Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31252 del 03/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 31252 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EL ADEB BILEL N. IL 03/08/1983
avverso la sentenza n. 950/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/06/2014
visti gli atti, la sentenza e-il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ScaAk
che ha concluso per t
cutexu..4.-i771-bre”.”
ats22,

Data Udienza: 03/07/2015

Ritenuto in fatto

El Adeb Bilel, imputato in ordine al reato p.e p. dagli
articoli 110 c.p. e 73 d.PR. 309/90 per avere, in concorso
con Cervetti Maria, detenuto grammi 499,10 di sostanza
stupefacente di tipo eroina e grammi 49,59 di sostanza
stupefacente di tipo cocaina, ricorre per cassazione contro

18.06.2014 che aveva confermato quella emessa dal G.I.P. del
Tribunale della stessa città in data 17.11.2013 che lo aveva
condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di
reclusione ed euro 20.000,00 oltre al pagamento delle spese
processuali e a quelle di mantenimento durante la custodia
cautelare.

Avverso l

edetta senten

Adeb

Ie. U – 101 _

osto ricorso. ‘ cassaziondJAliede~ l’annullamento

4

censurandola per il seguente motivo:
1) mancanza di motivazione con specifico riferimento alle
argomentazioni addotte dalla difesa nell’atto di
appello. Sosteneva la difesa, a proposito del rigetto
della originaria richiesta di patteggiamento, che non
rispondeva al vero quanto ritenuto dal giudice di
merito, e cioè che la pena non fosse adeguata. Infatti
nella richiesta di patteggiamento si era partiti da una
pena base pari ad anni sette di reclusione, superiore a
quella pari ad anni sei e mesi nove di reclusione da
cui è partito il giudice di primo grado. Anche a
proposito del diniego delle attenuanti generiche il
giudice si era basato sulla gravità del fatto, senza
però tenere conto che la stessa circostanza era già
stata valutata ai fini della quantificazione della
pena.
Infine, secondo la difesa, non risponderebbe al vero
che

l’imputato

avrebbe

coinvolto

una

giovane

la sentenza della Corte di appello di Genova in data

incensurata, al fine di utilizzarla come comoda
“copertura”, “tentando poi di abbandonarla sul treno
con la sostanza, una volta accortosi che, nonostante le
precauzioni assunte, gli agenti li avevano
individuati”, così come ritenuto nella sentenza
impugnata. Invece l’imputato avrebbe spiegato il vero

limitate responsabilità della giovane e addossando su
di sé tutte le responsabilità.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene al rigetto della originaria richiesta di
patteggiamento (in cui la pena base non era pari ad anni
sette, superiore quindi a quella da cui era partito il
giudice che aveva irrogato la pena all’imputato, come
sostenuto dalla difesa, bensì era pari ad anni sei e mesi
sei e quindi inferiore a quella di anni sei e mesi nove da
cui era partito il giudice), la motivazione della sentenza
impugnata è assolutamente adeguata e congrua, avendo i
giudici della Corte territoriale evidenziato quanto già era
stato affermato dal G.I.P. a proposito della notevole
gravità del fatto e del collegamento dell’imputato con
canali di rifornimento di un certo livello, in quanto in
grado di trattare quantità notevoli di sostanza stupefacente
di elevata qualità.
Anche a proposito del diniego delle circostanze attenuanti
generiche la sentenza impugnata risulta sorretta da
conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno
l’obbligo motivazionale. E appena il caso di considerare che
in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione
delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la entità della pena ed i
limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la

ruolo della ragazza, cercando di chiarire al giudice le

c.d. motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003
n.227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene
congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma
afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art.133
c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano

sez.3, 16 giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di
evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie,
avendo la Corte di appello di Genova espressamente chiarito
le ragioni in base alle quali ha ritenuto di non concedere
all’odierno ricorrente le circostanze attenuanti generiche,
facendo riferimento, oltre alla notevole gravità del fatto,
al comportamento del prevenuto che non aveva esitato a
coinvolgere una giovane incensurata, tentando poi di
abbandonarla sul treno con lo stupefacente, una volta
accortosi che gli agenti li avevano individuati.
I giudici di appello hanno infine rilevato come non potesse
valorizzarsi la confessione dell’imputato, essendosi egli
limitato ad ammettere ciò che l’evidenza dei fatti non gli
consentiva di negare, ma evitando di fornire indicazioni a
proposito dei canali di rifornimento dello stupefacente.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 3.07.2015

frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.,

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