Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31250 del 03/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 31250 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OGLIALORO FRANCESCO N. IL 24/04/1985
avverso la sentenza n. 2288/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
10/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SotAilk
che ha concluso per (51_
(..<514^3 er Uditaiúlifenso 1,03- e, UnA-d- cd-olAmdo. 9-10./k).(A,uts Data Udienza: 03/07/2015 RITENUTO IN FATTO La sopra indicata sentenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 12.02.2013 in quanto la Corte territoriale nulla aveva detto e motivato con specifico riferimento alla efficacia drogante della droga sequestrata all'imputato. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 10.06.2014, decidendo in sede di rinvio, in riforma di quella emessa nel giudizio di primo grado dal G.U.P. del Tribunale di Catania in data 24.06.2011, rideterminava la pena inflitta all'imputato nella misura di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, revocava la dichiarazione di interdizione dai pubblici uffici per anni cinque; confermava nel resto. Il ricorrente, a mezzo del suo difensore, ha censurato la sentenza impugnata, chiedendone l'annullamento, per seguenti motivi: 1)Violazione di legge in relazione agli articoli 2 comma 4 e 99 comma 4 c.p., nonché violazione della regola processuale di cui agli articoli 125 co.3, 546 co.1 lett.e) c.p.p. e 111 co.6 Cost. e carenza di motivazione in relazione agli articoli 2 comma 4 e 99 co.4 c.p.. Sosteneva la difesa che l'applicazione della recidiva non risultava assolutamente coperta dal giudicato, posto che con il ricorso per Cassazione si era richiesto di rivalutare la complessiva configurabilità del reato di coltivazione di sostanza stupefacente. Quindi il giudice di rinvio, una volta ritenuta sussistente la suddetta fattispecie di reato, al fine della corretta applicazione della legge più favorevole al reo, avrebbe avuto l'onere di motivare adeguatamente in relazione alla sussistenza della recidiva di cui all'art.99 comma 4 c.p. ed al suo rapporto con la disposizione di cui all'art.73 comma quinto d.PR. 309/90, mentre invece si era riportato pedissequamente alla sentenza del giudice di primo grado. Pertanto, secondo la difesa, il giudice di rinvio non avrebbe motivato assolutamente, ai fini del trattamento sanzionatorio, sul perché, nella fattispecie che ci recidiva reiterata non potesse essere la occupa, facoltativa e quindi non applicabile considerata all'imputato, e, soprattutto, sul perché la disposizione di cui all'art.73 comma 5 d.PR. n.309/90 non potesse Oglialoro Francesco è stato ritenuto responsabile dalla Corte di Appello di Catania con sentenza del 17.01.2012 che aveva confermato quella emessa dal GUP del Tribunale della stessa città del 24.06.2011 che lo aveva condannato per i reati di cui agli articoli 73 comma quinto d.PR. 309/90, 337, 582 c.p. e 4 l. n.110/75 alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. essere ritenuta prevalente rispetto alla fattispecie di cui all'art.99 comma 4 c.p.. Il ricorso è infondato. Osserva il Collegio che nel primo ricorso in cassazione che aveva poi dato luogo alla sentenza di annullamento con rinvio si faceva questione soltanto a proposito della concreta offensività della condotta dell'imputato che, secondo la difesa, non sussisteva, con conseguente inconfigurabilità della fattispecie incriminatrice. Non c'era invece nessuna doglianza a proposito della recidiva, ritenuta dal giudice di merito, né a proposito del trattamento sanzionatorio. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, deve ritenersi non deducibile in questa sede il motivo riguardante la ritenuta recidiva, dal momento che la stessa risulta ormai coperta dal giudicato. Per quanto poi attiene al trattamento sanzionatorio, essendo la fattispecie di cui al quinto comma dell'art.73 d.PR. 309/90, sulla base della nuova normativa, divenuta fattispecie autonoma di reato, e non essendo quindi più circostanza attenuante speciale, correttamente i giudici della Corte territoriale hanno fatto riferimento alla nuova normativa prevista dal D.L. del 20.03.2014, convertito in legge 14.05.2014 n.79, che prevede una pena da mesi sei e 1032,00 euro di multa ad anni quattro ed euro 10.320,00 di multa. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 3.07.2015 CONSIDERATO IN DIRITTO

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