Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31246 del 02/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 31246 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TEBALDI MASSIMILIANO, nato il 22/10/1963
avverso la sentenza n. 7115/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
02/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa MARIA
GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/10/2006 il Tribunale di Roma, all’esito di giudizio
direttissimo celebrato con rito abbreviato, dichiarava Massimiliano Tebaldi
colpevole del reato di detenzione a fine di spaccio di 50 g circa di cocaina, in
flagranza del quale era stato arrestato in data 9/10/2006, e, per l’effetto,
concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni 3 di reclusione
ed C 12.000,00 di multa.
Interposto gravame, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del
2/10/2013, in parziale riforma, riconosciuta l’ipotesi lieve di cui all’art. 73,

Data Udienza: 02/07/2015

comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riduceva la pena complessivamente
inflitta a quella di anni 2 di reclusione ed C 4.000,00 di multa.

2. Avverso tale decisione propone ricorso l’imputato, per mezzo del proprio
difensore, denunciando vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

successivamente alla sentenza impugnata ma anteriormente alla presente
pronuncia.
Il reato de quo è stato, infatti, ricondotto alla ipotesi di cui al d.P.R. n. 309
del 1990, art. 73, comma 5, configurabile – in ragione dei mutamenti normativi
sopravvenuti alla decisione della Corte d’appello [art. 2, comma 1, lett. a) d.l. 23
dicembre 2013, n. 146 (convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio
2014, n. 10); art. art. 1, comma 24-ter, d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito
con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79] – quale ipotesi di reato
autonomo e non già quale circostanza attenuante del reato di cui all’ipotesi-base
prevista dal comma primo del medesimo art. 73, punita con la pena della
reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da C 1.032,00 a C 10.329,00.
Ne deriva l’applicabilità del termine prescrizionale di sei anni (prorogato per
le interruzioni a sette anni e sei mesi), a norma dell’art. 157 cod. pen. (nella
formulazione risultante dalla modifica introdotta dall’art. 6 legge 5 dicembre
2005, n. 251, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis): termine
maturato il 9/4/2014.
Ciò posto, mette conto rammentare che, in conformità all’insegnamento
ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del
reato, l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi
attinenti al merito si riscontra nel solo caso in cui gli elementi rilevatori
dell’insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale
all’imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa
valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una
constatazione, che a un atto di apprezzamento e sia quindi incompatibile con
qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Sez. U, n. 35490
del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). E invero, il concetto di evidenza,
richiesto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., presuppone la manifestazione
di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni
dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge
richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento

2

3. Dev’essere preliminarmente rilevata la prescrizione del reato, maturata

immediato (cfr. Sez. 6, n. 31463 del 08/06/2004, Dolce, Rv. 229275).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine
di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il
principio di diritto secondo cui positivamente deve emergere dagli atti
processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato
a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza
della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua
innocenza, non rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della

risultanze (v. Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Roscini, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte
non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui
all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen..

5. Per contro non può nemmeno ritenersi che sia intervenuto il giudicato in
punto di responsabilità, non potendosi comunque ascrivere ai motivi di ricorso
una valutazione di manifesta infondatezza, tanto più in presenza, comunque, di
profili di illegalità della pena, rilevabili d’ufficio, che renderebbero di per sé,
anche se non specificamente dedotti, meritevoli di accoglimento le doglianze
svolte in punto di entità della pena inflitta.
Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 cod. proc. pen., la
sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato ascritto al
ricorrente estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere, il reato ascritto
all’imputato, estinto per prescrizione.
Così deciso il 2/7/2015

prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA