Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3125 del 08/05/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 3125 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SARDI ABDERRAHIM N. IL 01/01/1971
Nui
FERRA1O OSCAR N. IL 01/12/1934
avverso la sentenza n. 166/2010 GIUDICE DI PACE di FELTRE, del
01/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -à5b-che ha concluso per
A^-c.01.40
ì1t ír\1/40

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor A

ré,e r\;, c,zm

Data Udienza: 08/05/2012

Sardi Abderrahim, persona offesa e parte civile nel procedimento penale a carico di Ferraro
Oscar, imputato di lesioni personali colpose commesse, con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudice
di Pace di Feltre, del 1 0 giugno 2011, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti
dell’ imputato perché estinto il reato per condotta riparatoria ex art. 35 del d.l.vo n. 274/2000.
Deduce il ricorrente il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione:
a) all’affermata idoneità della condotta riparatoria, dedotta sulla base della constatazione
che lo stesso non aveva mai mostrato alcuna contrarietà all’iniziativa della propria
compagnia assicuratrice di risarcire il danno patito dalla persona offesa; argomentazione
ritenuta dal ricorrente palesemente errata, avendo il giudice dedotto dal mero “non fare ”
dell ‘ imputato la riprovazione dello stesso per il danno cagionato;
b) all’affermata congruità risarcitoria delle somme versate alla persona offesa dal
responsabile civile “Reale Mutua Assicurazioni “, ritenute insufficienti, non essendo stato
risarcito il danno morale.
Considerato in diritto.
Il ricorso è infondato.
Il citato art. 35 del d.l.vo n. 274 del 2000, prevede, al 1 ° comma, che il processo possa
essere definito con la declaratoria di estinzione del reato, in conseguenza delle intervenute
condotte riparatorie, allorché l ‘ imputato dimostri di avere proceduto, prima dell’udienza di
comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato mediante interventi risarcitori o
riparatori, nonché alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Il 2 °
comma della medesima disposizione di legge precisa che la sentenza di estinzione è
consentita solo se il giudice di pace “ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a
soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione ” .
Orbene, sotto il profilo risarcitorio il giudice di pace ha, nel caso in esame, espresso un
giudizio di congruità delle somme versate alla persona offesa e l’ha ritenta idonea ad
eliminare le conseguenze dannose del reato, con motivazione che, seppur sintetica, si
presenta congrua e coerente rispetto alla vicenda sottoposta al suo esame.
Dette somme, specificamente richiamate, sono state legittimamente ritenute congrue ed
idonee a risarcire sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale, complessivamente
considerato.
Sotto il secondo profilo, la motivazione si presenta ugualmente congrua, potendo il giudice
ritenere, anche implicitamente, che, tenuto conto della natura del reato e delle caratteristiche
specifiche della vicenda esaminata, le condotte riparatorie, mediante le restituzioni o il
risarcimento, siano già di per sé idonee a soddisfare anche le esigenze di riprovazione del
reato e quelle di prevenzione, senza che siano necessarie ulteriori interventi da parte
dell ‘ imputato. Come può certamente ammettersi essere avvenuto nel caso di specie, che
presenta caratteristiche tali -natura colposa del fatto, modestia delle conseguenze- da lasciar
ritenere sufficiente l ‘ intervento risarcitorio, senza che ne occorrano di ulteriori.
Da quanto dedotto consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così de *so in Roma, 1’8 maggio 2012.
Il Presidente
Il Consigl .
4-44″–tkAM,M.
311 Va

Ritenuto M fatto.

CORTE SUPREMA

DI CASSAZ1ONE

TV Sezione Penale

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA