Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31250 del 03/07/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31250 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OGLIALORO FRANCESCO N. IL 24/04/1985
avverso la sentenza n. 2288/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
10/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SotAilk
che ha concluso per (51_
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Uditaiúlifenso 1,03- e,
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9-10./k).(A,uts Data Udienza: 03/07/2015 RITENUTO IN FATTO La sopra indicata sentenza è stata annullata dalla Corte di
Cassazione con sentenza del 12.02.2013 in quanto la Corte
territoriale nulla aveva detto e motivato con specifico
riferimento alla efficacia drogante della droga sequestrata
all'imputato.
La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 10.06.2014,
decidendo in sede di rinvio, in riforma di quella emessa
nel giudizio di primo grado dal G.U.P. del Tribunale di
Catania in data 24.06.2011, rideterminava la pena inflitta
all'imputato nella misura di anni due di reclusione ed euro
2.000,00 di multa, revocava la dichiarazione di interdizione
dai pubblici uffici per anni cinque; confermava nel resto.
Il ricorrente, a mezzo del suo difensore, ha censurato la
sentenza impugnata, chiedendone l'annullamento, per
seguenti motivi:
1)Violazione di legge in relazione agli articoli 2 comma 4 e
99 comma 4 c.p., nonché violazione della regola
processuale di cui agli articoli 125 co.3, 546 co.1
lett.e) c.p.p. e 111 co.6 Cost. e carenza di motivazione
in relazione agli articoli 2 comma 4 e 99 co.4 c.p..
Sosteneva la difesa che l'applicazione della recidiva non
risultava assolutamente coperta dal giudicato, posto che
con il ricorso per Cassazione si era richiesto di
rivalutare la complessiva configurabilità del reato di
coltivazione di sostanza stupefacente. Quindi il giudice
di rinvio, una volta ritenuta sussistente la suddetta
fattispecie di reato, al fine della corretta applicazione
della legge più favorevole al reo, avrebbe avuto l'onere
di motivare adeguatamente in relazione alla sussistenza
della recidiva di cui all'art.99 comma 4 c.p. ed al suo
rapporto con la disposizione di cui all'art.73 comma
quinto d.PR. 309/90, mentre invece si era riportato
pedissequamente alla sentenza del giudice di primo grado.
Pertanto, secondo la difesa, il giudice di rinvio non
avrebbe motivato assolutamente, ai fini del trattamento
sanzionatorio, sul perché, nella fattispecie che ci
recidiva reiterata non potesse essere
la
occupa,
facoltativa e quindi non applicabile
considerata
all'imputato, e, soprattutto, sul perché la disposizione
di cui all'art.73 comma 5 d.PR. n.309/90 non potesse Oglialoro Francesco è stato ritenuto responsabile dalla
Corte di Appello di Catania con sentenza del 17.01.2012 che
aveva confermato quella emessa dal GUP del Tribunale della
stessa città del 24.06.2011 che lo aveva condannato per i
reati di cui agli articoli 73 comma quinto d.PR. 309/90,
337, 582 c.p. e 4 l. n.110/75 alla pena di anni quattro e
mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. essere ritenuta prevalente rispetto alla fattispecie di
cui all'art.99 comma 4 c.p.. Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio che nel primo ricorso in cassazione che
aveva poi dato luogo alla sentenza di annullamento con
rinvio si faceva questione soltanto a proposito della
concreta offensività della condotta dell'imputato che,
secondo la difesa, non sussisteva, con conseguente
inconfigurabilità della fattispecie incriminatrice. Non
c'era invece nessuna doglianza a proposito della recidiva,
ritenuta dal giudice di merito, né a proposito del
trattamento sanzionatorio.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa,
deve ritenersi non deducibile in questa sede il motivo
riguardante la ritenuta recidiva, dal momento che la stessa
risulta ormai coperta dal giudicato.
Per quanto poi attiene al trattamento sanzionatorio, essendo
la fattispecie di cui al quinto comma dell'art.73 d.PR.
309/90, sulla base della nuova normativa, divenuta
fattispecie autonoma di reato, e non essendo quindi più
circostanza attenuante speciale, correttamente i giudici
della Corte territoriale hanno fatto riferimento alla nuova
normativa prevista dal D.L. del 20.03.2014, convertito in
legge 14.05.2014 n.79, che prevede una pena da mesi sei e
1032,00 euro di multa ad anni quattro ed euro 10.320,00 di
multa.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali. Così deciso in Roma il 3.07.2015 CONSIDERATO IN DIRITTO