Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3125 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3125 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
– MANTEGAZZA ISABELLA n. 19/08/1966 a SARZANA

avverso la sentenza n. 79/2009 del Giudice dell’Udienza Preliminare di LA
SPEZIA in data 11/10/2011
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott. G. MAZZOTTA, che ha chiesto convertirsi il ricorso in appello e
trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Genova;
sentito il difensore, avv. A. CORRADINO, che ha chiesto accogliersi il ricorso;

Data Udienza: 27/11/2013

s

RITENUTO IN FATTO

1. MANTEGAZZA ISABELLA ha proposto ricorso avverso la sentenza del GUP del
Tribunale di LA SPEZIA in data 11/10/2011, depositata in data 10/12/2011, con
cui, all’esito del giudizio abbreviato richiesto, la stessa è stata assolta con la
formula “perché il fatto non costituisce reato”, unitamente al coimputato

292/295 Testo Unico legge doganale) perché, in concorso tra loro, la Mantegazza
quale amministratore della UNICAR SRL e, il Caramelli, quale amministratore di
fatto della 2C GROUP SRL, dichiarando, nelle bollette doganali e nelle allegate
dichiarazioni di valore, importi inferiori a quelli reali con riferimento
all’importazione di tre unità da diporto, evadevano diritti di confine relativamente
alle spese di trasporto pari a € 9.274,00 (fatto commesso in La Spezia, l’8
settembre 2008). Con la medesima sentenza, peraltro, veniva disposta la
confisca delle imbarcazioni in sequestro ex art. 301, Testo Unico legge doganale.

2. Ricorre avverso la predetta sentenza l’imputata MANTEGAZZA a mezzo del
difensore procuratore – speciale cassazionista, articolando tre motivi di ricorso,
di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.
173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Deduce, con un primo motivo, violazione di legge (art. 606, lett. b), c.p.p.),
per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 292/295 T.u.
legge doganale nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione
risultante dal testo del provvedimento e da atti del processo specificamente
indicati (art. 606, lett. e), c.p.p.).
In sintesi, il giudice, pur avendo escluso la sussistenza del dolo normativamente
richiesto per la punibilità della ricorrente, ha ritenuto sussistente l’elemento
oggettivo del reato addebitato individuandolo nell’elusione dei diritti di confine
per quanto concerne l’importazione delle imbarcazioni in questione, in particolare
quanto alle voci concernenti le commissioni d’acquisto, che non sarebbero state
conteggiate ai fini della determinazione dell’imponibile com’era doveroso ai sensi
dell’art. 33 del regolamento doganale, atteso che le predette commissioni – si
legge in sentenza – sono escluse dal computo solo se queste siano
effettivamente distinte dal prezzo effettivamente pagato, mediante una separata
fatturazione che renda evidente la voce e l’importo, cosa che non sarebbe
avvenuta nel caso di specie. Tale asserzione risulterebbe del tutto erronea e
determinerebbe il denunciato vizio motivazionale, in quanto emergerebbe dalle
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CARAMELLI LEONARDO, dal reato di contrabbando doganale aggravato (artt.

fatture in questione (allegate al ricorso in copia in lingua inglese con traduzione
in italiano) la mancanza della menzione delle commissioni d’acquisto, ciò che
risulterebbe essere coerente con la ricostruzione in fatto operata dal giudice di
merito, non avendo la società posto in essere alcuna attività di intermediazione
per l’acquistato delle imbarcazioni, essendosi occupata esclusivamente del loro
trasporto, sicchè nessuna commissione d’acquisto avrebbe dovuto essere

fascicolo processuale, così giungendo ad una motivazione manifestamente
illogica e contraddittoria nella misura in cui afferma la sussistenza dell’elemento
materiale del reato de quo; si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza sia
per quanto concerne la formula assolutoria, sia per quanto concerne il capo con
cui è stata disposta la confisca delle imbarcazioni.

