Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31237 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 31237 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sut ricorscp proposti() da:
Mancarella Fernando Antonio n. il 1/1/1957

z)Franco s.r.l.

avverso la sentenza n. 1021/2012 pronunciata dalla Corte d’appello di
Lecce il 19/6/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 9/6/2015 la relazione fatta dal Cons. dott.
Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. M. Galli, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile Inail, l’avv.to T. Ottolini del foro di Roma che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il responsabile civile, l’avv.to S. Verri del foro di Lecce, che ha
concluso per l’accoglimento del proprio ricorso;
udito, per l’imputato, l’avv.to S. De Francesco del foro di Lecce, che ha
concluso per l’accoglimento del proprio ricorso.

Data Udienza: 09/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 19/6/2014, la corte d’appello di Lecce, pur
ridimensionando il trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato in ragione del
ritenuto concorso di colpa della vittima (definitivamente stabilendolo in due anni
di reclusione), ha confermato la condanna pronunciata in data 12/12/2011 dal
tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, a carico di Fernando Antonio
Mancarella, in relazione al reato di omicidio colposo commesso, ai danni di
Antonio Verri, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul

All’imputato era stata originariamente contestata la violazione dei
tradizionali parametri della colpa generica e delle norme di colpa specifica
espressamente richiamate nel capo d’imputazione, per effetto delle quali,
l’imputato, nel corso dei lavori di sistemazione di talune vie stradali cui era stato
comandato unitamente al Verri dal comune datore di lavoro (Franco s.r.I.), alla
guida di una moto pala, non avvedendosi della presenza della persona offesa in
prossimità della parte posteriore della macchina, aveva erroneamente azionato il
comando di retromarcia della macchina, così finendo per investire il Verri,
provocandone il decesso.

2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno
proposto ricorso per cassazione l’imputato e la Franco s.r.l. quale responsabile
civile.

3. Il Mancarella propone ricorso sulla base di tre motivi d’impugnazione.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale confermato
la responsabilità penale dell’imputato sulla base di una erronea elaborazione
degli elementi di prova indiziaria acquisiti nel corso del giudizio, nelle specie del
tutto privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza essenziali ai fini della
concreta riconducibilità all’imputato del fatto allo stesso contestato.
In particolare, il ragionamento probatorio dei giudici del merito si
rivelerebbe del tutto carente e incongruo con riferimento alle circostanze relative
alla posizione della persona offesa al momento del sinistro e all’effettiva
esistenza, nell’occasione, di una persona alla guida del mezzo investitore, attesa
l’insufficienza degli elementi di prova critica richiamati nelle sentenze di merito,
tanto a sostenere l’ipotesi fatta propria dalla pubblica accusa, quanto a negare la
plausibilità dell’alternativa spiegazione dei fatti fornita dall’imputato, circa
l’avvenuto autonomo azionamento del moto della macchina.

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lavoro, in Uggiano la Chiesa, il 16/1/2009.

Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia come, in ogni caso, nessun
elemento di prova avrebbe giustificato l’identificazione dell’imputato quale
responsabile della guida della motopala nell’occasione de qua; identificazione
nella specie accertata dai giudici del merito sulla base di linee argomentative del
tutto prive di adeguati supporti probatori.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale ritenuto

l’erroneità dell’affermazione relativa alla dedotta indisponibilità, da parte
dell’imputato, dell’abilitazione alla conduzione di mezzi come la motopala in
esame, ed avuto riguardo alla totale incongruità logica della motivazione
elaborata dai giudici del merito in ordine al ricorso degli aspetti di colpa generica
astrattamente ascritti al Mancarella, a loro volta del tutto svincolati da ogni
riferimento ai necessari profili di causalità della colpa nella specie del tutto
trascurati.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del
vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, avendo la
corte territoriale immotivatamente negato la concessione, in favore
dell’imputato, delle circostanze attenuanti generiche.

4. La Franco s.r.I., quale responsabile civile, propone ricorso sulla base di
due motivi d’impugnazione.

4.1. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza
impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte
territoriale confermato la responsabilità penale dell’imputato sulla base di una
erronea elaborazione degli elementi di prova indiziaria acquisiti nel corso del
giudizio, nelle specie del tutto privi dei requisiti di gravità, precisione e
concordanza essenziali ai fini della concreta riconducibilità all’imputato del fatto
allo stesso contestato.
In particolare, il ragionamento probatorio dei giudici del merito si
rivelerebbe del tutto carente e incongruo con riferimento alle circostanze relative
alla posizione della persona offesa al momento del sinistro e all’effettiva
esistenza, nell’occasione, di una persona alla guida del mezzo investitore, attesa
l’insufficienza degli elementi di prova critica richiamati nelle sentenze di merito,
tanto a sostenere l’ipotesi fatta propria dalla pubblica accusa, quanto a negare la

