensore risulti

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 14 luglio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

iscritto nell’albo degli avvocati.

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