Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31234 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 31234 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Trevisan Mauro n. il 6/10/1966
avverso la sentenza n. 3750/2009 pronunciata dalla Corte d’appello di
Venezia il 12/5/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 9/6/2015 la relazione fatta dal Cons. dott.
Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. M. Galli, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
udito, per l’imputato, l’avv.to Trevisan del foro di Vicenza che ha concluso per l’accoglimento del relativo ricorso.

Data Udienza: 09/06/2015

,

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 12/05/2014, la corte d’appello di Venezia, tra le
restanti statuizioni, ha confermato la pronuncia in data 7/4/2009 con la quale il
tribunale di Treviso ha condannato Mauro Trevisan alla pena di nove mesi di
reclusione in relazione al reato di omicidio colposo commesso, in violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di Brika Nexhat, in
Castelfranco Veneto, il 2/11/2006.
All’imputato era stata originariamente contestata la violazione dei tradizionali

richiamate nel capo d’imputazione, per effetto della quale, nell’esercizio della
propria attività di autista di beton pompa, mentre era intento a una gettata di
calcestruzzo, aveva comandato l’abbassamento del braccio della beton pompa in
presenza di persone nel raggio di azione di questo (in difformità da quanto previsto
dal libretto di istruzioni del mezzo), venendo così a colpire violentemente alla testa
il lavoratore Brika Nehat, cagionandone il decesso.

2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato sulla base di cinque motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio
di motivazione, avendo la corte territoriale ritenuto inattendibili le dichiarazioni
a discarico del testimone oculare Claudio Miotto (di cui era stata richiesta la tardiva
escussione in appello, ai sensi degli artt. 495 e 603 c.p.p.) sulla base di una
motivazione illogica e contraddittoria, con particolare riguardo alla circostanza
relativa all’effettiva presenza del testimone sul luogo dei fatti al momento del
sinistro.

2.2. Con il secondo e il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza
impugnata per mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, lett. d, c.p.p.) e
vizio di motivazione sul punto, avendo la corte territoriale disatteso la richiesta di
assunzione della prova testimoniale del Miotto offerta dalla difesa (da ritenersi
decisiva ai fini del proscioglimento dell’imputato), nonché delle prove testimoniali
offerte in contrasto dal procuratore generale presso la corte d’appello
veneziana, sulla base di motivazioni del tutto carenti, prive di fondamento e
logicamente contraddittorie.

2.3. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui
sarebbe incorsa la corte territoriale nel procedere alla valutazione dell’intrinseca

2

parametri della colpa generica e delle norme di colpa specifica espressamente

inattendibilità delle dichiarazioni del Miotto sulla base di argomentazioni
e considerazioni del tutto carenti e logicamente contraddittorie tra loro.

2.4. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio
di motivazione e violazione di legge, con particolare riguardo alla ricostruzione dello
svolgimento dei fatti e del dinamismo causale ch’ebbe a condurre al decesso del
lavoratore, con particolare riguardo alla valutazione della condotta della vittima,
nella specie idonea a costituire di per sé sola una condizione sufficiente alla

3. Con memoria depositata in data 3.6.2015, il ricorrente ha depositato
documentazione a sostegno del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
Le doglianze illustrate dal ricorrente, con riguardo alla valutazione operata
dalla corte territoriale, circa l’inattendibilità estrinseca e intrinseca del teste Miotto,
devono ritenersi alla stregua di mere censure in fatto – come tali inammissibili in
sede di legittimità – avendo i giudici d’appello spiegato in modo coerente e
logicamente argomentato le ragioni per le quali fosse del tutto non credibile la
circostanza della presenza del Miotto sul luogo del sinistro, e dunque irrilevante la
relativa testimonianza.
Al riguardo, la corte veneziana ha evidenziato come ben tre ufficiali di polizia
giudiziaria intervenuti presso il cantiere subito dopo l’infortunio (sottoscrittori della
comunicazione della notizia di reato) avessero dato atto che nessuno dei soggetti
presenti sul luogo al momento dell’infortunio avesse confermato la contestuale
presenza di tale Miotto; presenza, del cui riscontro nessun accenno era emerso nel
corso dell’interrogatorio reso dallo stesso imputato dopo l’avviso di conclusione
delle indagini.
La medesima corte d’appello ha inoltre evidenziato come le dichiarazioni rese
dal Miotto (recepite nel relativo verbale d’investigazione difensiva) – in ordine alle
ragioni della propria presenza sul posto, quale dipendente della ditta Biasuzzi fosse rimasto ragionevolmente contraddetto dalla documentazione acquisita agli
atti del giudizio e, in particolare, dai contenuti del contratto stipulato tra la ditta
Biasuzzi e la ditta Stevan, in forza del quale la ditta Stevan aveva assicurato la
presenza in loco di un autista della beton pompa, altresì addetto alle operazioni di
scarico dei materiali inerti e al servizio di pompaggio del calcestruzzo, con la
conseguente insussistenza di alcuna necessità per la ditta Biasuzzi di mettere a
disposizione un proprio addetto per l’esecuzione dello scarico del calcestruzzo.

3

determinazione dell’evento lesivo oggetto di causa.

Si tratta di considerazioni dotate di adeguata linearità argomentativa e
congruenza logica, come tali pienamente idonee a sottrarsi alle censure in questa
sede sollevate dal ricorrente, inammissibilmente destinate ad accreditare criteri
interpretativi e significati probatori alternativi rispetto a quelli legittimamente fatti
propri dalla corte territoriale, non potendo ammettersi, dinanzi a questa Corte di
legittimità, una proposta di rilettura di elementi di prova in violazione delle
esclusive prerogative di discrezionalità del giudice di merito.
Ciò posto, nessuna violazione del principio che impone al giudice l’ammissione

essere ascritta alla scelte della corte territoriale, avendo quest’ultima
analiticamente spiegato – in forza delle richiamate motivazioni (immuni da vizi
d’indole logica o giuridica) – le ragioni della ritenuta radicale inattendibilità delle
dichiarazioni del preteso testimone addotto dalla difesa.

5. Quanto alla ricostruzione del dinamismo causale che ha condotto al decesso
del lavoratore, occorre rimarcare come la corte territoriale (sulla scia delle linee
argomentative fatte proprie dal giudice di primo grado) abbia del tutto
correttamente escluso il rilievo causale del comportamento del lavoratore deceduto
nella produzione dell’evento lesivo, evidenziando come il Trevisan si fosse reso
autore di gravissime violazioni delle norme cautelari riferite al governo del braccio
della beton pompa dallo stesso azionato, con particolare riguardo al radicale
rigoroso divieto di procedere all’azionamento di detto braccio in caso di presenza di
lavoratori nel relativo raggio d’azione; violazioni espressive d’imprudenza tale da
porsi, di per sé sola, quale fonte autonoma di gravissimi rischi come quello nella
specie puntualmente concretizzatosi.

6. Sulla base di tali premesse, rilevata l’infondatezza di tutte le censure
sollevate dall’odierno ricorrente, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso con la
conseguente condanna del Trevisan al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/6/2015.

di prove decisive richieste dalle parti (ai sensi dell’art. 606, lett. d), c.p.p.) può

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