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scorrettamente sussistenti i profili di colpa imputati al Mancarella, attesa

plausibilità dell’alternativa spiegazione dei fatti fornita dall’imputato, circa
l’avvenuto autonomo azionamento del moto della macchina.
Sotto altro profilo, k ricorrente evidenzia come, in ogni caso, nessun
elemento di prova avrebbe giustificato l’identificazione dell’imputato quale
responsabile della guida della motopala nell’occasione

de qua; identificazione

nella specie accertata dai giudici del merito sulla base di linee argomentative del
tutto prive di adeguati supporti probatori.

legge e vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nella
determinazione, nella sola misura del 35%, dell’entità del concorso di colpa della
vittima, a dispetto della prevalente responsabilità riconducibile a carico del Verri
per aver affidato la conduzione del mezzo a un soggetto non qualificato,
successivamente sdraiandosi in corrispondenza della parte posteriore del mezzo,
così innescando la serie causale ch’ebbe a determinare il sinistro.

5. Ha depositato memoria l’Inail, costituito parte civile, concludendo per il
rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Entrambi i ricorsi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima
connessione delle questioni dedotte – sono infondati.
Con riguardo ai primi due motivi del ricorso del Mancarella e
all’impugnazione della Franco s.r.l. (nella sua totalità), vale evidenziare come,
attraverso ciascuna delle doglianze avanzate, i ricorrenti si siano limitati a
circoscrivere il proprio discorso critico sulla sentenza impugnata a una
discordante lettura delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in
difformità rispetto alla complessiva ricostruzione operata dai giudici di merito,
deducendo i soli elementi astrattamente idonei a supportare la propria
alternativa rappresentazione del fatto (peraltro, in modo solo parziale, selettivo e
non decisivo), senza farsi carico della complessiva riconfigurazione dell’intera
vicenda sottoposta a giudizio, sulla base di tutti gli elementi istruttori raccolti,
che, viceversa, la corte d’appello (sulla scia del discorso giustificativo dettato dal
primo giudice) ha ricostruito con adeguata coerenza logica e linearità
argomentativa.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la modificazione dell’art. 606 lett.
e) c.p.p., introdotta dalla legge n. 46/2006 consente la deduzione del vizio del
travisamento della prova là dove si contesti l’introduzione, nella motivazione, di

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4.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente si duole della violazione di

un’informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la
valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della corte
di cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua a esulare
dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una
diversa valutazione delle risultanze processuali (v., ex multis, Cass., Sez. 2, n.
23419/2007, Rv. 236893).
Da ciò consegue che gli “altri atti del processo specificamente indicati nei

e), c.p.p., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se
convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio,
avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata,
rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza
della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite,
da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Cass., Sez. 4, n.
35683/2007, Rv. 237652).
Sotto altro profilo, con riguardo alla valutazione e all’interpretazione delle
risultanze obiettive, documentali, fotografiche, tecniche e testimoniali valorizzate
dai giudici del merito – di cui i ricorrenti contestano la correttezza -, osserva il
collegio come secondo il costante orientamento della giurisprudenza di
legittimità, ai fini della correttezza e della logicità della motivazione della
sentenza, non occorre che il giudice di merito dia conto, in essa, della
valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre
possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre a eventuali soluzioni diverse
da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è indispensabile
che egli indichi le fonti di prova di cui ha tenuto conto ai fini del suo
convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile
con ragionamento logico e argomentato (cfr. Cass., Sez. 1, n. 1685/1998, Rv.
210560; Cass., Sez. 6, n. 11984/1997, Rv. 209490), sempre che non emergano
elementi obiettivi idonei a giustificare il ricorso di un ragionevole dubbio sulla
responsabilità dell’imputato, nella specie ragionevolmente e plausibilmente
esclusi.
Tale principio, vale ribadire, appare coerente con il circoscritto orizzonte
riservato all’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione,
dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per
espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, rimanendo estraneo, alle
prerogative del giudice di legittimità, il potere di procedere a una ‘rilettura’ degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via

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motivi di gravame” menzionati dal testo vigente dell’art. 606, comma primo, lett.

esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (v. Cass., Sez. Un., n.
6402/1997, Rv. 207944, ed altre di conferma).
In altri termini, una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni
seguite dal giudice di merito, non è consentito alla Corte di cassazione prendere
in considerazione, sub specie di vizio motivazionale, la diversa valutazione delle
risultanze processuali prospettata dal ricorrente secondo il proprio soggettivo

