Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31242 del 23/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 31242 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VITTA MARCO N. IL 03/11/1977
avverso la sentenza n. 5297/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore perale in psona del Dott. M ei„3C)
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv,

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Data Udienza: 23/06/2015

Ritenuto in fatto

VITTA Marco ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella
di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo aggravato
dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di PESOLA Nadia,
conducente di un motoveicolo che, provenendo da tergo, nell’intraprendere una
manovra di sorpasso dell’autoveicolo del VITTA, a sua volta intento a cambiare
direzione di marcia, per svoltare in una strada a sinistra, aveva perso il controllo

dell’imputato, finendo con l’urtare tale autoveicolo, sì da riportare lesioni poi
rivelatesi mortali.

L’addebito era articolato valorizzandosi, da parte del giudice di appello, in modo
conforme a quanto apprezzato dal primo giudice, certamente i profili di colpa della
conducente del motoveicolo – che aveva effettuato un tentativo di sorpasso in
presenza di espresso divieto, ad una velocità non adeguata e in violazione dei limiti-,
ma anche il decisivo comportamento colposo dell’imputato, il quale, avendo, per sua
stessa ammissione, apprezzato il sopraggiungere del motoveicolo, mentre era
intento all’effettuazione della manovra di svolta, aveva deciso di proseguire nel
completamento della manovra, mentre avrebbe dovuto semmai arrestare la marcia
del proprio autoveicolo, sì da consentire alla conducente del motoveicolo di
completare la manovra, “sfilandosi” a destra o a sinistra, anche perché non
sopraggiungevano altri veicoli.

Dalla ricostruzione dell’incidente, secondo i giudici di merito, st ne, doveva far
discendere un giudizio positivo in ordine ai profili di colpa contestati all’imputato, il
quale, alla guida del proprio veicolo, nell’intraprendere una manovra di svolta a
sinistra, non aveva prestato la dovuta attenzione ai veicoli che sopraggiungevano da
tergo, come impostogli dall’articolo 154, comma 1, lettera a), del codice della
strada, secondo cui i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi
nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di
marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare
un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio,
ovvero per fermarsi, devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare
pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione,
distanza, direzione di essi.

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del motoveicolo, a seguito di una brusca frenata, effettuata per evitare l’autoveicolo

Con il ricorso si deduce l’illogicità e la contraddittorietà della decisione di condanna,
sostenendosi in primo luogo, attraverso una diversa ricostruzione dell’incidente,
l’impraticabilità della manovra di “arresto” della marcia, che, si argomenta, non
avrebbe impedito l’impatto; in secondo luogo, sempre attraverso una riferita
diversa valutazione degli elementi di fatto [qui, si citano alcune foto allegate alla
perizia del PM], si sostiene che non vi sarebbe stato impatto diretto tra i due veicoli,
mentre l’incidente sarebbe stato da ricondurre solo alla frenata violenta del
motoveicolo, che avrebbe portato il mezzo ad impennarsi, per poi precipitare

colpa, si sostiene l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento.

E’ stata depositata memoria difensiva nell’interesse dell’imputato a sostegno delle
ragioni esposte nel ricorso.
Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

Vale osservare che si è in presenza di una duplice affermazione di responsabilità,
adeguatamente motivata, che non può essere qui sindacata, avendo i giudici del
merito fatta satisfattiva applicazione dei principi vigenti in materia. Tra l’altro, il
giudice di secondo grado, pur confermando la sentenza di primo grado, ha
sottoposto a complessiva rivisitazione il compendio probatorio, valorizzando in modo
particolarmente significativo anche i profili della colpa della vittima.

In questa prospettiva,

soccorre utilmente il principio pacifico secondo cui,

ovviamente, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua
eziologia -valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti,
accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di
ciascuna colpa concorrente- è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di
apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da
adeguata motivazione (Sezione IV, 5 dicembre 2007, Proc. Rep. Trib. Forlì in proc.
Benelli; nonché, Sezione IV, 12 dicembre 2008, Spinelli).

Con la conseguenza che, a fronte di una disamina ampiamente argomentata, le
diverse prospettazioni del ricorrente si risolvono in censure sull’apprezzamento del
compendio probatorio, opinabili, sicuramente improponibili in sede di legittimità.
Non può rinnovarsi qui la ricostruzione dell’incidente, tanto meno attraverso un
richiamo, comunque generico, non foss’altro che per le conseguenze che se ne
vorrebbero trarre, ad alcune fotografie allegate agli atti.

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“casualmente” sul lunotto posteriore del veicolo; in terzo luogo, in ordine ai profili di

La decisione, del resto, oltre che congruamente motivata, è giuridicamente corretta,
siccome rispettosa del principio secondo cui, in materia di responsabilità da
circolazione veicolare, l’utente della strada (nel caso di infortunio subito da terzo) va
esente da penale responsabilità solo sevpc‘rov61.AC-rie la sua condotta fu immune da
qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica (osservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline), che della colpa generica (negligenza, imprudenza,
imperizia), presentandosi in tal caso la condotta medesima quale semplice occasione

E va ancora soggiunto che i giudici di merito, nell’argomentare la condanna, non si
sono limitati a considerare la violazione colposa addebitata al conducente del
veicolo, ma ne hanno considerato adeguatamente il ruolo efficiente, così in sostanza
riscontrando positivamente il fatto che la violazione cautelare suddetta aveva in
effetti determinato il concretizzarsi proprio del rischio che essa mirava a prevenire
(c.d. “causalità della colpa”): ergo, il rischio conseguente al sopraggiungere di
veicoli, magari procedenti a velocità non adeguata, tali da rendere inevitabile un
incidente, proprio del tipo di quello verificatosi.

Ampiamente motivato è quindi il giudizio sulla condotta colposa e sul rilievo
efficiente di questa ai fini della verificazione dell’incidente.

Non ci si è limitati, quindi, ad un generico e aspecifico giudizio sulla violazione delle
norme di cautela, ma si è verificato il ruolo efficiente di tale violazione nella eziologia
dell’occorso, pur a fronte della condotta colposa concorrente della vittima. Mentre in
questa ottica è chiaramente inconferente il tema evocato in ricorso delle modalità
dell’urto [diretto o no] avvenuto tra i due veicoli, rilevando l’incidenza fattuale della
condotta del conducente nella eziologia dell’occorso.

In questa ottica, è stato ulteriormente rispettato il principio, con argomenti in fatto
incensurabili, secondo cui l’ utente della strada, nel caso di infortunio subito da un
terzo anche per colpa di questi, potrebbe andare esente da responsabilità solo se
provi che la sua condotta fu immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della
colpa specifica, che della colpa generica, sì da presentarsi in tal caso la condotta
medesima quale semplice occasione dell’evento. Ciò si spiega in quanto le norme
sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio
per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui
comportamenti irresponsabili, cosicchè la fiducia di un conducente nel fatto che altri
si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sè
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dell’evento ( v. Sezione IV, 19 settembre 2006, Minim).

condotta negligente: il principio dell’affidamento, infatti, nello specifico campo della
circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell’opposto principio
secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento
imprudente di altri utenti purché rientri nel limite della prevedibilità (Sezione IV, 20
febbraio 2015, Gennari).

Principio qui calzante, in ragione della condotta colposa addebitata all’imputato, il

motoveicolo – come emerge, soprattutto dalla descrizione del fatto contenuta nella
sentenza di primo grado- non aveva saputo tenere una condotta di guida [secondo il
giudice, l’arresto del veicolo] essenziale per evitare l’incidente.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 23 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il P.A
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quale, nell’intraprendere la manovra di svolta, pur accortosi del sopraggiungere del

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