Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31223 del 17/02/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 31223 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

1. ERCOLANI GIANNI N. IL 01.12.1947
2. COLISTRO MICHELE N. IL 21.03.1949
3. SALERNO GIUSEPPE N. IL 14.11.1949
4. ARMENTI ANTONIO N. IL 28.01.1950
5. CITTERIO ALESSANDRO N. IL 18.09.1964
6. BETTIGA DAVIDE N. IL 24.06.1975

Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI MILANO in data 16 dicembre 2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona della dott. ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per Ercolani, Citterio e Bettiga e il
rigetto del ricorso per tutti gli altri. E’ presente per i ricorrenti Ercolani, Citterio, Armenti e
Bettiga l’avvocato Francesco Tagliaferri del foro di Roma, difensore di fiducia e sostituto

Data Udienza: 17/02/2015

processuale dell’avvocato Adamo Riccardo difensore di Colistro come da nomina depositata
in udienza per il quale si riporta ai motivi di ricorso. L’avvocato Tagliaferri dopo aver
illustrato dettagliatamente il suo ricorso insiste per l’annullamento della sentenza
impugnata. E’ presente altresì l’avvocato Daniele Ripamonte del foro di Milano, difensore
del ricorrente Salerno Giuseppe che chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

1. Con l’impugnata sentenza resa in data 16 dicembre 2013 la Corte d’Appello di
Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Como, sezione di Menaggio,
appellata dal PM presso il Tribunale di Como in data 30 novembre 2011, dichiaravaper quanto rileva in questa sede- gli imputati Ercolani Gianni, Colistro Michele,
Salerno Giuseppe, Citterio Alessandro, Armenti Antonio e Bettiga Davide, tutti
mandati assolti con formula ampia dal giudice di prime cure, che aveva escluso il
nesso di causalità tra le omissioni contestate e l’evento in virtù della attribuibilità
dell’incidente ad un’iniziativa imprevedibile ed imprudente della vittima, responsabili
del reato loro ascritto e, concesse a tutti le attenuanti generiche equivalenti alla
aggravante contestata, condannava ciascuno alla pena di mesi otto di reclusione con
i doppi benefici di legge.
Gli imputati erano stato tratti a giudizio per rispondere in concorso con Ravo Paolo,
non ricorrente in questa sede e con Bilancia Giuseppe, definitivamente assolto per
non aver commesso il fatto, del delitto previsto e punito dagli artt. 113 e 589,
comma 1 e comma 2 in danno di Fioletti Giampietro, lavoratore addetto alla
realizzazione di una galleria sulla S.S. n. 340 in località Pasturo di Menaggio, affidati
in appalto dall’ANAS alla TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.
In particolare le condotte contestate, caratterizzate da negligenza, imprudenza e
violazione di specifiche norme di legge consistevano:

quanto all’Ercolani, procuratore speciale della TODINI S.p.A., espressamente
investito – degli obblighi spettanti al datore di lavoro in materia (fra l’altro) di
rispetto della normativa antinfortunistica e quanto al Colistro Michele,
coordinatore di cantiere relativo a quei lavori per conto della stessa TODINI,
nell’omettere di verificare che l’impresa ottemperasse a quanto previsto nel
Piano di sicurezza e coordinamento del cantiere in ordine all’installazione di un
adeguato impianto di illuminazione nell’edificanda galleria ed all’adozione di
misure organizzative necessarie per prevenire il passaggio di lavoratori
nell’area di manovra delle macchine escavatrici;

quanto al Salerno, responsabile per conto dell’ANAS del procedimento relativo
ai lavori in argomento, nell’omettere a sua volta di verificare il rispetto degli
adempimenti suddetti da parte dei dirigenti e preposti della TODINI S.p.A;

RITENUTO IN FATTO

• quanto al Citterio ed all’Armenti, preposti dalla TODINI S.p.A. alla concreta
organizzazione ed esecuzione dei lavori ridetti, nelle rispettive qualità di
direttore di cantiere e di capo cantiere e quanto al Bettiga, responsabile per
conto della stessa TODINI del Servizio di Prevenzione e Protezionek cantiere,
nel trascurare di sollecitare all’impresa l’installazione di un adeguato impianto
di illuminazione nell’edificanda galleria e nell’omettere di impartire ai
dipendenti interessati le necessarie istruzioni per prevenire il passaggio dei

