Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31216 del 13/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31216 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EL KRICHI BADREDDINE BEN MOHAMED N. IL 12/01/1991
avverso l’ordinanza n. 119/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di TRENTO, del 13/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/sante le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 13/07/2015

Ritenuto in fatto.
1.11 13 marzo 2014 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento,

in funzione di giudice dell’esecuzione dichiarava inammissibile l’istanza avanzata
da El Krichi Badreddine Ben Mohamed, volta ad ottenere la rideterminazione delle
pena inflitta con sentenza emessa il 18 aprile 2013 dal gip del Tribunale di Trento
(irrevocabile il 15 gennaio 2014) ai sensi dell’art. 444 c.p.p. a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014.

modificare in sede di esecuzione la sentenza di patteggiamento
2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, El Krichi Badreddine Ben Mohamed, il quale lamenta
violazione di legge e vizio della motivazione alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 32 del 2014 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli
artt. 4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49, con conseguente
ripristino della previgente disciplina di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Osserva in diritto.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
1.1a dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p., è
ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi
giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per
l’inesistenza dei presupposti minimi di legge. La valutazione di manifesta
infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento
discrezionale (Sez. 1, n. 5265 del 4 dicembre 2001; Sez. 1, n. 277 del 13 gennaio
2000; Sez. 1, n. 5642 del 30 ottobre 1996).
Dai precedenti rilievi si evince che nel caso in esame il provvedimento di
inammissibilità è stato emesso in violazione della disposizione di cui all’art. 666,
comma 2, c.p.p., per le ragioni di seguito precisate.
2. L’esecuzione della pena implica l’esistenza di un rapporto esecutivo che nasce

dal giudicato e si esaurisce soltanto con la consumazione o l’estinzione della pena.
Fino a quanto l’esecuzione della pena è in atto, quindi, il rapporto esecutivo non
può ritenersi esaurito e gli effetti della norma dichiarata costituzionalmente
illegittima sono ancora perduranti e debbono essere rimossi dal giudice
dell’esecuzione cui è affidato il compito di decidere con efficacia giurisdizionale su
1

Il giudice osservava che, senza il consenso del Pubblico Ministero, non si può

ogni questione inerente al rapporto esecutivo (Sez. U., n. 4687 del 20 dicembre
2005).
3.La declaratoria d’illegittimità costituzionale di una norma inficia fin
dall’origine la disposizione impugnata, affetta da un’invalidità originaria, determina
la cessazione di efficacia della norma che ne è oggetto e fa sorgere l’obbligo per il
giudice davanti al quale viene invocata la norma di legge dichiarata illegittima di

e irrevocabile e non più suscettibile di alcuna azione o rimedio (Corte Cost., sent. n.
58 del 1967 e n. 49 del 1970). In altri termini, la declaratoria d’incostituzionalità di
una norma ha efficacia invalidante e non abrogativa (Sez. U., n. 7232 del 7 luglio
1984) e si proietta sugli effetti ancora in corso di rapporti giuridici pregressi, già
disciplinati dalla norma dichiarata incostituzionale che, in quanto geneticamente
invalida, viene definitivamente espunta dall’ordinamento.
4.Tali principi, validi per tutti gli ambiti dell’ordinamento, hanno in campo
penale una portata ben maggiore in forza del disposto dell’art. 30, comma quarto,
della legge n. 87 del 1953 che, in attuazione del principio dettato dall’art. 25,
secondo comma della Costituzione, dispone che, «quando in applicazione della
norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna, ne cessano l’esecuzione e tutti gli effetti penali>>. Il suddetto art. 30
della 1. n. 87 del 1953 si riferisce alle sole norme sostanziali, per tali dovendosi
intendere quelle che correlano la previsione di una sanzione ad uno specifico
comportamento e che stabiliscono una differenza di pena in conseguenza di una
determinata condotta.
Come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 22166
del 29 maggio 2014), all’operatività dell’art. 30 della 1. n. 87 del 1953 non è di
ostacolo il giudicato, atteso che tutto l’ordinamento è decisamente orientato a non
tenerne conto ogniqualvolta il giudicato comporti il sacrificio del buon diritto del
cittadino (Corte Cost., sent. n. 115 del 1987, n. 267 del 1987; Sez. U., n. 18821 del
24 ottobre 2013). Ne consegue che la conformità della pena a legalità in fase
esecutiva in relazione a rapporti non ancora esauriti deve ritenersi costantemente
sub iudice, non essendo tollerabile che uno Stato di diritto assista inerte

all’esecuzione di pene non conformi alla Carta fondamentale (Corte Cost. sent. n.
210 del 2013).

2

non applicarla, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito in modo definitivo

I suddetti principi di diritto hanno una valenza generale e comprendono l’ipotesi,
come quella in esame, in cui, per effetto della declaratoria d’illegittimità
costituzionale di una norma penale sostanziale, sia in atto l’esecuzione di una pena
“illegittima”. Rispetto a questa situazioni non può, quindi, essere invocato
l’avvenuto esaurimento del rapporto.
5.In coerente applicazione di questi principi le Sezioni Unite di questa Corte
hanno affermato che l’effetto della pronunzia di incostituzionalità di cui alla

commessi dal 28 febbraio 2006 al 6 marzo 2014 la previgente disciplina
incriminatrice e le correlate diverse sanzioni (fermo restando che per l’ipotesi di
fatti di lieve entità il limite temporale finale va anticipato al 23 dicembre 2013,
essendo il giorno seguente entrata in vigore diversa e autonoma disciplina
normativa introdotta dal decreto I. n. 146 del 2013). Qualora, pertanto, il soggetto
destinatario dell’esecuzione sia stato condannato per un fatto rientrante in detto
intervallo temporale, la comparazione tra le fasce edittali previste dalla normativa
dichiarata incostituzionale e quelle previgenti (e riattivatesi per effetto della
pronunzia di incostituzionalità) porta a ritenere in ogni caso “illegale” il trattamento
sanzionatorio inflitto in ipotesi di condotta illecita concernente le droghe cd.
leggere (ossia le sostanze rientranti nelle tabelle 2 e 4 allegate al d.P.R. n. 309 del
1990) posto che in relazione a tali sostanze l’intervento normativo dichiarato
illegittimo aveva comportato (a differenza di quanto previsto per le altre sostanze)
un massiccio incremento dei limiti edittali della sanzione detentiva.
6.La pena irrogata sulla base della normativa dichiarata incostituzionale con la
sentenza n. 32 del 2014 deve essere rideterminata anche nel caso in cui la stessa
rientri nella nuova cornice applicabile (Sez. U., 26 febbraio 2015, Jazouli).
7.Nel caso in cui la pena sia stata applicata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. la pena
deve essere rideterminata attraverso la “rinegoziazione” dell’accordo fra le parti,
ratificato dal giudice dell’esecuzione, che viene interessato attraverso l’incidente di
esecuzione attivato dal condannato 8° dal Pubblico Ministero). In caso di mancato
accordo, il giudice dell’esecuzione provvede alla rideterminazione della pena in
base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. (Sez. U., 26 febbraio 2015, Marcon).
8.In base alle considerazioni sinora svolte, il provvedimento impugnato deve
essere annullato senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al gup del
Tribunale di Trento.

sentenza n. 32 del 2014 J VuTri è stato quello di “riespandere” per i fatti

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione
degli atti al gup del Tribunale di Trento

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso, in Roma, il 13 luglio 2015

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