Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31222 del 13/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31222 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI EMIDIO VITO N. IL 16/01/1967
avverso la sentenza n. 33090/2014 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 28/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;
19de/sentite le conclusioni del PG Dott. AtArtAL
Olga, 44/11,LCI,

Uditi difensor Avv.;

Coliwh’ioent

Data Udienza: 13/07/2015

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte di cassazione, ritenuta la necessità di procedere alla correzione
degli errori materiali, relativi alla posizione processuale del ricorrente Vito Di
Emidio, con riferimento al dispositivo della sentenza n. 109/2015, emessa nella
pubblica udienza del 28/01/2015, nel procedimento n. 33090/2014 R.G. iscritto
a carico dello stesso Vito Di Emidio e altri.
Ritenuto, in particolare, che nel dispositivo della sentenza sopra richiamato

omessa l’indicazione del capo M1); tra i reati prescritti con riferimento alla sola
detenzione di armi, risulta indicato il capo K) in luogo del capo H) e risulta
omessa l’indicazione dei capi Si), U1), Z1); tra i reati prescritti con riferimento
al solo sequestro di persona, per i quali disporre la conseguente revoca delle
statuizioni civili, risulta omessa l’indicazione del capo L).
Considerato che l’inserimento del capo K) anziché H) e le omissioni relative
ai capi M1), Si), U1), Z1), L) sono frutto all’evidenza di un lapsus calami, in
considerazione della data riportata nei capi di imputazione e dell’eadem ratio.

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo annotato sul ruolo di udienza della sentenza n.
109/2015, emessa da questa Sezione il 28/01/2015 nel procedimento n.
33090/2014, nel senso che il primo capoverso nel quale si legge:

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Vito Di Emidio
in ordine ai seguenti reati, perché estinti per prescrizione: capi A), B), Q),
W), Al), C1), K1), 12); con limitazione alla sola detenzione di armi, capi
F), K), 3), M), P), T), V), Y), Z), El), H1), L1), Ni), Q1), D2), S2); con
limitazione al solo sequestro di persona, capi U) e M2), per i quali dispone
la revoca delle statuizioni civili; dispone rimettersi gli atti ad altra Sezione
della Corte di assise di appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto),
per la rideterminazione degli aumenti di pena ex art. 81 cpv cod. pen.;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Di Ennidio.

Deve leggersi:

– Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Vito Di Emidio
in ordine ai seguenti reati, perché estinti per prescrizione: capi A), B), Q),
W), Al), C1), K1), 12), M1); con limitazione alla sola detenzione di armi,
2

sono riscontrabili i seguenti errori: tra i reati integralmente prescritti, risulta

capi F), H), i), M), P), T), V), Y), Z), E1), H1), L1), Ni), Q1), D2), S2),
Si), U1), Z1); con limitazione al solo sequestro di persona, capi L), U) e
M2), per i quali dispone la revoca delle statuizioni civili; dispone rimettersi
gli atti ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Lecce (Sezione
distaccata di Taranto), per la rideterminazione degli aumenti di pena ex
art. 81 cpv cod. pen.; dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Di
Emidio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 luglio 2015.

Manda alla cancelleria per l’annotazione sull’originale.

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