4. Deduce, con un secondo motivo, violazione di legge (art. 606, lett. b), c.p.p.)
sub specie di erronea applicazione della legge penale, con conseguente erronea
imposizione della confisca, in relazione agli artt. 292/295 e 301 Testo Unico
legge doganale, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione
risultante dal testo del provvedimento (art. 606, lett. e), c.p.p.).
In sintesi, il GUP avrebbe pretermesso ogni valutazione circa la corretta
qualificazione giuridica da attribuire al fatto contestato, in quanto quest’ultimo
risulterebbe ascrivibile nell’art. 303, Testo Unico legge doganale, anziché in
quella effettivamente contestata nell’imputazione, questione posta – come
specificamente si sottolinea in ricorso – in relazione al capo della sentenza
concernente la confisca delle imbarcazioni in sequestro. In particolare, alla
dichiarazione doganale asseritamente erronea nel suo aspetto materiale, non si
sarebbe associata alcuna condotta fraudolenta tesa ad avvalorare la
dichiarazione; in altri termini, la sussistenza dell’elusione di parte dei diritti di
confine sarebbe stata ritenuta dal giudice sulla base di un confronto puramente
cartolare fra la dichiarazione doganale posta in essere in nome degli imputati e le
fatture di acquisto e trasporto delle merci prodotte dagli organi accertatori dagli
stessi imputati: non vi sarebbe alcuna attività ulteriore oltre la dichiarazione,
nessuna produzione di documenti destinati a trarre in inganno i doganieri, né
alcuna falsa dichiarazione risulta ipotizzata. Pare, dunque, alla ricorrente più
corretto l’inquadramento del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 303 citato, che
esclude la possibilità della confisca (prevista solo per il contrabbando), con
conseguente richiesta di annullamento nella parte in cui è stata disposta la
misura ablatoria e contestuale restituzione agli aventi diritto.

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prevista. Il giudice di merito, dunque, avrebbe travisato i fatti emergenti dal

5. Deduce, infine, con un terzo ed ultimo motivo, la violazione dell’art. 606, lett.
b), c.p.p., per erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 301
Testo Unico legge doganale, nonché mancanza, manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento (art.
606, lett. e), c.p.p.).
Difetterebbe, ad avviso della ricorrente, la sussistenza in concreto dei profili di

imputati, idonei a giustificare l’applicazione della confisca; né alcuna motivazione
sul punto conterrebbe l’impugnata sentenza. Ne conseguirebbe, quindi,
l’annullamento della sentenza nella parte in cui dispone la confisca delle
imbarcazioni in sequestro, con contestuale restituzione agli aventi diritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il ricorso dev’essere convertito in appello, con conseguente trasmissione degli
atti alla Corte d’appello competente, come richiesto dal PG.

7. Ed invero – premesso che sussiste l’interesse dell’imputata all’impugnazione
della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula ‘perché il fatto non
costituisce reato’, al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria ‘perché il
fatto non sussiste’ (v., in tal senso: Sez. 4, n. 46849 del 03/11/2011 – dep.
19/12/2011, P.G. in proc. Di Carlantonio e altro, Rv. 252150) -, tutti e tre i
motivi di ricorso contengono tuttavia plurimi profili di doglianza avverso
l’impugnata sentenza, asseritamente affetta dal vizio di mancanza, manifesta
illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante sia dal testo del
provvedimento impugnato che da atti del processo specificamente indicati,
dunque per violazione del disposto di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod.
proc. pen.
Trova, pertanto, applicazione il disposto dell’art. 569, comma terzo, cod. proc.
pen. che esclude il ricorso immediato per cassazione nei casi previsti, oltre che
dall’art. 606, comma primo, lett. d), anche in quelli previsti dalla lett. e) della
richiamata disposizione, con conseguente conversione del ricorso proposto in
appello. Come, infatti, già affermato in precedenza da questa Corte, il ricorso per
cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all’art. 606, comma
primo, lett. e), cod. proc. pen., relativa ad un vizio di motivazione della sentenza
impugnata, non può essere proposto “per saltum” e, se proposto, deve essere
convertito in appello, ai sensi dell’art. 569, comma terzo, cod. proc. pen. (v., tra

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pericolosità concreta derivante dalla disponibilità del bene da parte degli

le tante: Sez. 6, n. 40373 del 18/10/2007 – dep. 31/10/2007, P.M. in proc.
Catrambone, Rv. 238230).

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di
GENOVA.

Il Consililiere est.

Il r sidente

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013

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