1083/1998, Rv. 210019), sempre che (occorre ripetere) sia da escludere la
residualità di un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputato, come nella
specie puntualmente accaduto in termini ragionevolmente plausibili.
Nel caso di specie, infatti, entrambi i giudici del merito hanno
coerentemente elaborato le informazioni probatorie tratte dalle fonti di prova
complessivamente acquisite, pervenendo a una ragionevole e pienamente
plausibile ricostruzione della scansione dei fatti rilevanti ai fini del processo
(sotto il profilo dell’avvenuto azionamento della macchina investitrice da parte
dell’imputato, in una alla – tanto negligente quanto imprudente – trascurata
verifica della libertà dello spazio posteriore alla macchina, prima di avviarne il
moto), contestualmente escludendo ogni possibile o ragionevole verosimiglianza
della spiegazione alternativa sostenuta dai ricorrenti, sulla base di un discorso
giustificativo del tutto immune da vizi di indole logica o giuridica.
In breve, nel caso di specie, tanto la motivazione dettata dal primo giudice
quanto quella redatta dalla corte d’appello (che, concordando nell’analisi e nella
valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni,
valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo: cfr. Cass., Sez.
1, n. 8868/2000, Rv. 216906 e segg. conformi), risultano aver ricostruito i profili
della responsabilità penale dell’imputato sulla base di un discorso giustificativo
completo ed esauriente, logicamente argomentato, immune da vizi d’indole
logica o giuridica e, come tale, idoneo a sottrarsi integralmente alle censure in
questa sede sollevate dal ricorrente.
Con riguardo all’elaborazione del discorso probatorio fondato su elementi di
prova critica, peraltro, è appena il caso di richiamare l’insegnamento delle
sezioni unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale l’apprezzamento
unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un’univocità indicativa
che dia la certezza logica dell’esistenza del fatto da provare, costituisce
un’operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascun indizio
singolarmente considerato, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale.
Acquisita la valenza indicativa (sia pure di portata possibilistica e non univoca) di

punto di vista (Cass., Sez. 1, n. 6383/1997, Rv. 209787; Cass., Sez. 1, n.

ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo
dell’esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa
di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione
complessiva ciascun indizio si somma e s’integra con gli altri, di tal che l’insieme
può assumere quel pregnante e univoco significato dimostrativo che consente di
ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno
strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia
conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio

6682/1992, Rv. 191230).
L’assenza di alcuna manifesta illogicità nella motivazione compendiata dalla
corte territoriale (e la sicura plausibilità della ritenuta assoluta inverosimiglianza
dell’alternativa spiegazione causale avanzata dai ricorrenti, circa un ipotetico
azionamento autonomo del mezzo investitore) induce pertanto a ritenere
destituiti di alcun fondamento i motivi di doglianza sollevati dai ricorrenti con
riferimento all’ascrizione, a carico del Mancarella, della responsabilità per il
decesso del Verri, sia pure nella misura concorsuale ragionevolmente
determinata, con motivazione anch’essa da ritenere del tutto immune da vizi
d’indole logico-giuridica, dai giudici di secondo grado.

7. Quanto infine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche
denunciata dal Mancarella, osserva il collegio come la stessa appaia coerente con
la ricostruzione dei fatti operata in sentenza, ad esito della quale sono emersi
sufficienti elementi di conferma dell’effettiva gravità del fatto e della negativa
personalità dell’imputato.
Su tale punto, infatti, la corte territoriale, dopo aver espressamente
evidenziato l’assenza di elementi idonei a sostenere l’invocato riconoscimento
delle attenuanti generiche, ha sottolineato il tratto negativo costituito dalla
condotta nella specie tenuta dall’imputato, tesa a mascherare le vere cause
dell’incidente e la sua diretta responsabilità, in tal senso sostanziando in termini
concreti gli aspetti di gravità della relativa condotta e i tratti non indifferenti della
sua capacità criminale.
Si tratta di considerazioni dotate di piena congruenza argomentativa e
coerenza logica, che le odierne censure dell’imputato non valgono a scalfire.

8. Sulla base di tali premesse, rilevata l’infondatezza di tutte le censure
sollevate dagli odierni ricorrenti, dev’essere pronunciato il rigetto dei ricorsi con
la conseguente condanna del Mancarella e della Franco s.r.l. al pagamento delle

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del cosiddetto libero convincimento del giudice (cfr. Cass., Sez. Un., n.

spese processuali, oltre al rimborso delle spese del giudizio in favore dell’Inail,
secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore della
parte civile Inail, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori come
per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/6/2015.

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