Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31248 del 03/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 31248 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIUFFETELLI LUCA N. IL 28/05/1969
avverso la sentenza n. 237/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
30/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore enerale in persona del Dott.
che ha concluso pera(92- irt^-c-°’Vrer.

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Data Udienza: 03/07/2015

RITENUTO IN FATTO

All’imputato era stato contestato di avere per colpa generica e
specifica cagionato la morte di Capannolo Paola, provocando un
incidente stradale le cui modalità sono descritte dettagliatamente
nel capo di imputazione, da cui risulta che l’imputato aveva
effettuato, superando il limite di velocità imposto in quel tratto
di strada, un sorpasso di due veicoli che lo precedevano (vietato
da segnale verticale e da striscia continua). Giunto in fase di
sorpasso a velocità elevata impattava contro la parte laterale
destra dell’autovettura Alfa Romeo condotta da Natarelli Stefano
che era in fase di svolta a sinistra. Anch’egli non adottava la
massima prudenza ed ometteva di assicurarsi di poter effettuare
detta manovra senza pericolo in relazione al sopraggiungere da
tergo dell’autovettura Skoda in fase di sorpasso.
A seguito di ciò il Ciuffetelli perdeva il controllo della propria
autovettura che sbandava e fuoriusciva dalla sede stradale
ribaltandosi varie volte e la Capannolo, trasportata sul sedile
posteriore sinistro e non trattenuta dalla cintura di sicurezza,
riportava gravissime lesioni che ne cagionavano la morte.
Avverso la
sopra indicata sentenza proponeva ricorso per
Cassazione Ciuffetelli Luca,
a mezzo del suo difensore,
chiedendone l’annullamento e censurandola per i seguenti motivi:
1)

difetto di motivazione in relazione agli articoli 125 c.3 e 546
c.p.p. con riferimento alla mancata rilevazione del nesso di
causalità, addotta in grado di appello a confutazione della
ragione della condanna del Ciuffetelli in primo grado. Osservava
la difesa che il nesso di causalità andava individuato nel fatto
sopravvenuto dell'”agganciamento” da parte del cerchione
anteriore sinistro della vettura del Natarelli con l’angolo
inferiore sinistro dello sportello dell’auto del Ciuffetelli che
aveva determinato la anomala rotazione ed il capovolgimento
della vettura. Tale censura era stata formulata in sede di
appello ma il giudice di secondo grado non aveva fornito in
merito alcuna risposta. La Corte territoriale quindi non avrebbe
argomentato né a proposito della inesistenza del nesso di
causalità nella condotta del Ciuffetellí, né a proposito della
sussistenza del nesso di causalità nella condotta del Natarelli
che aveva determinato l'”aggancio” dell’autovettura dell’odierno
ricorrente.

2) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al
disposto degli articoli 192 e 234 c.p.p. e in relazione
all’art.533
c.p.p..
Sosteneva
la difesa
che
la Corte

Con sentenza del 30 gennaio 2013 la Corte di appello di L’Aquila
confermava quella emessa nel giudizio di primo grado in data
29.10.2010 dal Tribunale della stessa città nei confronti di
Ciuffetelli Luca, imputato del reato di omicidio colposo con
violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di
Capannolo Paola.

Pertanto, secondo la difesa, la individuata “concausalità” non
avrebbe consentito di ritenere raggiunta la prova della colpa
dell’imputato nella causazione del decesso. Il superamento del
limite di velocità da parte del Ciuffetelli sarebbe solo un
fatto storico che non avrebbe inciso sull’evento. Inoltre la
Corte territoriale nel ricostruire il fatto non avrebbe proprio
preso in considerazione, ai fini della dichiarazione di
responsabilità dell’odierno ricorrente, 1’ “agganciamento” da
parte dell’autovettura condotta dal Natarelli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

LA CORTE DI CASSAZIONE
OSSERVA
che i proposti motivi di
ricorso non sono fondati.
Si osserva infatti (cfr. Cass., Sez.4, Sent. n.4842 del
2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della
motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la
decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei
fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile
con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità
di apprezzamento; ciò in quanto l’art.606, comma 1, lett.e)
c.p.p. non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati
processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è
estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla
correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.
Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare
logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei
limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di
L’Aquila hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da
cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilità del
Ciuffetelli in ordine al reato ascrittogli. In particolare hanno
evidenziato la consulenza cinematica effettuata dal Pubblico
Ministero secondo cui l’odierno ricorrente, che si trovava in
stato di ebbrezza in quanto positivo all’accertamento alcol
emico, aveva tenuto una velocità intorno ai 70 chilometri orari,
quindi quanto meno doppia rispetto al limite imposto su quel
tratto di strada. A tale velocità e in stato di ebbrezza aveva
effettuato la manovra di sorpasso, in corrispondenza di un
incrocio e su strada con segnalazione di pericolo per la
presenza di una strettoia. I giudici della Corte territoriale
hanno quindi rilevato che, se fosse stato rispettato il limite
dei 30 chilometri orari, il Ciuffetelli avrebbe impiegato circa
16 secondi per coprire lo spazio che intercorreva tra l’inizio

territoriale aveva omesso di valutare la causalità delle
condotte del Ciuffetelli e del Natarelli nella verificazione
dell’evento luttuoso, non essendo consentito alla Corte di
appello di omettere la valutazione della incidenza causale
sull’evento anche in ragione delle due condotte indicate come
concause.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma il 3.07.2015

della manovra di sorpasso e il punto di impatto e ciò avrebbe
consentito al Natarelli di completare la manovra di svolta a
sinistra. Nella sentenza impugnata venivano quindi evidenziate
le deposizioni dei testi, in particolare del teste Puglielli che
seguiva l’autovettura condotta dal Natarelli, da cui poteva
desumersi che la manovra di sorpasso fu immediata ed improvvisa
e fu effettuata quasi a ridosso del punto in cui il Natarelli
iniziò la propria manovra di svolta a sinistra. Sulla base di
tali argomentazioni i giudici di appello hanno ritenuto la
sussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dal
Ciuffetelli e il sinistro, nonché della colpa grave del
prevenuto che aveva rappresentato quanto meno concausa del
sinistro da cui era derivata la morte di Capannolo Paola.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali.

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