Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31233 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 31233 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
De Bellis Gaetano n. il 22/12/1940
avverso la sentenza n. 2921/2012 pronunciata dalla Corte d’appello di
Milano il 1/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 9/6/2015 la relazione fatta dal Cons. dott.
Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. M. Galli, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 09/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 1/10/2013, la corte d’appello di Milano ha
integralmente confermato la sentenza in data 20/9/2010 con la quale il tribunale
di Monza ha condannato Gaetano De Bellis alla pena di un anno di reclusione in
relazione al reato di omicidio colposo, commesso, in violazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di Apostol Mihai, in Brugherio, il
11/1/2006.
All’imputato, in qualità di legale rappresentante della ditta GT Servizi

originariamente contestata la violazione colposa dei doveri concernenti la
predisposizione di misure idonee ad evitare che i lavoratori a piedi presenti nella
zona di attività delle attrezzature semoventi subissero danni, nonché dei doveri
cautelari concernenti l’azionamento del braccio meccanico dotato all’estremità di
un dispositivo idraulico chiamato “polipo”, con la conseguenza che, nell’azionare
il citato mezzo nonostante il posto di manovra non permettesse di vedere tutta
la zona di azione (e in particolare quella dove il lavoratore deceduto dava
indicazioni su come dirigere il braccio meccanico), il De Bellis aveva finito col
cagionare la morte del lavoratore, schiacciandone la testa all’interno del ridetto
dispositivo “polipo” destinato ad afferrare il materiale da raccogliere.

2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso l’imputato, censurando la decisione della corte territoriale per vizio di
motivazione, per avere il secondo giudice non adeguatamente giustificato il
mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche
concesse all’imputato rispetto alle aggravanti contestate.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Con riguardo alla doglianza relativa al mancato riconoscimento della
prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, osserva il
collegio come la corte territoriale abbia (sia pure implicitamente) proceduto al
giudizio di bilanciamento delle circostanze sulla base di un’argomentazione
dotata di apprezzabile linearità, non solo evidenziando espressamente
l’insussistenza di motivi sufficienti per l’accoglimento della richiesta valutazione
di prevalenza delle concesse attenuanti generiche, ma sottolineando altresì come
la misura della pena inflitta all’imputato (così come risultante anche a seguito
dell’avvenuto bilanciamento tra le circostanze), determinata nella misura di poco
superiore al minimo edittale, fosse pienamente giustificata dal grado della colpa
dell’imputato e dall’esistenza di precedenti penali a suo carico.

2

Ambientali s.r.l. e datore di lavoro del lavoratore deceduto, era stata

Si tratta di motivazioni che, in quanto non incongrue e non manifestamente
illogiche, devono ritenersi tali da sfuggire integralmente alle censure in questa
sede sollevate dal ricorrente.

4. Sulla base di tali premesse, rilevata l’infondatezza delle censure sollevate
dall’odierno ricorrente, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso con la
conseguente condanna del De Bellis al pagamento delle spese processuali.

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/6/2015.

P.Q.M.

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