Con la conseguenza che nel corso della sessione dei lavori di scavo operata con la
suddetta macchina, sia a causa della insufficiente illuminazione, sia per effetto della
mancata adozione delle misure volte a prevenire l’interferenza tra le manovre della
macchina stessa e le operazioni svolte dal personale appiedato, Ravo Paolo,
nell’impiego della macchina escavatrice New Holland E305, non si avvedeva della
presenza di Fiolettti Giampietro – incaricato di verificare il costante rispetto della
prevista profondità di scavo, nonché il corretto funzionamento della pompa idraulica
per il drenaggio delle acque presenti in loco- nell’area di manovra dell’escavatrice
ave* raggiunto un’adeguata distanza dall’area di manovra della macchina)e lo
investiva con la torretta di rotazione del mezzo all’altezza del bacino, schiacciandolo
violentemente contro la parete della galleria e provocandogli gravissime lesioni che
ne determinavano l’immediato decesso.
2. Avverso tale decisione ricorrono a mezzo dei rispettivi difensori:
2.1

Colistro Michele lamentando la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) per
contraddittorietà della motivazione per aver la Corte territoriale, riformando la
sentenza di assoluzione del giudice di primo grado, affermato la penale
responsabilità degli imputati, pur riconoscendo che l’attività svolta dal
lavoratore deceduto non rientrava nella successione normale dei gesti
strettamente necessari per eseguire la mansione. (si deduce in particolare
l’assoluta imprevedibilità del gesto operato dal Fioletti che avrebbe dovuto
agire solo nella parte antistante il mezzo condotto dal Ravo)

2.2

Salerno Michele lamentando la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
e la mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione in merito alla
corretta interpretazione ed applicazione della figura del Responsabile del
Procedimento/Responsabile dei lavori. Deduce l’insussistenza in capo ad esso
ricorrente di competenze specifiche in materia di sicurezza che avevano
determinato lo stesso alla designazione del Coordinatore per la sicurezza
(Colistro) vigilando circa il corretto adempimento da parte di quest’ultimo dei
propri doveri

2.3

Ercolani Gianni, Citterio Alessandro, Armenti Antonio e Bettiga Davide con
ricorso congiunto a mezzo dell’avvocato Tagliaferri lamentano con un primo

lavoratori nell’area di manovra delle macchine escavatrici.

motivo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
e l’erronea applicazione della legge in ordine alla affermazione di penale
responsabilità. Richiamano le motivazioni del giudice di prime cure che aveva
mandato assoltsi tutti gli imputati e sostengono che la Corte territoriale
avrebbe seguito un percorso argomentativo autonomo del tutto svincolato
dalla sentenza impugnata, pervenendo in maniera acritica a ribaltare il
giudizio del Tribunale e omettendo di prendere in considerazione le

in sede di appello in ordine alla piena conformità alla normativa
dell’organizzazione interna alla galleria e come sia il Piano di Sicurezza e
Coordinamento che il POS prevedessero espressamente il divieto di muoversi
e sostare in prossimità dei mezzi in movimento ed al comportamento
abnorme della vittima che si era posto ) per motivi ignoti 1 e comunque
sicuramente estranei alle mansioni attribuitegli nel raggio di azione della
macchina; il mancato avvistamento del Fioletti – comunque nascosto dalla
sagoma dell’escavatore- era quindi dipeso soltanto dalla sua imprevedibile
condotta e non alla insufficiente illuminazione.
Con un secondo motivo deducono la mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione e l’erronea applicazione della legge in ordine alla
affermazione di penale responsabilità con riferimento al rapporto di causalità
ed alla rimproverabilità per colpa. Ribadiscono il carattere abnorme della
condotta del Fioletti, causa da sola sufficiente a determinare l’evento e non
assolutamente prevedibile da parte degli imputati. La Corte avrebbe inoltre
omesso di verificare che anche qualora la condotta doverosa omessa fosse
stata tenuta questa non avrebbe certo evitato il verificarsi dell’evento; da un
lato il mancato avvistamento del Fioletti non era riconducibile alla scarsa
illuminazione , dall’altro vi era stata informazione ai lavoratori; la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e l’erronea
applicazione della legge in ordine alla affermazione di penale responsabilità
con riferimento alla ritenuta invalidità delle deleghe (Ercolani – Citterio) per
mancanza dei requisiti di efficacia ed in particolare dell’autonomia di spesa.
Sostengono il travisamento della prova sul punto, essendo stata prevista
espressamente ampia autonomia di spesa nella delega. Deducono ancora
quanto alla posizione di garanzia del Bettiga, (responsabile del servizio di
prevenzione e protezione) che trattavasi di mero consulente. Contestano
altresì la ritenuta posizione di garanzia anche con riferimento alle posizioni del

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