Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31226 del 06/03/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 31226 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE AGOSTINI SERGIO N. IL 26/05/1972
avverso la sentenza n. 629/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
07/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/20 5 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del
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che ha concluso per

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Data Udienza: 06/03/2015

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RITENUTO IN FATTO

2.11 ricorrente deduce vizio motivazionale in ordine al diniego della
sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186
C.d.S., comma 9 bis, così come richiesto con l’atto di appello. Si sostiene che
la richiesta ben poteva essere avanzata con i motivi di appello a prescindere
dal fatto che non fosse stata formulata in primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 ricorso è infondato e pertanto non merita accoglimento.
1.1. La Corte di appello ha effettivamente affermato che la richiesta di
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non poteva essere
richiesta in sede di appello non essendo stata formulata in primo grado e
mancando quindi ogni statuizione del primo giudice che potesse essere fatta
oggetto di impugnazione. L’ affermazione non è corretta. Secondo il testo
normativo, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non
necessita di una esplicita richiesta dell’imputato ma richiede soltanto la “non
opposizione”; essa può dunque essere frutto di una iniziativa officiosa del
giudice, che, viceversa, non è tenuto a fornire esplicita motivazione delle
ragioni del mancato esercizio di tale potere; in alcun modo la norma stabilisce
che la pena sostitutiva possa essere applicata solo nel giudizio di primo grado.
E’ dunque consentito all’imputato di sollecitare l’applicazione della sanzione
sostituiva direttamente al giudice di appello ed in tal senso la decisione
impugnata si rivela erronea.
1.2. La stessa tuttavia ha individuato una ulteriore ragione a fondamento
della decisione negativa, ritenendo che il De Agostini non era meritevole del
beneficio avendo già conseguito numerose condanne per reati patrimoniali ed
anche per guida in stato di ebbrezza. Il giudice dunque ha individuato una
aggiuntiva ed autonoma ratio decidendi idonea a sostenere anche
autonomamente ed a prescindere dal precedente rilevo, la decisione adottata,
in alcun modo contestata dal ricorrente, il cui ricorso non può pertanto essere
accolto.
2. Segue, al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
p.q.m.

1.Ricorre per cassazione De Agostini Sergio avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di Appello di Brescia ha confermato quella del
Tribunale che aveva riconosciuto il predetto colpevole del reato di cui all’art.
186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 7 , per rifuto di sottoporsi al test
alcolimetrico, commesso il 25.7.2011, e l’aveva condannato alla pena di sei
mesi di arresto e 2000 euro di ammenda, con la sospensione della patente di
guida per un anno.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 6.3.2015.

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