Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31253 del 03/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 31253 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANNATARO GIUSEPPE N. IL 12/07/1982
avverso la sentenza n. 1768/2011 TRIBUNALE di PRATO, del
25/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
it
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ad
che ha concluso per
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el

Data Udienza: 03/07/2015

RITENUTO IN FATTO

Avverso la predetta sentenza il Cannataro, a mezzo del
suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e
concludeva chiedendone l’annullamento con ogni
conseguente statuizione.
Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per
seguenti motivi:
1)violazione di legge con riferimento alla disposta
applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della confisca. Sosteneva sul punto la difesa che
l’autovettura in questione non poteva essere confiscata
perché la stessa è in comproprietà dell’odierno imputato
Cannataro Giuseppe e di Tallarico Teresa, soggetto
estraneo al reato.
2) Abnormità del provvedimento. Secondo la difesa poiché
l’accordo delle parti aveva escluso qualsivoglia
confisca, qualora il giudice non avesse condiviso
l’accordo raggiunto dalle parti, avrebbe dovuto
respingere la richiesta di patteggiamento.
Omessa motivazione in merito alla mancata
3)
applicazione del lavoro di pubblica utilità introdotto
dalla legge 120/2010. Secondo la difesa, infatti,
essendo la nuova normativa più favorevole all’imputato
il giudice avrebbe dovuto valutare l’applicabilità del
beneficio del lavoro di pubblica utilità e motivare in
proposito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso che fa riferimento alla
questione concernente la confisca del veicolo è
infondato.
Invero, a seguito delle modificazioni/integrazioni
apportate al testo dell’art.186, comma 2, lett.c) del
codice della strada dall’art.4 del D.L. 23 maggio 2008
n.92, convertito in legge 24 luglio 2008 n.125, era
stata già sancita l’applicabilità- con la sentenza di

Con sentenza in data 25 novembre 2011 di applicazione
della pena su concorde richiesta delle parti, il
Tribunale di Prato applicava a Cannataro Giuseppe,
imputato in ordine al reato di cui all’articolo 186,
comma 2, lett.c) del decreto legislativo 30.04.1992 n.
285, la pena di mesi tre di arresto ed euro 1.300,00 di
ammenda, pena sospesa, con la sospensione della patente
di guida per anni uno. Disponeva altresì la confisca
dell’autovettura in sequestro.

PQM

e condanna il ricorrente al
Rigetta il ricorso
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 3.07.2015

?
condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti- della confisca dell’autoveicolo con il: quale
viene commesso il reato. Ciò vale peraltro “salvo:bhe il
veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.
Tanto premesso si osserva che il giudice nella
fattispecie che ci occupa correttamente ha disposto la
confisca del veicolo che, come si legge nella sentenza
impugnata, risulta appartenere all’imputato (cfr verbale
di sequestro penale in atti e provvedimento di convalida
del G.I.P.).
Comunque, anche se fosse vero quanto affermato dalla
difesa, e cioè che l’autovettura era in comproprietà di
Cannataro Giuseppe e Tallarico Teresa, persona estranea
al reato, la decisione del giudice di merito di disporre
la confisca sarebbe ugualmente corretta perché la
predetta autovettura era nella disponibilità
dell’imputato.
Nella fattispecie in esame pertanto, essendo stato il
reato commesso in data 8.05.2010, è applicabile la sopra
indicata previsione introdotta con legge 94/2009 in
vigore dall’8.08.2009 e tuttora vigente anche dopo le
modifiche apportate dalla legge 120/2010.
Infondato è poi il secondo motivo di ricorso. La
confisca è infatti una sanzione amministrativa
accessoria che doveva essere obbligatoriamente disposta
dal giudice a prescindere dall’accordo delle parti.
Infondato è infine il terzo motivo di ricorso. Trattasi
infatti di una sentenza di patteggiamento e l’accordo
intervenuto tra le parti non prevedeva la sostituzione
della pena con il lavoro di pubblica utilità.
Il ricorso proposto deve essere pertanto rigettato e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuali.

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