Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31253 del 26/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31253 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUCCHESI ROMINA N. IL 01/08/1981
avverso la sentenza n. 4944/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Rovh~
che ha concluso per e ( ìn,A,,,wtm; ( t , ere- Q,C-k
c21,d2

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

0

Data Udienza: 26/02/2014

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza deliberata in data 28 novembre 2012, la Corte di Appello di
Milano, confermava integralmente quella di primo grado emessa dal Tribunale di
Pavia che aveva condannato Lucchesi Romina, imputata del reato di cui alla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1, alla pena di mesi due di
arresto.
1.1. Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata,

con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (Vidigulfo) disposta dal
Tribunale, non esibendo, in occasione di un controllo eseguito presso la sua
abitazione il 22 marzo 2009, la carta di permanenza che aveva l’obbligo di
mostrare a ogni richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza; carta di
permanenza, che in un primo momento, riferiva dì non trovare, salvo poi
dichiarare di averla lasciata in macchina ed infine di averla lasciata in una borsa
che gli era stata rubata, durante la sua permanenza in Ospedale, luogo in cui la
borsa veniva poi effettivamente rinvenuta, il giorno successivo, senza per altro
che dalla stessa fosse stato sottratto alcunché, così dimostrando di avere
colpevolmente perduto il possesso di tale documento.
2. Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avvocato
Carlo Corbucci, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Lucchesi Romina
chiedendone l’annullamento. Nel ricorso si deduce, sotto il profilo dell’erronea
applicazione della legge penale, che il mancato possesso della carta di
permanenza non integra la fattispecie contestata, così come riconosciuto anche
da questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 10714 del 07/01/2010 – dep.
19/03/2010, Mastrangelo, Rv. 246513); sotto il profilo del vizio di motivazione,
che la Corte territoriale aveva erroneamente ravvisato nella condotta
dell’imputata dei profili di colpa, e non aveva fornito alcuna risposta alla
deduzioni difensive sviluppate sul punto nell’atto di gravame in merito
all’insussistenza dell’elemento soggettivo, precisando che non avendo l’imputata
denunciato lo smarrimento o il furto della carta di permanenza, sebbene a ciò
espressamente “invitata” dalla polizia giudiziaria, da ciò doveva desumersi che il
documento di cui trattasi era stato poi ritrovato.

Considerato in diritto

1. Preliminarmente va osservato che risultando la Lucchesi sottoposta alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di
soggiorno, il fatto contestato alla ricorrente va più correttamente qualificato
come violazione dell’art. 9 comma 2 legge n. 1423/1956, conformemente a

Lucchesi Romina aveva violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione

quello che costituisce, allo stato, il prevalente orientamento in materia della
giurisprudenza di questa Corte (in termini, Sez. 1, n. 35567 del 18/06/2013 dep. 27/08/2013, Sangiorgio, Rv. 257014).
2. Ciò premesso, ad avviso del Collegio la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio per ch éi il fatto non costituisce reato.
2.1 Ed invero, a.pEeeraiii~ai fondati rilievi difensivi relativi alla dubbia
configurabilità dell’elemento soggettivo del delitto contestato – presupponendo la
violazione dell’obbligo di esibizione della carta di permanenza di cui all’art. 5

considerare che la citata norma, utilizzando per la descrizione della condotta
sanzionata l’espressione “portare con sé”, risulta eloquentemente riferire tale
obbligo di esibizione (come ritenuto anche da Cass. Sez. 1 sentenza n. 9407 del
2013, non massimata) all’ipotesi dì un controllo del sorvegliato speciale eseguito
“su strada, e non certamente ad un controllo domiciliare, come quello eseguito
nel caso di specie.

P.Q.M.

Qualificato il fatto come violazione dell’art. 9 comma 2 legge n. 1423/1956,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2014.

legge n. 1423/1956, in quanto delitto, un’omissione dolosa – occorre altresì

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