Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31225 del 06/03/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 31225 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ONORATO ASSUNTA N. IL 17/03/1962
avverso la sentenza n. 537/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del
14kCeLo
che ha concluso per

Data Udienza: 06/03/2015

34300/20143

1.La corte di appello di Milano, con sentenza in data 19 marzo 2014, ha
confermato quella del tribunale di Voghera che aveva dichiarato Onorato
Assunta responsabile dei reati di furto a lei contestati e l’aveva
condannata, ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti
generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di un anno e due mesi di
reclusione ed euro 1000 di multa. La Onorato è stata tratta a giudizio per
rispondere del furto effettuato nell’abitazione dell’ex marito Patti Antonio e
della nuova compagna Sanchez Canario Julissa Aurelia, furto realizzato
dopo aver sottratto le chiavi dell’abitazione dalla borsa di quest’ultima
approfittando del fatto che la medesima le aveva affidato la borsa nella
sala d’aspetto dell’ospedale dove era ricoverato il Patti; uscita brevemente
dall’ospedale la donna si era fatta fare la copia delle chiavi e con esse era
entrata nell’appartamento dell’ex — coniuge sottraendo numerosi oggetti.
2.Con il ricorso l’avvocato Gianfranco Ercolani nell’interesse della propria
assistita deduce violazione di legge e difetto di motivazione e in particolare
violazione dell’articolo 192 del codice di rito ed errata applicazione delle
norme di legge sostanziale. Sostiene che non sussistevano prove
sufficienti della responsabilità della prevenuta non essendo stato provato
con la dovuta certezza l’assunto accusatorio secondo cui l’ imputata, che
si era incontrata con la persona offesa nella sala d’aspetto dell’ospedale
dove era ricoverato il Patti, si sarebbe impossessata delle chiavi
dell’abitazione del medesimo per poi effettuare il furto. Lamenta la
mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, co.2 n.4 e dei
benefici di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi di ricorso attinenti la responsabilità non meritano accoglimento
risultando per il vero gli stessi di assoluta inconsistenza sia perché
ripropongono, sostanzialmente, i motivi di appello sia per la manifesta
infondatezza di quanto sostenuto. Nel formulare le proprie censure la
ricorrente non evidenzia, come imposto dalla legge, manifeste carenze o
illogicità della motivazione, rese immediatamente palesi dalla lettura della
sentenza impugnata, ma argomenta sulla possibile diversa interpretazione
dei dati di fatto; la ricorrente non tiene conto che la sentenza impugnata
ha già valutato le questioni dedotte ed ha fornito al riguardo una più che
argomentata e logica motivazione; è stato osservato che la persona
offesa si recò più volte in bagno e fidandosi dell’imputata le aveva
consegnato la borsa in custodia; l’imputata aveva rubato delle pomate da
un carrello e le aveva infilate nella borsetta della persona offesa;
quest’ultima aveva protestato ma temendo di essere accusata di furto era
rimasta zitta; l’imputata e il suo compagno si erano allontanati per un po’
di tempo dall’ospedale e poi vi avevano fatto ritorno; la persona offesa,

RITENUTO IN FATTO

2. La sentenza merita invece censura per la mancata considerazione della
richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena di cui
pure dà atto riportando i motivi di appello formulati dall’imputata. Mentre
la richiesta della non menzione può riguardare, a norma dell’art. 175 cp ,
solo la prima condanna, circostanza la cui insussistenza -evincibile dal
certificato penale dell’imputata- rende inammissibile il ricorso sul punto,
più articolata è la
disciplina
che riguarda la concessione della
sospensione condizionale della pena, rendendo necessario attivare il
controllo del giudice di rinvio che valuterà la questione anche tenendo
conto della complessiva situazione risultante dal certificato penale
dell’imputata.
3. In conclusione, deve essere annullata la sentenza impugnata
limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale
della pena con rinvia sul punto alla Corte di appello di Milano; il ricorso va
nel resto rigettato.

p.q.m.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della
sospensione condizionale della pena e rinvia sul punto alla Corte di appello di
Milano. Rigetta il ricorso nel resto.

rientrata a casa, si rese conto che la porta era aperta e la casa sottosopra
ma che non vi erano segni di effrazione sulla porta e che le chiavi che
aveva non erano le stesse da lei sempre utilizzate per entrare in casa.
Viceversa anche l’imputata non ha mai negato di aver avuto la disponibilità
della borsa mentre la proprietaria della stessa era in bagno e di essersi
allontanata dall’ospedale per un breve periodo. E’ logica l’affermazione che
la medesima era l’unica persona ad aver avuto nell’arco di tempo
immediatamente precedente il furto la piena disponibilità della borsa e la
possibilità di duplicare le chiavi e rimetterle a posto. A conferma della
ritenuta responsabilità vi è inoltre la circostanza del ritrovamento a casa
dell’imputata di alcuni degli oggetti rubati; a tal proposito giova aggiungere
che motivatamente, e dunque incensurabilmente, è stato ritenuto poco
attendibile la dichiarazione del figlio dell’imputata e della parte lesa, il
quale aveva ritenuto possibile che i candelabri e il quadro raffigurante
Maria Maddalena rinvenuti nell’abitazione della madre fossero jQ
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stati ivi lasciati dal padre stesso a seguito della separazione dei genitori; si
trattava infatti, ha osservato il Tribunale, 4? di oggetti che erano stati
accuratamente descritti dal Patti Antonio nella denuncia di furto e poi dal
medesimo riconosciuti dopo che erano stati ritrovati. Dunque è stato
motivatamente descritto un compendio accusatorio che fonda senza
possibilità di dubbio la responsabilità dell’imputata. Quanto alla attenuante
del fatto lieve, la sentenza risulta congruamente motivata avendone
escluso la sussistenza sul rilievo che si trattava di ipotesi di furto in
appartamento di numerosi beni di valore.

Così deciso il 6.3.2015.

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