Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31251 del 03/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 31251 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCHIEDER WALTER N. IL 18/08/1966
avverso la sentenza n. 73/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 23/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. S so&A-A
che ha concluso pere tL
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Udito, p la part
Udit difens Avv.

l’Avv

Data Udienza: 03/07/2015

Con sentenza in data 23 ottobre 2014 la Corte di appello di
Trento-sezione distaccata di Bolzano- ha confermato quella
emessa dal Tribunale di Bolzano in data 3 dicembre 2015 che
aveva dichiarato Schieder Walter colpevole del reato di cui
all’articolo 186, comma 7 del decreto legislativo 30.04.1992 n.
285 per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento del
livello alcolemico nel sangue da parte degli organi di polizia
e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed
euro 1.000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese
processuali.
Avverso tale sentenza il lo Schieder, a mezzo del suo
difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva
chiedendone l’annullamento con ogni conseguente statuizione.
Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per il seguente
motivo:
1) illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e)
cod.proc.pen.. Secondo la difesa, come già rilevato nell’atto
di appello, ci sarebbe incongruenza tra il verbale di
contestazione redatto nell’imminenza dei fatti in data
12.03.2011 e la successiva redazione del verbale di elezione di
domicilio del 15.03.2011 e le annotazioni di polizia
giudiziaria del 13.03.2015. Nel verbale di accertamento redatto
in occasione del controllo del 12.03.2011 non si rinveniva
infatti alcun accenno al rifiuto dello Schieder di sottoporsi
all’accertamento del tasso etilometrico, mentre invece la
successiva documentazione riferiva a proposito di tale presunto
rifiuto. Né, secondo la difesa, poteva condividersi quanto
affermato dalla Corte territoriale secondo cui tale divergenza
sarebbe stata giustificata sulla base della affermata
impossibilità di notificare allo Schieder il verbale di
trasgressione al momento del controllo. Infatti, secondo la
difesa, tale asserita impossibilità non giustificava la
divergenza tra il verbale redatto sul posto e la successiva
contestazione del rifiuto di sottoporsi al test etilometrico.
Se infatti l’odierno ricorrente era stato in grado di ricevere
la notifica del reato di guida in stato di ebbrezza, ben
avrebbe potuto ricevere anche quella del reato di rifiuto.
Sarebbe infine contraddittorio il fatto che, da un lato, si sia
ritenuto che l’imputato artatamente non abbia soffiato con
sufficiente forza nell’etilometro per rendere impossibile
l’effettuazione del test, dall’altro non lo si sia ritenuto in
grado di ricevere la notifica a proposito del reato di rifiuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

RITENUTO IN FATTO

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Si osserva infatti (cfr. Cass., Sez.4, Sent. n.4842 del
2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della
motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la
decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei
fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con i limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto
l’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. non consente a questa Corte
una diversa lettura dei dati processuali o una diversa
interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di
legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in
rapporto ai dati processuali.
Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare
logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei
limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di
Trento-sezione distaccata di Bolzano- hanno infatti chiaramente
evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza
della responsabilità dello Schieder in ordine al reato
ascrittogli. In particolare hanno evidenziato che non c’è
contraddizione tra il verbale di contestazione dei Carabinieri
del 12.03.2011 e gli altri verbali dagli stessi redatti. Dal
primo si deduce infatti che l’odierno ricorrente era stato
fermato al volante del suo veicolo nel corso di un normale
controllo in cui gli agenti operanti avevano potuto riscontrare
sulla sua persona i sintomi dello stato di ebbrezza, sintomi che
sono indicati oltre che nel verbale di contestazione del
12.03.2011, anche nella relazione del 13.03.2011 e nella
comunicazione del 15.03.2011, e cioè forte odore di alcool,
occhi estremamente arrossati, euforia, equilibrio precario,
stato confusionale. Nella sentenza impugnata si legge poi che i
Carabinieri avevano invitato l’odierno ricorrente a sottoporsi a
test alcolemico a mezzo etilometro, ma il prevenuto soffiava con
poca forza allo scopo di impedire l’effettuazione dell’esame.
Dopo sei tentativi il test veniva interrotto e veniva contestato
il reato di cui all’art.186, comma 7, del Codice della Strada.
Tanto premesso i giudici della Corte territoriale osservavano
che non c’era contraddizione negli atti redatti dagli agenti
operanti, dal momento che al momento del controllo (il
12.03.2011) poteva essere accertato solo lo stato di ebbrezza
sintomatico dell’imputato. La contestazione del rifiuto di
il
sottoporsi
veniva
notificata
all’alcoltest
soltanto
successivo 15.03.2011 in quanto, come si legge nella sentenza
impugnata, lo Schieder “al momento del controllo era in stato di
ebbrezza, stato che non consentiva la notificai’.
11 ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 3.07.2015

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