Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31254 del 03/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 31254 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIANNOTTA EDOARDO N. IL 06/02/1986
avverso la sentenza n. 103/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 12/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5
che ha concluso per

Udito, per l arte civile,
Udit i ifensor Av

Data Udienza: 03/07/2015

■■■•

Con sentenza del 12/02/2015 la Corte di appello di
Lecce-sezione distaccata di Taranto- confermava la
sentenza emessa in data 7.10.2013 dal Tribunale di
Taranto che aveva dichiarato Giannotta Edoardo
colpevole del reato di cui all’art.624 bis c.p. e lo
aveva condannato alla pena di anni uno e mesi due di
reclusione ed euro 500 di multa, oltre al pagamento
delle spese processuali.
Avverso tale sentenza Giannotta Edoardo, a mezzo dei
suoi difensori, proponeva due ricorsi per cassazione
per ottenerne l’annullamento. Nel ricorso proposto
dall’avv.Cosimo Romano la sentenza impugnata veniva
censurata per il seguente motivo:
c.p.p.
per
dell’art.606
lett.c)
1) violazione
inosservanza delle norme processuali stabilite a
pena di nullità in relazione agli articoli 178
lett.c) c.p.p., 181 e 601 comma 5 c.p.p.. La difesa
eccepiva la nullità del decreto di citazione a
giudizio in grado di appello e della sentenza
impugnata per omesso avviso all’unico difensore di
fiducia. L’avviso di deposito ed estratto
contumaciale della sentenza emessa dal Tribunale di
Taranto in data 7.10.2013 veniva infatti notificato
al Giannotta in data 12.12.2013. L’imputato
peraltro aveva nominato suo difensore di fiducia
l’avv. Cosimo Romano con espressa revoca del
precedente difensore e tale nuova nomina veniva
depositata in data 13.12.2013. L’avv.Romano, che
era rimasto unico difensore, a causa dell’omessa
notifica non partecipava all’udienza fissata e
neppure l’imputato. Alla stessa invece partecipava
il precedente difensore, poi revocato, avv. Leuzzi.
Quindi il difensore presente all’udienza in grado
di appello avrebbe dovuto essere qualificato ai
sensi dell’art.94, comma IV c.p.p..
Nel ricorso proposto dall’avv. Biagio Leuzzi la
sentenza impugnata veniva censurata per il seguente
motivo:
1)violazione di legge e difetto di motivazione in
punto di responsabilità dal momento che
dall’istruttoria dibattimentale non era emersa
prova certa in grado di fugare ogni ragionevolé
dubbio, in violazione dell’art.533 c.p.p., nonché
in tema di
in relazione all’art.192 c.p.p.
Il giudice di merito
valutazione della prova.
infatti avrebbe ritenuto la sussistenza della
responsabilità dell’imputato soltanto sulla base
delle affermazioni della persona offesa, deceduta
prima di potere testimoniare in dibattimento, sulla

Ritenuto in fatto

quale ci sarebbero dubbi a proposito della, sua
attendibilità.

I proposti ricorsi sono infondati.
Per quanto attiene a quello proposto dall’avv.Cosimo
Romano, si osserva che la difesa rileva che l’avviso
di deposito ed estratto contumaciale della sentenza
emessa dal Tribunale di Taranto in data 7.10.2013
veniva notificato al Giannotta in data 12.12.2013, ma
che l’imputato aveva nominato suo difensore di
fiducia l’avv. Cosimo Romano con espressa revoca del
precedente difensore e tale nuova nomina veniva
depositata in data 13.12.2013. Quindi l’avv.Romano,
sarebbe rimasto unico difensore ma, a causa
dell’omessa notifica del decreto di citazione a
giudizio
in
non
aveva
partecipato
appello,
all’udienza fissata e neppure l’imputato. Alla stessa
invece partecipava il precedente difensore, poi
revocato, avv. Leuzzi. Quindi il difensore pre s ente
all’udienza in grado di appello avrebbe dovuto essere
qualificato ai sensi dell’art.94, comma IV c.p.p..
Tanto premesso si osserva che, a prescindere dal
fatto che non è stata allegata al ricorso, né risulta
presente in atti, la nomina dell’avv. Cosimo Romano
con revoca del precedente difensore, si osserva che
l’avv.Leuzzi ha proposto appello nell’ottobre 2013 e
l’avv.Romano ha proposto altro atto di appello il
successivo 17.12.2013.
Il decreto di citazione a giudizio in appello è itato
notificato solo all’imputato Giannotta Edoardo e
all’avv.Leuzzi.
Quest’ultimo era presente all’udienza in grado di
appello a mezzo di sostituto da lui regolarmente
nominato.
Quindi all’udienza in grado di appello l’avv.Leuzzi,
a mezzo del suo sostituto, avrebbe dovuto eccepire in
udienza la mancata notifica del decreto di citazione
a giudizio in appello all’avv.Romano, eccezione che,
invece, come risulta dal verbale di udienza, non è
stata proposta. Trattandosi di nullità a regime
intermedio la stessa è stata quindi sanata.
Infondato è poi il ricorso proposto dall’avv. Leuzzi.
In punto di responsabilità infatti la motivazione
della sentenza impugnata è assolutamente logica e
congrua.
I giudici della Corte di appello di Lecce-sezione
distaccata di Taranto- hanno invero evidenziato che
la responsabilità del Giannotta era stata ritenuta
non soltanto sulla base delle dichiarazioni della
persona offesa Aversa Maria Rosaria, poi deceduta,

Considerato in diritto

PQM
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 3.07.2015

dichiarazioni peraltro caratterizzate da una grande
ricchezza di particolari e indicative di sicura
affidabilità della stessa, ma anche sulla base della
individuazione fotografica dell’imputato che fu
eseguita non solo dalla predetta Aversa, ma anche
dalla sorella Aversa Pasqualina, che era stata
presente ai fatti.
il
I ricorsi devono essere pertanto rigettati
ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuali.

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